L’VIII Commissione della Camera, all’unanimità, ha approvato, lo scorso 18 dicembre, una risoluzione sulle politiche della casa con la quale impegna il Governo ad adottare, in piena sintonia con le regioni e le autonomie, i necessari interventi programmatici e attuativi; in tale ambito, nel DPCM di attuazione del Piano casa, la Commissione chiede che siano valutate con le regioni le modalità di riconoscimento degli stanziamenti, con particolare riferimento alle risorse destinate agli Istituti autonomi per le case popolari.
In merito agli strumenti di edilizia residenziale pubblica attivabili, vengono sollecitate l'introduzione di modelli innovativi di collaborazione tra pubblico e privato e la previsione di una fiscalità di vantaggio che incentivi la promozione di nuovi strumenti finanziari finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone moderato, nonché la graduale estensione della detraibilità delle locazioni a tutte le tipologie contrattuali, a partire dai contratti di locazione a canone concordato.
La Commissione sostiene altresì la necessità di promuovere iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con benefici economici in grado di abbattere i costi legati alla bonifica delle aree dimesse.
La Commissione Industria del Senato, dopo aver preso in esame la Comunicazione della Commissione europea (giugno 2008) "Una corsia preferenziale per la piccola impresa", ha approvato una Risoluzione nella quale si invita il Governo ad attivare alcune specifiche iniziative a sostegno delle PMI.
La Commissione ha evidenziato come l'insieme degli interventi individuati dalla Commissione europea costituisca un elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione e come le PMI, con 23 milioni di imprese e 75 milioni di occupati, costituiscono il 99 per cento delle imprese europee, mentre l'Italia risulta, in ambito comunitario, il Paese con il più alto numero di PMI.
Si segnala soprattutto la richiesta, a seguito dei ripetuti interventi avanzati anche dall’Aniem, di intervenire sui tempi di pagamento dei lavori e di prevedere una quota parte di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.
In questo particolare contesto del mercato e del sistema produttivo, la Commissione Industria del Senato ha sollecitato il Governo:
- ad assicurare una effettiva riduzione di almeno il 25 per cento degli oneri amministrativi e burocratici che attualmente gravano sulle imprese.
- tale riforma costituisce infatti un passaggio fondamentale per le PMI ed e` essenziale per attivare processi di reale riforma e di coordinamento
- tra i diversi soggetti istituzionali, in termini di efficacia-efficienza delle pubbliche amministrazioni. A tale proposito appare dirimente procedere nella riduzione dei costi (tempi e oneri) a carico delle imprese e assicurare alle stesse, attraverso uno sportello unico, un punto di riferimento
- univoco nelle relazioni tra le PMI e la pubblica amministrazione;
- ad assicurare misure a favore della capitalizzazione delle imprese,
- in considerazione della necessità di superare l’attuale sottocapitalizzazione delle PMI italiane derivante da condizioni strutturali quali la dimensione familiare ed aziendale e la presenza di forme societarie non adeguate.
- a garantire alle PMI il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei lavori svolti,
- anche in considerazione delle modifiche che l`UE intende apportare alla direttiva europea sui ritardi di pagamento, al fine di prevedere che le PMI siano effettivamente pagate entro trenta giorni dai soggetti pubblici, anche attraverso meccanismi di compensazione;
- ad individuare misure per agevolare la possibilita` per le imprese di cedere i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione;
- a prevedere delle idonee misure per assicurare alle PMI l`accesso al credito anche in una situazione di crisi internazionale come quella attuale, potenziando il fondo di garanzia dei confidi.
- ad operare, in sede comunitaria, per garantire che in tutti gli Stati membri sia assicurata una quota di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;
- a garantire alle imprese che l`IVA venga versata al momento dell`effettivo incasso da parte delle medesime;
- a prevedere strumenti normativi per utilizzare al meglio le sfide ambientali trasformandole in opportunita`.
Continua ad essere fortemente sentito dalle imprese il problema dei ritardi di pagamento da parte delle stazioni appaltanti, più volte denunciato dalla nostra Associazione.
