Statuto
CONFAPI Sardegna
Art. 4 - Requisiti associativi
Art. 5 - Procedura per l'ammissione
Art. 8 - Perdita della qualità di associato
Art. 9 - Procedura per le dimissioni
Art. 10 - Procedura per l'espulsione
Art. 12 - Organi necessari dell'Associazione
Art. 12 bis - Requisiti soggettivi per accedere alle cariche presso gli Organi Sociali Collegiali
Art. 14 - Compiti dell'Assemblea
Art. 15 - Costituzione dell'Assemblea
Art. 16 - Dello svolgimento delle Assemblee
Art. 17 - Comitato Direttivo Regionale
Art. 18 - Compiti del Comitato Direttivo Regionale
Art. 19 - Convocazione e costituzione del Comitato Direttivo
Art. 20 - Giunta di Presidenza
Art. 24 - Unione Regionale di Categoria
Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 26 - Collegio dei Probiviri
TITOLO IX DELLE SEDI PROVINCIALI
Art. 29 - Organi della Sede Provinciale
Art. 30 - Assemblea Provinciale
Art. 31 - Comitato Direttivo Provinciale
Art. 32 - Giunta di Presidenza Provinciale
TITOLO X
DEGLI ORGANISMI COLLATERALI
Art. 36 - Obblighi dell’Associazione
Art. 37 - Recesso da CONFAPI e vicende modificative dell’Associazione
Art. 38 - Scioglimento, conferimento fusione con altre Organizzazione
Art. 39 - Patrimonio sociale ed Esercizio Finanziario
Art. 40 - Rendiconto e bilancio previsionale
È costituita l'Associazione fra le Piccole e Medie Industrie della Sardegna, avente denominazione “CONFAPI Sardegna”. L’Associazione aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria – CONFAPI - con sede in Roma, adeguandosi al suo Statuto, accettando integralmente le norme in esso contenute, nonché le disposizioni del vigente regolamento confederale ed adottandone il logo.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira a principi democratici.
L'Associazione ha la sede regionale in Elmas e Sedi Provinciali nel territorio dell'Isola.
L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, sindacali, economici e comunque derivanti dall’esercizio di impresa delle Associate. A tale scopo, quale genuina espressione dell'imprenditoria della Sardegna, si prefigge lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo dell'economia dell'Isola, con particolare riguardo alla salvaguardia delle capacità imprenditoriali e delle risorse geofisiche locali.
A tal fine l'Associazione:
a) tutela le Piccole e Medie Industrie della Sardegna, adoperandosi per la loro integrità e per il loro sviluppo;
b) stipula contratti integrativi di lavoro con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
c) partecipa in altre istituzioni aventi per scopo l'elevazione culturale dell'ambiente economico, la migliore conoscenza delle strutture imprenditoriali e dell'ordinamento giuridico, economico e sociale della Sardegna, collaborando anche alla pubblicazione di periodici e monografie;
d) svolge ogni altra attività che sia utile per il conseguimento delle finalità istituzionali;
e) sostiene e promuove politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali ecc.;
f) fornisce l’assistenza sindacale alle imprese attraverso la stipula di accordi collettivi di lavoro assistendo gli imprenditori delle categorie rappresentate nell’impostazione e nella risoluzione delle varie questioni connesse alla disciplina nel rapporto di lavoro;
g) stipula convenzioni, coordina lo sviluppo e le iniziative a livello territoriale e settoriale per la promozione delle aziende associate;
h) fornisce assistenza alle Associate nelle controversie di lavoro, attraverso pareri di natura sindacale, tributaria, amministrativa relativamente all’attività dell’impresa;
i) promuove lo sviluppo favorendo la collaborazione tra le Associate per mezzo di idonee iniziative economiche e sociali;
j) ha la rappresentanza delle Associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali, culturali ecc.;
k) studia i problemi e assume le opportune iniziative in merito alle problematiche connesse alla strutturazione ed alla infrastrutturazione del territorio, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e alla mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni;
l) assume le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale, della ricerca, dell’innovazione tecnologica; incoraggia e promuove l’internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;
m) concorre ed elabora con i competenti Organi pubblici o privati eventuali piani e programmi per lo sviluppo imprenditoriale;
n) promuove la costituzione di categorie merceologiche e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, omogenei o complementari;
o) promuove la costituzione di forme associate – temporali o permanenti – di imprese, laddove risulti particolarmente conveniente ed opportuno operare attraverso l’aggregazione di interessi e risorse;
p) designa e nomina i propri rappresentanti all’interno di Enti, Comitati, Consigli, Commissioni e altri Organismi in cui sia richiesta o ritenuta opportuna la rappresentanza dell’Associazione;
q) promuove al proprio interno il coordinamento dei giovani imprenditori costituendo un apposito gruppo regolamentato dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale;
r) promuove al proprio interno il coordinamento delle imprenditrici costituendo un apposito gruppo regolamentato dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale;
s) promuove al proprio interno il coordinamento delle categorie costituendo apposite strutture organizzate e regolamentate dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale;
t) adempie a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall’Assemblea; compie quegli atti e svolge quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi.