Un significativo contributo alla soluzione di questo problema, peraltro ulteriormente esasperato dalla crisi economica in atto, è atteso dall’approvazione di una deroga al patto di stabilità imposto agli enti locali.
In questo senso nel disegno di legge Finanziaria è stato approvato un emendamento che introduce, all’art. 2, comma 41, lettera f), una deroga per il 2008 al Patto di Stabilità Interno, escludendo dalle sanzioni gli Enti Locali che abbiano effettuato pagamenti relativi ad investimenti pubblici già realizzati, superando, tuttavia, i limiti imposti dal Patto.
La norma, infatti, non potrà entrare in vigore prima del gennaio 2009 risultando, di fatto, inefficace; sono ad oggi rimasti inascoltate le sollecitazioni ad inserire la norma in uno dei decreti legge varati in questi giorni.
È stata definitivamente approvata dal Senato la legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 contenente disposizioni sulla compensazione dei prezzi per materiali da costruzione.
Il provvedimento consente di:
- ricorrere alla trattativa privata per l’affidamento di lavori fino a 500.000 Euro con invito rivolto ad almeno cinque imprese;
- ripristinare l’incentivo del 2% per la progettazione;
- compensare i prezzi per variazioni superiori all’8% per lavori contabilizzati nel 2008 e compensare per variazioni superiori al 10% per lavori relativi ad anni precedenti (disposizione applicabile anche ai settori speciali). Le imprese dovranno presentare domanda alla stazione appaltante nei 30 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta del D.M. che individuerà i materiali interessati. Le imprese non in regola con il cronoprogramma dei lavori potranno accedere al meccanismo di compensazione costituendo una garanzia fideiussoria per l’importo dell’adeguamento richiesto;
- prorogare al 30 marzo p.v. la decorrenza del divieto di arbitrati;
- escludere dall’applicazione dei Codice dei Contratti fondazioni ed associazioni che non abbiano avuto contributi pubblici.
La Camera ha definitivamente approvato la Legge Finanziaria 2009 nella quale sono state confermate le disposizioni che intervengono sull'art.1, commi 17 e 18 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
Si segnalano, in particolare:
- la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge;
- la proroga della detrazione d’imposta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempreché gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o l’assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall’art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008);
- la proroga sino al 2011 dell’IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch’essa prevista dall’art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Nei giorni scorsi la Confapi ha partecipato ad ulteriori incontri presso il Ministero del Lavoro per la redazione dell'Avviso Comune in materia di sicurezza. Il 18 dicembre u.s. è stato formalizzato il documento finale.
Il D.L. “Milleproroghe” (disposizioni finanziarie urgenti e proroga di alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di consentire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza), approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre u.s., dispone il posticipo di alcuni adempimenti previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.
Nessun rinvio, contrariamente a quanto previsto nelle prime bozze del decreto, del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza) che, quindi, resta obbligatorio dal 1° gennaio 2009.
L’art. 41 contiene, invece, le modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sicurezza), disponendo lo slittamento al 16 maggio dell’obbligo di comunicazione all’Inail dei dati sugli infortuni superiori al giorno e del divieto di effettuare visite mediche nella fase preassuntiva.
Il termine del 16 maggio è stato individuato, si legge nella relazione tecnica, in quanto "coerente con l'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive" del decreto legislativo legge n. 81/2008.
In materia ambientale, slitta dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorizzazione paesaggistica, prevista dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004).
Ogni eccezione al principio di immodificabilità dell’offerta e della composizione dei partecipanti dopo l’offerta non può che essere applicata restrittivamente alle sole ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore e, tra queste, non rientra il caso del fallimento della mandataria di una Ati intervenuto in corso di gara.
I chiarimenti riguardano, in particolare, sia le procedure amministrative per la concessione dei benefici e gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro che l’applicazione del disposto di cui ali"art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento “gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni”.
In merito alla prima questione, il Ministero precisa che la citata norma della Finanziaria non prevede il materiale rilascio del Durc, ma più semplicemente, impone agli Istituti previdenziali una verifica sulla sussistenza dei requisiti. Nei casi in cui non sia possibile l’emissione del DURC per determinati periodi di tempo, in conseguenza della violazione di fattispecie penali e amministrative, il D.M. 24 ottobre 2007 prevede che "l’interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi. Ne consegue che i datori di lavoro saranno tenuti a fornire (una sola volta) tale autocertìficazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa interessata.
Per i datori dì lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi in argomento, il termine per l'invio della autocertificazione è fissato al 30 aprile 2009.
I datori di lavoro che non hanno ancora richiesto i benefici contributivi dovranno inviare la suddetta autocertificazione prima della richiesta del beneficio e comunque, in sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2009. L’autocertificazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla circolare.
Per quanto riguarda, infine, il termine dei 15 giorni, previsto dall’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, entro cui il datore di lavoro deve regolarizzare la propria posizione, al fine del rilascio del Durc, la circolare chiarisce che i 15 giorni decorrono necessariamente dalla “notifica” dell’inadempienza contributiva accertata. Ciò a prescindere, precisa la Circolare, da eventuali altre comunicazioni effettuate preventivamente dagli Istituti alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale.
Con la determinazione n. 6, l’Autorità è intervenuta su alcune problematiche relative alla dichiarazione di “buon esito” da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.22, comma 7, del D.P.R. n.34/2000 ( “I certificati di esecuzione dei lavori…… contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento .”).
L’Autorità sottolinea come la dichiarazione di “buon esito” concerne l’aspetto tecnico , ma investe anche il rapporto di correttezza che l’appaltatore deve garantire nei confronti della committenza. Va riconosciuta, quindi, alla stazione appaltante la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori tale dichiarazione, con l'adozione di una serie di misure e provvedimenti consequenziali finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori. In questo contesto “è riconoscibile un margine di discrezionalità ad opera della committenza, che tuttavia non può degenerare nell’arbitrio”.
La mancata attestazione del “buon esito” deve passare preventivamente attraverso l’espletamento formale di un iter dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (arrt. 136 e 138 del Dlgs n. 163/2006) e solo dopo tali procedure risulterà ammissibile il diniego che verrà comprovato da elementi oggettivi, tali da dimostrare la correttezza della scelta operata.
Per quanto riguarda l'attestazione resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, l’Autorità precisa che essa ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Tale attestazione ha un carattere specialistico e costituisce il riconoscimento del corretto approccio dell’impresa appaltatrice nell’affrontare tali interventi ed ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto su beni culturali. Ma il riconoscimento del “buon esito”, relativamente a procedimenti gestiti da altri soggetti, non implica ulteriori responsabilità che restano in capo al soggetto appaltante.
Il passaggio alla Camera ha comportato alcune modifiche significative del testo.
E’ stata anzitutto introdotta una modifica all’art. 122 del Codice dei Contratti (comma 7 bis) che consente l’affidamento dei lavori a trattativa privata fino a 500.000 Euro: l’emendamento approvato dispone, infatti, che “I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero”. La procedura semplificata che consente l’affidamento dei lavori pubblici dopo invito rivolto ad almeno cinque concorrenti viene estesa anche ai settori speciali.
Viene inoltre ripristinato l’incentivo ai tecnici progettisti delle pubbliche amministrazioni con la modifica dell’art.92, comma 5 del Codice dei contratti: “La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie” e viene contestualmente abrogato il comma 8 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 con il quale l’incentivo era stato ridotto allo 0,50%”.
Sostanzialmente confermate le disposizioni sull’adeguamento dei prezzi (2008 e periodo antecedente per variazioni dei prezzi superiori all’8%) e sugli arbitrati (proroga al 30 marzo 2009).
Il provvedimento torna ora all’esame del Senato per la definitiva approvazione.
Con la sentenza in data 22.10.2008, n. 5175, il Consiglio di Stato ha chiarito alcuni aspetti concernenti le modalità per l'affidamento di incarichi professionali a tecnici dipendenti della pubblica amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporti assimilabili al lavoro subordinato.