Possono far parte dell'Associazione le Piccole e Medie aziende industriali, o che svolgano attività collegate al settore industriale o che siano organizzate su base industriale, che abbiano la loro sede fiscale in Sardegna, che siano caratterizzate come tali dalla dimensione ed entità degli impianti, dal numero dei dipendenti, e dalla qualifica dei titolari e soci che siano imprenditori e/o amministratori delle aziende. Possono altresì far parte dell'Associazione i Consorzi costituiti ai sensi della Legge 21.5.1981, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutti gli organismi consortili a qualunque titolo costituiti tra Piccole e Medie Imprese industriali. Possono essere altresì associate, previa delibera del Comitato Direttivo Regionale, altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.
Le aziende che vogliono aderire all'Associazione devono presentare domanda di adesione redatta su apposita scheda, allegata al presente Statuto.
La domanda deve contenere:
a. il certificato di iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva;
b. le generalità del titolare o del legale rappresentante nonché l’eventuale indicazione del delegato ai rapporti con l’Associazione, cui è attribuita la rappresentanza dell’azienda all’interno degli Organi dell’Associazione nonché l’esercizio di voto e tutti i diritti statutari;
c. l’indicazione dell’attività esercitata ed ubicazione della sede, delle succursali e stabilimento;
d. il numero complessivo dei dipendenti;
e. l’indicazione del recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell’Associazione;
f. la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
g. il contratto di lavoro applicato
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e da un socio presentatore, deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Provinciale di appartenenza.
L'impresa, che non veda accolta la sua domanda di adesione, può appellarsi al Comitato Direttivo Regionale.
I Soci all'atto dell'iscrizione si obbligano:
a) a corrispondere le quote associative stabilite dal Comitato Direttivo Regionale osservandone le previste scadenze e modalità di versamento e riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme nelle forme previste dalla legge; le quote o contributi associativi sono intrasmissibili come per legge e non rivalutabili;
b) a inviare all’inizio di ogni anno all’Associazione idonea documentazione atta a far valere l’esatto numero di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Regionale;
c) ad attenersi con scrupolosa lealtà agli obblighi statutari ed alle deliberazioni prese dagli Organi associativi competenti;
d) ad osservare tutte le clausole dei contratti di lavoro e degli accordi ed in genere ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli Organi sociali stipulassero o adottassero in nome dell'Associazione.
Inoltre, una volta regolarmente approvata l'adesione, l'azienda resta impegnata ad aderire all'Associazione per un periodo di 2 anni dalla data di iscrizione. Se tre mesi prima della scadenza di tale impegno la azienda non comunica, con lettera raccomandata, la sua volontà di dimettersi, l'iscrizione si intende rinnovata per altri due anni e così analogamente per i bienni successivi.
Gli Associati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di partecipare alle assemblee generali e a quelle del settore di appartenenza, manifestando il proprio pensiero ed esprimendo il proprio voto. L'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 6 comporta automaticamente la sospensione del diritto di rappresentanza negli Organi statutari. Nessun socio, titolare, legale rappresentante o amministratore di una o più aziende aderenti alla CONFAPI Sardegna, potrà ricoprire incarichi di alcun tipo in seno all'Associazione medesima nel caso che contemporaneamente risulti iscritto, con la stessa o con altre aziende, a diversa Associazione imprenditoriale o Unione di categoria a questa collegata, in assenza di specifica autorizzazione da parte del Comitato Direttivo Regionale. Inoltre, ogni singolo Associato non può cumulare più di tre cariche in diversi Organi di Governo dell'Associazione, a livello regionale, ivi comprese quelle assunte negli Organismi Collaterali.
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni, che devono essere rassegnate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Sede Provinciale di appartenenza almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso;
b) per espulsione dovuta alla constatata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 10;
c) per la perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione.
La perdita della qualità di Associato, nei casi indicati ai punti b) e c), sarà deliberata dal Comitato Direttivo Regionale. La perdita della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione e agli Organismi Collaterali. Gli effetti del recesso dell'Associato di cui alla lettera a) decorreranno dall'anno solare successivo a quello delle sue dimissioni. Per quanto previsto ai punti b) e c) l'Associato ha la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri.
Le dimissioni, fuori dei termini stabiliti dall'art. 8 lett. a) danno diritto all'Associazione di ripetere i contributi fino al termine del biennio in corso nel quale vengono presentate. La cessazione di attività, comprovata, fa cadere l'obbligo del contributo non maturato. La messa in liquidazione dell'impresa, l'amministrazione controllata od altre forme giuridiche sopravvenienti allo «status» di normalità aziendale non costituiscono motivo di rescissione del rapporto associativo, fintanto che esiste un'attività produttiva. La perdita della qualità di Associato non comporta alcun diritto del socio sul patrimonio dell'Associazione.
L'espulsione può essere proposta da qualunque Organo Sociale o da almeno 5 Soci a seguito:
a) del mancato versamento delle quote associative;
b) di inosservanza delle disposizioni Statutarie;
c) di fatti che ledano lo spirito associativo e/o della categoria;
d) di attività e di iniziative contrarie agli interessi dell'Associazione e/o della categoria.