Il caso esaminato, formatosi durante la vigenza della legge-quadro 109/1994, riguarda un professionista responsabile dell'Ufficio Tecnico di un comune in forza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ora denominata collaborazione «a progetto»), al quale la medesima amministrazione comunale ha conferito anche un incarico di progettazione e direzione lavori compensato in base alla tariffa professionale.
La Corte chiarisce preliminarmente che, il suddetto professionista, pur non dipendente in senso stretto, poteva essere assimilato ad un dipendente, essendo incardinato nell'ambito della struttura dell'amministrazione con poteri, compiti e responsabilità tipici del lavoratore dipendente.
Ne consegue che, nel caso in esame, l'affidamento di un incarico professionale di progettazione e direzione lavori sarebbe dovuto avvenire nel rispetto della normativa dettata per l'affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti della P.A., e la relativa remunerazione essere stabilita secondo il sistema proprio dei dipendenti stessi, ai sensi dell'art. 18 della vecchia legge-quadro 109/1994, ora trasposto, seppure con qualche differenza, nell'art. 92 del nuovo Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006. Invece, i rapporti con professionisti esterni, devono essere instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria. La remunerazione può ben essere stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ma è oggetto di confronto concorrenziale.
Nel caso di specie, il Comune ha affidato ad un professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria struttura, un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura, confondendo i due regimi e giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell'ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.
Con la sentenza n. 38432 del 9.10.2008 la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di interruzione e ripresa dei lavori, per valutare la sussistenza del reato di esecuzione in assenza di permesso di costruire (art. 44 del D.P.R. 380/2001), deve valutarsi la nuova costruzione nel suo complesso, stabilendo quindi se il titolo abilitativo rilasciato sia ancora valido, ovvero sia diventato inefficace prima che tutti i lavori progettati e autorizzati siano stati ultimati.
Nella fattispecie, la Corte ha sancito la sussistenza del suddetto reato per l'esecuzione di opere interne, tramezzature ed impianti idrici ed elettrici, su una parte di edificio parzialmente ultimato con lavori eseguiti dietro rilascio di permesso di costruire, la cui validità temporale era scaduta precedentemente all'inizio dei nuovi interventi in oggetto. Secondi la Corte, dunque, nonostante le opere interne siano soggette, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 380/2001, alla sola denuncia di inizio attività e quindi, la loro esecuzione in assenza di titolo, sia sanzionabile solo in via amministrativa, la sussistenza del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 deve essere verificata valutando la nuova opera complessivamente, e non esclusivamente la parte del fabbricato interessata dai nuovi lavori.
È questa l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 460/E del 1.12.2008, al combinato disposto delle norme che stabiliscono il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.
Si tratta in particolare:
• dell'art. 67, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi – D.P.R. 917/1986), il quale prevede che sono tassabili come redditi diversi « … le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione … »;
• dell'art. 36, comma 2, L. 248/2006, conversione in legge del cosiddetto «decreto Bersani», ove si legge che, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'imposta di registro e dell'Ici, « … un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo … ».
Nella fattispecie l'Agenzia ha esaminato il caso di un terreno suscettibile di destinazione edificatoria in base al P.R.G. comunale (ricadente in zona a destinazione turistica, e di conseguenza edificabile), per il quale il Piano Paesistico Regionale successivamente approvato ha invece stabilito il divieto assoluto di edificabilità.
Dunque, la regolare approvazione da parte della Regione, comporta che la qualificazione dell'area sia quella risultante dal suddetto piano (P.P.R.), le cui disposizioni prevalgono su quelle contenute nel P.R.G., anche se difformi, e sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte in esso ricompresi.
Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha reso noto, sul proprio sito Internet, che il termine di presentazione delle istanze per avvalersi dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili o di cogenerazione, scade il 31.3.2009.