Sulla proposta di espulsione decide il Comitato Direttivo Regionale con una maggioranza semplice dei presenti e con delibera motivata.
Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di espulsione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo della deliberazione del Comitato Direttivo Regionale.
In caso di espulsione permane in capo all’associata l’obbligo di contribuzione sino al 31 dicembre dell’anno in corso.
In caso di espulsione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell’Associazione.
L'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo può nominare dei Soci Onorari, fra le persone meritevoli di particolare estimazione per aver compiuto atti di notevole rilievo in favore dell'Associazione. L'Assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, il quale potrà partecipare alle riunioni degli Organi Sociali.
Organi necessari dell'Associazione
L’Associazione è strutturata:
1. Sul piano Regionale nei seguenti Organi:
a. Assemblea Regionale;
b. Comitato Direttivo Regionale;
c. Presidente;
d. Giunta di Presidenza;
e. Collegio dei Probiviri;
f. Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sul piano locale nei seguenti Organi:
aa. Assemblea Provinciale;
bb. Comitato Direttivo Provinciale;
cc. Presidente Provinciale ;
dd. Giunta di Presidenza Provinciale.
3. Sul piano categoriale nei seguenti Organi:
aaa. Assemblea Regionale di Unione di Categoria;
bbb. Comitato Direttivo Regionale di Unione di Categoria;
ccc. Presidente Regionale di Unione di Categoria;
ddd. Assemblea territoriale di Unione di Categoria;
eee. Comitato Direttivo Territoriale di Categoria;
fff. Presidente Territoriale di Unione di Categoria.
Ogni Organo Sociale Collegiale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate.
Requisiti soggettivi per accedere alle cariche presso gli Organi Sociali Collegiali
Per poter accedere alle cariche presso gli organi esecutivi il candidato deve:
1. essere in regola con i versamenti dei contributi associativi;
2. essere titolare, legale rappresentante di una impresa o delegato ai rapporti API;
3. fornire una dichiarazione di onorabilità.
I componenti degli Organi Esecutivi che dovessero trovarsi nella condizione di rappresentare, quali titolari o legali rappresentanti, aziende associate che risultassero non in regola con il pagamento delle quote sociali, sono d’ufficio sospesi dall’incarico fino alla regolarizzazione da effettuare entro trenta giorni dalla relativa richiesta loro formulata per iscritto dal Segretario Generale.
Nel caso di mancata adesione, entro un ulteriore termine di trenta giorni dalla suddetta richiesta di regolarizzazione, il componente interessato è considerato definitivamente decaduto dall’incarico.
L'Assemblea è Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
L’Assemblea deve riunirsi:
a) almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale;
b) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei componenti l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente; nel caso quest’ultimo non ottemperi, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea viene convocata, con avviso spedito all’Associata non meno di venti giorni prima della data fissata per l’adunanza, di norma per lettera, fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell’adunanza, in prima e seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche in tempi inferiori, ma sempre con almeno cinque giorni di preavviso rispetto a quello fissato per la riunione.
I Probiviri ed i Revisori dei Conti eventualmente non Soci partecipano all'Assemblea, ma senza diritto al voto.
L’Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto e nel termine intercorrente tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.
L'Assemblea dei Soci:
a) esamina ed approva la relazione annuale del Presidente della Associazione;
b) delibera sull'indirizzo politico dell'Associazione;
c) delibera sul rendiconto economico ed il bilancio previsionale;
d) delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
e) elegge i Consiglieri del Comitato Direttivo Regionale, con le modalità stabilite dal 2° comma dell’articolo 17 del presente Statuto;
f) nomina il Collegio dei Probiviri;
g) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.
Hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'Assemblea i titolari o legali rappresentanti delle imprese associate regolarmente iscritte, e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Associati che rappresentino, direttamente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati rappresentati.
Tuttavia, per le deliberazioni che comportino modifiche statutarie o per le riunioni indette per l'attribuzione di cariche elettive, è necessario, in seconda convocazione, che siano rappresentati almeno un quinto degli Associati con diritto di voto.
Un Socio, ad personam, non può rappresentare per delega più di tre Associati. Le deleghe debbono risultare da documento scritto e contenere l'indicazione della riunione nonché la chiara dicitura della impresa rappresentata e della persona, titolare o legale rappresentante, che rilascia la delega.
Le deleghe possono essere rilasciate in calce o a tergo dell'avviso di convocazione.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Se il Socio è munito di deleghe ed è titolare o legale rappresentante di più imprese associate, ha diritto ad un voto per ciascuna delega e per ogni Ditte impresa rappresentata.
Per quanto concerne lo svolgimento dell'Assemblea si rimanda al successivo articolo 16.
Dello svolgimento delle Assemblee
L'Assemblea annuale della CONFAPI Sardegna su decisione del Comitato Direttivo può svolgersi in due parti distinte:
- una pubblica, alla quale è consentito di assistere ai Soci ed agli invitati;
- ed una interna, per la partecipazione alla quale si applicano le norme previste dal Titolo IV.
La relazione politico-generale del Presidente Regionale illustrata durante la parte pubblica dell'Assemblea costituisce tutt'uno con quella morale ed operativa illustrata durante i lavori dell'Assemblea interna. Pertanto l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea riguarda le due relazioni nel loro complesso.
Il Presidente dell'Assemblea è scelto nell'ambito degli aventi titolo a parteciparvi.
L'Assemblea per riunioni di lunga durata ha facoltà di eleggere un ufficio di Presidenza composto di tre membri, compreso il Presidente dell'Assemblea che possono avvicendarsi nella guida dei lavori.
All'inizio dei lavori della seduta interna il Presidente propone alla Assemblea la nomina delle commissioni assembleari previste di seguito.
La votazione avviene per alzata di mano da parte degli Associati.
A) Commissione Verifica poteri
Essa viene nominata su proposta del Presidente dell'Assemblea ed è costituita da almeno due soci e un funzionario dell’Associazione. La Commissione procede all'accertamento dei requisiti di diritto al voto degli Associati presenti e della regolarità e validità dei trasferimenti di delega.
Il requisito del diritto al voto viene accertato sulla base dell'elenco fornito dalla Segreteria Generale, mentre la validità dei trasferimenti di delega dovrà risultare da lettera a firma dell'Associato che trasferisce e riporta il nome dell'Associato cui il mandato è trasferito.
La Commissione al termine dei propri lavori redige verbale che trasmette al Presidente dell'Assemblea.
Il verbale conterrà il numero degli Associati presenti e di quelli rappresentati nonché quello degli assenti ed avrà in allegato l'elenco nominativo dei presenti con l'indicazione delle deleghe a ciascuno trasferite.
Del verbale di verifica viene data lettura all'Assemblea da parte del Presidente.
Il Presidente della Commissione Verifica poteri è nominato dai componenti della stessa.
B) Commissione elettorale
Essa viene nominata su proposta del Presidente dell'Assemblea quando si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto ed è costituita da almeno tre membri e da due scrutatori scelti normalmente fra i funzionari dell'Associazione.
È incompatibile la funzione di componente la Commissione elettorale con la candidatura per eventuale elezione a cariche sociali.
Ultimate le votazioni si procede allo scrutinio complessivo e quindi la Commissione elettorale redige il verbale di scrutinio che trasmette al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.
Il Presidente della Commissione elettorale viene nominato dai componenti la Commissione.
C) Interventi
Sugli argomenti all'ordine del giorno, dopo le relazioni previste, gli Associati che intendono prendere la parola debbono farne richiesta al Presidente dell'Assemblea il quale ha facoltà di proporre la chiusura delle iscrizioni a parlare e di limitare il tempo di ciascun intervento.
In ogni caso il Presidente deve porre in votazione per alzata di mano, sia la chiusura delle iscrizioni sia la limitazione del tempo degli interventi solo dopo aver sentito un oratore favorevole ed uno contrario.
Analogamente si procede per la presentazione di mozioni d'ordine.
La mozione d'ordine non può tuttavia essere presentata verbalmente durante l'illustrazione di relazioni o mentre sta parlando un Associato e nel momento in cui il Presidente richiede una votazione.
La mozione d'ordine ha la precedenza sugli interventi riguardanti l'ordine del giorno e su di essa, prima che il Presidente la ponga ai voti, hanno diritto di parola, oltre al presentatore per la sua illustrazione, un oratore favorevole ed uno contrario.
La richiesta riguardante le modalità di votazione è considerata mozione d'ordine.
Gli Associati possono richiedere al Presidente dell'Assemblea la facoltà di parlare per fatto personale, per iscritto in qualsiasi momento, e verbalmente, quando non sia in corso l'illustrazione di una relazione o un intervento od una votazione.
Il Presidente concede la parola per fatto personale al termine della relazione, o dell'intervento in corso, o subito dopo la richiesta stessa, se questa è fatta verbalmente.
Il Presidente dell'Assemblea ove accerti che l'intervento non abbia contenuti tali da essere considerato come mozione d'ordine o per fatto personale ha facoltà di disporne l'immediata cessazione.
Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare l'oratore qualora questi non si attenga all'argomento in discussione secondo l'ordine del giorno.
Qualora l'oratore non ottemperi al richiamo del Presidente questi ha facoltà di togliergli la parola.
D) Ordini del giorno e mozioni
Gli Associati hanno facoltà di presentare alla presidenza dell'Assemblea ordini del giorno e mozioni sul merito degli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea.
Le mozioni o gli ordini del giorno vengono presi in considerazione dalla Presidenza quando siano sottoscritti da almeno dieci Associati appartenenti ad almeno tre diverse Sedi Provinciali oppure quando siano presentati dalla Presidenza Regionale.
Constatata l'osservanza di tale modalità, il Presidente da la parola ad uno dei presentatori per l'illustrazione dell'ordine del giorno e della mozione e quindi concede la parola ad un oratore contrario ed a uno favorevole.
In caso di presentazione di più ordini del giorno e di mozioni sullo stesso argomento il Presidente ha facoltà di nominare una commissione formata di Associati per tentare di unificare i testi.
Ove la commissione si trovi di fronte alla impossibilità di procedere ad una unificazione il Presidente pone in votazione gli ordini del giorno o le mozioni in ordine di presentazione.