Si ricorda che l'erogazione del servizio di scambio sul posto, regolamentato dalla Delibera AEEG n. ARG/elt 74/2008, si applica agli impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW ed agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW, comprese le centrali ibride la cui produzione annua da fonti non rinnovabili sia inferiore al 5% del totale prodotto, così come previsto rispettivamente dall'art. 6, comma 6, del D. Leg.vo 20/2007 e dall'art.6 del D. Leg.vo 387/2003.
Sempre ai sensi della suddetta Delibera, che reca il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP), a partire dall'1.1.2009 l'erogazione del servizio di scambio sul posto sarà effettuata esclusivamente dal GSE, determinando la cessazione al 31.12.2008 dei contratti in essere con le imprese di distribuzione.
Di conseguenza, coloro che hanno già in corso un contratto di scambio sul posto, nonché i soggetti interessati ad attivare per la prima volta il servizio, avranno tempo fino al 31.3.2009 per presentare l'istanza obbligatoria di richiesta del servizio tramite il portale applicativo dedicato sul sito del Gestore, fermo restando che i benefici economici derivanti dall'erogazione del servizio decorreranno comunque a partire dall'1.1.2009.
Tutti gli interessati possono ricevere informazioni ed assistenza sul nuovo regime e sulla relativa procedura di attivazione, attraverso il Contact Center del GSE (numero verde 800 19 99 89) o inviando una e-mail all'indirizzo scambiosulposto@gsel.it .
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 5 dell'8.10.2008, ha fornito alcuni chiarimenti ed indicazioni per il corretto utilizzo del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio per la selezione della migliore offerta in sede di appalto di lavori pubblici, a seguito delle perplessità generate dalle disposizioni di cui all'art. 81 del D. Leg.vo 163/2006.
Si ricorda che l’ art. 81 del D. Leg.vo 163/2006 al comma 1 dispone che “Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”. Ciò mette dunque a disposizione, alternativamente, i due criteri, tra i quali sarà scelto dalla stazione appaltante, ai fini del soddisfacimento del pubblico interesse, “quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto”, come disposto al successivo comma 2.
In primo luogo l'Autorità, riprendendo la Direttiva 2004/18/CE e l'orientamento della Corte di Giustizia, precisa che, l'adeguatezza del criterio, deve essere valutata dalla stazione appaltante rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.
Alla luce di ciò è dunque necessario, nella fase di elaborazione della strategia di gara, che la stazione appaltante valuti se l'interesse pubblico da perseguire sia soddisfatto tenendo conto del solo fattore prezzo, o piuttosto di elementi qualitativi ponderati in relazione ai costi, il tutto rapportato alle caratteristiche dei lavori messi a gara, come tra l'altro affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2848/2008.
Da quanto premesso, la scelta del criterio potrà essere dettata dagli indirizzi di seguito riportati:
• Prezzo più basso: sarà più adeguato nei casi in cui l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
• Offerta economicamente più vantaggiosa: più opportuno quando le caratteristiche oggettive del contratto rendono rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, aspetti qualitativi, quali l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
Di conseguenza, l'utilizzo del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa corrisponde all'interesse pubblico solo allorquando uno o più aspetti qualitativi dell'offerta, individuati con attinenza all'oggetto dell'appalto e non a caratteristiche e qualità soggettive del concorrente, sono valutati, insieme al prezzo, al fine di individuare la soluzione più idonea a soddisfare l'interesse sotteso all'indizione della gara.
Inoltre, si ricorda a tal riguardo che, a seguito della soppressione dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 83, del D. Leg.vo 163/2006, come disposto dal D. Leg.vo 152/2008, i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi ad ogni parametro di valutazione devono essere predeterminati già in sede di stesura del bando di gara.
Il Tar Lazio (Roma sez.I ter 1/12/2008 n. 10913) ha evidenziato come, nel caso di appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la discrezionalità della commissione giudicatrice sia assolutamente limitata dall’art. 83 del Codice Appalti.