Se il primo ordine del giorno o la prima mozione riporta la maggioranza dei voti il Presidente può decidere di non porre in votazione quelli successivamente presentati.
E) Votazioni
Le votazioni sui vari argomenti all'ordine del giorno possono avvenire:
a. per alzata di mano;
b. per appello nominale;
c. a scrutinio segreto.
Sulle modalità della votazione, ove non vi siano mozioni d'ordine in senso contrario, vale la proposta del Presidente dell'Assemblea.
Le elezioni del Comitato Direttivo, avvengono secondo una delle modalità suesposte su proposta del Presidente.
Nella votazione per alzata di mano ciascun Associato pone in evidenza le eventuali deleghe ad esso trasferite in modo da facilitare il conteggio dei voti.
A tal fine il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di proporre la nomina di due o più questori ai quali assegnare anche altri compiti organizzativi e di disciplina della riunione, oltre quello indicato al precedente comma.
Nelle votazioni per appello nominale gli Associati vengono chiamati dal Segretario della riunione e dovranno rispondere «contrario», «favorevole» o «astenuto» anche quando vengono chiamati ad esprimere il voto per Associati che ad essi hanno trasferito il mandato.
Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale si debbono conteggiare i voti favorevoli, contrari ed astenuti.
Salvo il caso di richiesta di maggioranza qualificata a norma di Statuto la maggioranza si determina escludendo dal computo gli astenuti.
F) Comitato Direttivo
La prima riunione del Comitato Direttivo che avviene immediatamente dopo la sua costituzione è presieduta dal Presidente dell'Assemblea nella quale si è proceduto al rinnovamento del Comitato.
In tale circostanza il Presidente della riunione procede, tramite il Segretario Generale, alla comunicazione della composizione del nuovo Comitato ed alla verifica dei presenti.
Constatata la presenza del numero legale prevista all'art. 19 dello Statuto propone di procedere alla nomina del Presidente e successivamente, su proposta di quest’ultimo, dei Vice Presidenti e della Giunta di Presidenza, secondo quanto disposto dall’art.18 lettera d) del presente Statuto.
Il Comitato Direttivo Regionale è composto da Consiglieri di diritto e Consiglieri eletti. Questi ultimi devono essere in numero non inferiore a 15 e non superiore a 20.
I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Regionale degli Associati sulla base di una lista unica, formata da membri eletti nei Comitati Direttivi Provinciali , proporzionalmente alla rappresentatività numerica espressa da ogni Sede Provinciale.
In ogni caso i Consiglieri eletti non possono essere in numero inferiore ai Consiglieri di diritto ed ogni Sede Provinciale non può avere la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Sono Consiglieri di diritto:
a. i Presidenti Provinciali;
b. i Presidenti delle Unioni Regionali di Categoria;
c. i Presidenti degli Organismi Collaterali costituiti in seno alla CONFAPI Sardegna;
d. il Presidente Regionale del Gruppo Giovani;
e. il Presidente del Gruppo Donne;
f. i Soci della CONFAPI Sardegna membri della Giunta della CONFAPI;
g. i Presidenti delle Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla CONFAPI, in quanto iscritti alla CONFAPI Sardegna.
I Consiglieri di diritto fanno parte del Comitato Direttivo in virtù della loro carica; perdono il diritto a farne parte con la cessazione della carica e nel caso in cui le rispettive Unioni non abbiano provveduto al rinnovo a seguito della loro scadenza naturale.
I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive saranno considerati decaduti e sostituiti.
Saranno pure sostituiti i membri del Comitato Direttivo a qualunque titolo dimissionari e/o espulsi, attraverso specifica cooptazione, su indicazione della Sede Provinciale di provenienza dei Consiglieri da sostituire.
Compiti del Comitato Direttivo Regionale
Spetta al Comitato Direttivo Regionale:
a. l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Regionale e della CONFAPI, nonché il coordinamento delle delibere dei Comitati Direttivi Provinciali;
b. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, salvo quelli espressamente attribuiti dal presente Statuto ad altri Organi regionali o Provinciali;
c. determinare i contributi associativi ordinari e straordinari, e le modalità di esazione dei medesimi;
d. eleggere, fra i propri Consiglieri, i componenti elettivi della Giunta di Presidenza della Associazione, nominando con votazioni distinte il Presidente (solo i membri del direttivo regionale che abbiano ricoperto l'incarico per un triennio possono essere eletti all'incarico di Presidente regionale dell'Associazione), e su proposta di quest'ultimo, i Vice Presidenti, il Tesoriere e tre ulteriori Membri;
e. eleggere i delegati della CONFAPI Sardegna, in seno all'Assemblea Confederale;
f. nominare i Membri di spettanza della CONFAPI Sardegna in seno ai Consigli di Amministrazione e/o Comitati Direttivi degli Organismi Collaterali;
g. deliberare sulla costituzione delle Sedi Provinciali;
h. deliberare sulla costituzione delle Unioni Regionali di Categoria, approvandone i relativi regolamenti;
i. revocare gli atti compiuti ai sensi delle precedenti lettere d), e), f), g), h);
j. avocare a sé le funzioni proprie dei Comitati Direttivi Provinciali e delle Unioni di Categoria, ove questi operassero in evidente contrasto con le linee strategiche dell’Associazione, dando specifica delega ad uno dei propri componenti per un periodo massimo di sei mesi entro i quali dovrà provvedere a termini di Statuto alla ricostituzione degli Organi Collegiali della Sede Provinciale o dell’Unione interessate.
Il provvedimento di cui alla presente lettera k), in deroga a quanto previsto dall’art. 19, può essere assunto con delibera favorevole della metà più uno dei componenti il Comitato Direttivo Regionale.
Il Comitato Direttivo, per l'attuazione dei suoi compiti, potrà avvalersi di Consiglieri esterni, in qualità di esperti. Inoltre il Comitato Direttivo può delegare alcuni suoi poteri alla Giunta di Presidenza, ed a Comitati e sottocomitati ristretti, da formarsi fra i componenti dello stesso Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Convocazione e costituzione del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente, normalmente mediante comunicazione scritta, almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo purché tutti i componenti del Consiglio ricevano tempestivamente l'avviso, che dovrà indicare, almeno sommariamente, l'ordine del giorno della riunione.
Il Presidente dovrà riunire il Comitato almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Comitato stesso. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Il Comitato Direttivo sarà validamente costituito quando sia presente, in prima convocazione, più della metà dei suoi componenti, in seconda convocazione quando sia presente almeno un quarto degli stessi.
Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un'ora.
Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
La Giunta di Presidenza viene eletta a norma dell'articolo 18 dal Comitato Direttivo e ne ha la stessa durata.
Essa è composta da:
a. il Presidente;
b. i tre Vice Presidenti;
c. tre membri del Comitato Direttivo Regionale;
d. il Tesoriere.
Ciascun membro potrà essere delegato a specifiche competenze secondo quanto deliberato all'interno della Giunta stessa.
Sono membri di diritto della Giunta i Presidenti Provinciali.
Fanno altresì parte della Giunta di Presidenza, con voto consultivo:
a. i membri della Giunta della CONFAPI;
b. i Presidenti delle Unioni Nazionali di Categoria;
c. i Presidenti degli Organismi collaterali;
d. I Presidenti delle Unioni Regionali di Categoria;
e. il Presidente Onorario dell'Associazione.
La Giunta di Presidenza:
1. attua le delibere del Comitato Direttivo Regionale ed in caso d'urgenza ne assume i poteri. In quest'ultimo caso le delibere assunte dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione del Comitato Direttivo medesimo;
2. nomina, con vincolo di mandato, i rappresentanti dell'Associazione presso Organismi esterni (Enti, Organizzazioni, Uffici Regionali, Comitati, Consorzi, Società, etc.). I rappresentanti devono periodicamente relazionare alla Giunta di Presidenza l’attività da loro svolta all’interno di tali Organismi;
3. stabilisce la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro designandone i membri;
4. delibera sull’assunzione del Segretario Generale, stabilendone il trattamento economico;
5. delibera in merito alla costituzione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente, stabilendone il trattamento economico;
6. delibera in merito alle convenzioni ed ai compensi di eventuali consulenti esterni;
7. redige il rendiconto economico finanziario ed il bilancio previsionale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
8. propone al Comitato Direttivo la misura dei contributi associativi;
9. propone all’Assemblea le modifiche allo Statuto.
La Giunta di Presidenza si riunisce di norma presso la sede regionale dell’Associazione quando il Presidente ritiene di convocarla e ogni qualvolta gli venga fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti.
Per la convocazione della Giunta di Presidenza valgono le norme stabilite per il Comitato Direttivo.
Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente è eletto in seno al Comitato Direttivo a norma dell'articolo 18.
Il Presidente
1. ha la rappresentanza politica e legale dell’Associazione;
2. sovraintende alla gestione ordinaria dell’Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta di Presidenza;
3. può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri del Comitato Direttivo Regionale/Giunta di Presidenza, anche congiuntamente;
4. convoca l’Assemblea, convoca e presiede il Comitato Direttivo Regionale e la Giunta di Presidenza..
Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati, salvo che non sia rieletto all'unanimità.
In caso di temporaneo impedimento, il Presidente delega i poteri e le sue mansioni ad uno dei Vice Presidenti o al Vice Presidente anziano.
Il Tesoriere è eletto in seno al Comitato Direttivo a norma dell'articolo 18.
Il Tesoriere:
a. ha il controllo del regolare introito delle contribuzioni;
b. firma gli ordini di pagamento, e ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari in conformità delle direttive date dalla Giunta di Presidenza;
c. relaziona la Giunta di Presidenza, il Comitato Direttivo, l'Assemblea, il Collegio Sindacale in merito alla situazione finanziaria dell'Associazione;
d. sovrintende alla gestione del patrimonio dell'Associazione;
e. in caso di impedimento o assenza deve delegare la propria firma al Presidente o ad altri membri della Giunta appositamente designati.
Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta di Presidenza a norma dell'articolo 20 , su proposta del Presidente.
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti e la Giunta nella esecuzione delle delibere sociali, ed a tal fine partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali dell'Associazione. Altresì partecipa a tutte le riunioni degli Organismi Collaterali.