La norma, infatti, fin dalla formulazione del bando di gara, impone che siano stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, precisando anche la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui la soglia si riferisce, deve essere adeguato. La stessa norma impone, inoltre, che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, introducendo poi un ulteriore elemento di limitazione del potere discrezionale della commissione giudicatrice, allorché dispone che questa, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, deve fissare i "criteri motivazionali" per giustificare l'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione. La direzione, dunque, verso la quale giurisprudenza e legislatore si sono mossi, è stata quella di restringere al massimo, per quanto possibile, gli spazi di libertà valutativa delle offerte da giudicare con il metodo del criterio economicamente più vantaggioso. Tendenza confermata, peraltro, dall’abrogazione della disposizione che affidava alla Commissione la sola definizione dei cd. criteri motivazionali.
Sulla G.U. n. 270 del 18 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali contenente la “disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture”.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individuerà gli stanziamenti previsti per le infrastrutture, per i quali va calcolata l’aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali (ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Gli interventi ammessi al finanziamento saranno inclusi in un apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Il Decreto prevede che possano essere affidati alla società Arcus S.p.a. i compiti e le attività necessari affinché possa garantire il sostegno, la promozione, nonché l’assistenza tecnica e finanziaria alle proposte ed iniziative ammesse al finanziamento.
La società Arcus S.p.a. provvederà, in particolare, a:
- segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni ed impedimenti, nonché quegli interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualità e le condizioni di fattibilità;
- assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali;
- adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell’esecuzione delle proprie attività;
- consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture;
- fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali, la collaborazione e la documentazione necessarie per l’espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere.
Nel fare seguito alla circolare n. 145 del 4 settembre 2008 si forniscono gli ultimi sviluppi in merito alla deliberazione del 29 luglio 2008 n. 2 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa ai criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo per le attività di gestione dei centri di raccolta (G.U. n. 206 del 03/09/2008).
Si ricorda che il d.lgs.152/2006 definisce all’art. 183 comma 1 lettera cc) il centro di raccolta, stabilendo che la disciplina dei centri di raccolta debba essere emanata tramite apposito decreto del Ministero dell’ambiente.
In attuazione di tale dettato è stato emanato dal Ministero dell’Ambiente stesso, il DM 8 aprile 2008 (G.U. del 28 aprile 2008, n. 99) recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”. In base al decreto, oltre ai requisiti tecnici e operativi per l’allestimento e la gestione, i gestori dei centri di raccolta devono essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori ambientale nella categoria 1 “ raccolta e trasposto dei rifiuti urbani”, prestando idonea garanzia finanziaria. A tale adempimento non sono ricompresi i Comuni che svolgono la diretta gestione dei propri centri di raccolta, come specificato nella Circolare n. 1656 del 28/10/2008 del Comitato Nazionale dell’Albo.
Sempre il D.M. citato pone come termine per l’adeguamento dei centri di raccolta alle nuove disposizioni, 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera dell’Albo gestori Ambientali, la quale appunto è stata pubblicata nella G.U. del 3 settembre u.s. (deliberazione n. 2/2008 del 29 luglio 2008). I 60 gg sarebbero scaduti il 02 novembre u.s.
Il 5 novembre u.s. il Ministero dell’Ambiente, tramite Comunicato (disponibile sul sito del Ministero), avverte che le scadenze dei suddetti provvedimenti sono sospese in quanto il D.M. 8 aprile 2008, per vizi procedurali, dovrà essere ripubblicato. Tale comunicato, di conseguenza, invalida anche la citata delibera 2/2008 e proroga l’applicazione delle nuove disposizioni.
Tutta la documentazione citata è disponibile sul sito dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il Consiglio di Stato (sez.IV 20/11/2008 n. 5742) ha espresso significative indicazioni sulle modalità di ricorso all’avvalimento.
Viene chiarito, anzitutto, che in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si può sempre ricorrere all'avvalimento. Si sottolinea, al riguardo, che il terzo decreto correttivo ha abrogato il comma 7 dell’art. 49 che disciplinava il c.d. avvalimento parziale in base al quale la stazione appaltante poteva consentire ai concorrenti di avvalersi solo di certi requisiti o di integrare requisiti che già avevano in misura più limitata.