In caso di impedimento o assenza dovrà farsi sostituire nelle suddette funzioni da altro Funzionario dell'Associazione.
Egli è anche il responsabile del personale e sovraintende e coordina l'attività dei servizi e degli uffici.
L'Unione Regionale di Categoria si forma, a livello regionale, sulla base del settore merceologico e del C.C.N.L. di appartenenza, con un numero minimo di quaranta imprese associate. Le imprese associate il cui numero non raggiunga il minimo richiesto, sono riunite nelle «Industrie Varie».
Si possono costituire, a livello territoriale, Unioni di Categoria formate da non meno di venti imprese associate, nell'ambito della Sede Provinciale di appartenenza, in base al settore merceologico ed al C.C.N.L. di competenza.
Le Unioni Regionali di categoria sono rette dai
rispettivi regolamenti che vengono approvati dal Comitato Direttivo Regionale.
Collegio dei Revisori dei Conti
Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti due esperti in materia amministrativa ed un Revisore dei Conti iscritto nell'apposito Albo. Essi sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:
- vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- redigere la relazione sul Conto Consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
I Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, viene nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.
Ha la funzione di dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione dello Statuto e i conflitti tra organi dell’Associazione; ha la funzione di amichevole compositore nei conflitti tra l’Associazione e gli Associati.
I Probiviri assumono le proprie decisioni in base allo Statuto: in caso di lacuna normativa, in base ad equità
Il loro giudizio - inappellabile - vincola sia l'Associazione che i Soci.
In base a quanto stabilito negli artt. 2 e 12 dello Statuto Sociale, è prevista la costituzione di Sedi Provinciali con i relativi Organi Collegiali.
La Sede Provinciale non potrà essere costituita da meno di 50 Aziende.
La costituzione della Sede Provinciale sarà deliberata dal Comitato Direttivo Regionale.
Nella stessa occasione sarà formalizzato il Commissario ed il Comitato Promotore cui sono temporaneamente demandate le funzioni dei quattro organi della Sede Provinciale stessa.
Il Commissario ed il Comitato Promotore restano in carica fino a quando non sarà costituita la prima Giunta.
Alle riunioni del Comitato promotore partecipa, in qualità di coordinatore, il Segretario Generale od un suo delegato.
Gli Organi della Sede Provinciale sono quelli previsti dall'articolo 12 dello Statuto Associativo.
L'Assemblea ha funzioni elettive e consultive. Essa è composta dagli Associati territorialmente interessati, si riunisce almeno ogni tre anni precedentemente all'Assemblea della CONFAPI Sardegna per eleggere i membri del Direttivo Provinciale in ragione di dieci membri.
Può essere convocata con funzioni consultive ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.
Per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea si rimanda alle norme regolanti la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea Regionale.
L'Assemblea è presieduta dal Commissario o dal Presidente della Giunta; delle deliberazioni sarà redatto verbale da inserire nel libro dei verbali dell'Assemblea e della Giunta a cura del Segretario Provinciale, che tempestivamente ne invierà copia alla Segreteria Generale.
Comitato Direttivo Provinciale
Il Comitato Direttivo ha funzioni elettive e deliberative.
Esso è composto dai membri eletti dall'Assemblea Provinciale nonché dai Presidenti territoriali delle Unioni di Categoria e dal Presidente territoriale del Gruppo Giovani, che ne sono membri di diritto.
Il Comitato Direttivo che resta in carica 3 anni elegge fra i suoi componenti un Presidente - che è di diritto membro della Giunta e del Comitato Direttivo Regionale - due o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.
Esso è convocato dal Presidente o su richiesta della Giunta ogni qualvolta lo si ritenga necessario, e secondo le modalità previste per il Comitato Direttivo Regionale.
I membri del Direttivo sono tutti rieleggibili.
I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive saranno considerati decaduti e sostituiti dal primo dei non eletti e così via di seguito.
Spetta al Comitato Direttivo:
a. rendere esecutive le delibere del Comitato Direttivo e della Giunta di Presidenza Regionale;
b. coadiuvare il Presidente Provinciale nella esplicazione del suo mandato;
c. coordinare e decidere, nell'ambito delle direttive degli Organi della CONFAPI Sardegna, gli interventi ai diversi livelli per lo studio, la gestione, la definizione di ogni problema che coinvolga le piccole e medie industrie locali;
d. amministrare la quota di budget prevista dal bilancio preventivo approvato sulla base delle esigenze funzionali della Delegazione, e che sarà ratificato dal Comitato Direttivo Regionale;
e. redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla Giunta di Presidenza ed al Comitato Direttivo Regionale, per l'approvazione;
f. segnalare alla Giunta di Presidenza Regionale; i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione a livello locale presso Enti, Amministrazioni, Organizzazioni, etc.;
g. proporre alla Giunta di Presidenza Regionale la nomina del Segretario Provinciale che comunque sul piano gerarchico e del coordinamento farà capo al Segretario Generale;
h. proporre alla Giunta di Presidenza Regionale, sentito il parere del Segretario Generale, l'assunzione od il licenziamento del personale dipendente. Fissare, sentito anche il parere del Segretario Provinciale, le specifiche attribuzioni e mansioni del personale.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri, in prima convocazione, ed almeno un terzo in seconda convocazione.
Le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni verrà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, copia del quale sarà tempestivamente inoltrata per il necessario coordinamento alla Segreteria Generale Regionale.
Giunta di Presidenza Provinciale
La Giunta di Presidenza è l'organo esecutivo della Delegazione ed è composta da:
a. il Presidente;
b. due o più Vice Presidenti;
c. il Tesoriere.
La Giunta di Presidenza attua le delibere del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, salvo successiva ratifica del Comitato Direttivo.
Le aziende la cui sede rientra nell'ambito della competenza Provinciale, sono riunite in Unioni di Categoria sulla base del settore merceologico di appartenenza.
Ciascuna Unione può essere divisa in gruppi per esigenze funzionali od operative.
Le Unioni, composte da un minimo di 20 aziende, sono costituite in ogni Sede Provinciale.
Le aziende che non possono essere inserite in una specifica Unione, sono riunite nelle «Industrie Varie».
La denominazione, la composizione ed il funzionamento di tali Unioni verrà stabilito in conformità dei regolamenti delle Unioni Nazionali e Regionali di Categoria.
TITOLO X
DEGLI ORGANISMI COLLATERALI
Gli Organismi promossi e costituiti d'iniziativa o con l'appoggio prevalente della CONFAPI Sardegna tra imprenditori ad essa iscritti, e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui all'art. 3, sotto qualunque forma giuridica e con qualsiasi denominazione assunta (Consorzi, Società, Fondazioni, etc.), sono articolazioni operative dell'Associazione e pertanto costituiscono sotto il profilo morale e comportamentale un tutt'uno con la stessa CONFAPI Sardegna.
Essi dovranno in sede di costituzione uniformarsi alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto, o modificare se necessario gli Statuti ed i Regolamenti preesistenti onde consentire all'interno dei loro Organi Amministrativi Collegiali una qualificata presenza di membri indicati dal Comitato Direttivo dell'Associazione.
L’Associazione:
a. è dotata di autonomia finanziaria, amministrativa ed organizzativa;
b. si obbliga al versamento delle quote associative Confederali ordinarie e straordinarie nella misura e con le modalità stabilite dall’Assemblea Confederale;
c. riconosce al Collegio dei Probiviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto confederale e di giurisdizione interna, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Confederale. Ai sensi dell’art.808 c.p.c. e dello Statuto Confederale, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Associazione e la Confederazione, o le Organizzazioni associate alla Confederazione, sia nell’interpretazione che nell’esecuzione dello Statuto Confederale, dopo il tentativo obbligatorio di amichevole composizione esperito dal Collegio dei Probiviri della Confederazione, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 809 c.p.c. Le spese dell’arbitrato saranno da chi adisce il collegio; il lodo del collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.
L’Associazione:
a. si obbliga ad indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione “aderente alla Confapi”;
b. si obbliga ad adempiere al dovere informativo previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Confederazione;
c. riconosce alla Confederazione il diritto di esercitare i poteri di vigilanza informativa, previsti dallo Statuto confederale;
d. si obbliga a comunicare alla Confederazione entro trenta giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative nonché le modifiche statutarie;
e. si obbliga a comunicare alla Confederazione entro il 31 marzo di ogni anno il numero e l’anagrafica delle aziende associate e il numero dei relativi addetti, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;
f. si obbliga a fornire alla Confederazione, entro trenta giorni dalla presentazione alla Presidenza della Giunta Regionale, copia della dichiarazione presentata ai sensi della Legge n. 580/93 per il rinnovo del Consiglio della locale Camera di Commercio;
g. si obbliga ad adottare uno Statuto conforme allo Statuto confederale ed a renderlo conforme alle sue eventuali future modifiche e/o integrazioni future.
Recesso da CONFAPI e vicende modificative dell’Associazione
L’Associazione può recedere da Confapi con la deliberazione favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto in Assemblea.
Scioglimento, conferimento fusione con altre Organizzazioni
Le operazioni di scioglimento, conferimento, fusione con altre Organizzazioni, scissione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto.
Nell’ipotesi di recesso da Confapi, scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell’Associazione, il suo patrimonio non potrà essere distratto dall’originaria destinazione a favore della piccola e media industria e sarà devoluto a Confapi con l’obbligo per quest’ultima di utilizzarlo per costituire, ove possibile, una nuova Associazione sul territorio.
In caso di scioglimento dell’Associazione verranno nominati uno o più liquidatori, i cui poteri e responsabilità saranno fissati dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.
Patrimonio sociale ed Esercizio Finanziario
Il Patrimonio Sociale è formato da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che comunque cadono in possesso dell’Associazione.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
Rendiconto e bilancio previsionale
Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta approva il progetto di rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente ed il bilancio previsionale dell’anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi quindici giorni.
I documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede confederale a disposizione delle Associate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’Assemblea.
Entro il 31 luglio il progetto di rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente ed il bilancio previsionale dell’anno in corso devono essere approvati dall’Assemblea.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.