La sentenza sottolinea, inoltre, come il requisito del capitale sociale "minimo" rientra certamente tra i requisiti oggetto di possibile avvalimento. Peraltro, segnala il Consiglio di Stato, che per utilizzare i requisiti di capacità posseduti da un altro soggetto, è necessario che il partecipante alla gara dimostri di disporre effettivamente, sulla base di un titolo giuridico, dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa proprii del soggetto, individuale o collettivo, di cui intende avvalersi; sì che, in caso di utilizzo di requisiti di capacità economica e finanziaria quale quello del capitale sociale, il titolo dovrà risultare adeguato alla particolare natura del requisito messo a disposizione.
La prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in modo rigoroso, mediante la presentazione di un apposito impegno riferito allo specifico appalto (si ritiene a tal fine necessaria ad una dichiarazione notarile, anche se la sentenza non lo precisa) e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara e non è sufficiente la mera allegazione dei legami societari.
In merito alla verifica dell’avvalimento, il Consiglio ritiene che tale fase debba essere svolta “in un momento successivo alla fase di prequalifica” e che nella fase di candidatura sia sufficiente la presentazione delle dichiarazioni.
In un parere formulato lo scorso 12 Novembre, l’Autorità ha ritenuto legittima l’esclusione di un’impresa per mancata produzione del documento attinente alla cantierizzazione, ove questo sia previsto dal bando.
Tale documento rientra fra le attività poste a carico dell’appaltatore, è finalizzato a coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale dell’esecutore e costituisce l’insieme di quelle attività e relativi documenti (piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che l’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non prevede facciano parte del progetto esecutivo. La cantierizzazione non è, quindi, una componente del progetto esecutivo e si traduce nella produzione della documentazione che l’appaltatore elabora per tradurre le indicazioni e le scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi: documentazione descrittiva, grafica, fotografica atta ad illustrare le varianti migliorative proposte, con riferimento ai materiali e alle corrispondenti caratteristiche, ai sistemi, ai componenti, agli impianti tecnologici, alla organizzazione del cantiere.
La sua mancata presentazione comporta l’incompletezza dell’offerta tecnica e costituisce un vizio dell’offerta. Né può rilevare, in senso contrario, il fatto che il bando non sanzioni esplicitamente con l’esclusione la sopra descritta incompletezza dell’offerta.
Sul supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre scorso è stato pubblicato il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Il provvedimento, finalizzato ad introdurre misure in grado di fronteggiare la crisi economica, contiene anche uno stanziamento di risorse per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale, ma anche forti limitazioni all’utilizzo degli incentivi fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica.
Il decreto destina 2,3 miliardi alla Legge Obiettivo e circa 1 miliardo alle Ferrovie, fondi già assegnabili dal 2009 (anche se per tale annualità con un limite di 660 milioni) alle singole opere attraverso una ripartizione delle risorse opera del Cipe entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Gli investimenti previsti, comprensivi dei Fondi Fas, dei Fondi strutturali e del cofinanziamento nazionale, riguarderanno nel periodo 2007-2013, il Centro Nord per il 15% e le Regioni del Mezzogiorno per l'85% .
Il Decreto legge 185 prevede altresì norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: l’art. 20 prevede, in particolare, l’emanazione di decreto nei quali siano individuati i tempi di tutte le fasi di realizzazione, il quadro finanziario e la nomina di commissari straordinari delegati che dovranno vigilare sul rispetto dei tempi.
L’art. 23 consente di attivare un regime di detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati potranno formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo.
L'ente locale provvederà sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza.
Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto, la stessa è considerata approvata ed autorizzata. In tal caso la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, dovrà iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale resta comunque subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
Il Decreto n. 185 dispone anche forti ed inattese limitazioni all'utilizzo delle detrazioni del 55 per cento per le spese di riqualificazione energetica, installazione di impianti fotovoltaici e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (misure previste dai commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
L’art. 29 del provvedimento limita, anzitutto, la quota di agevolazioni previste a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011 e, successivamente, introduce la clausola del silenzio-rifiuto all'invio della domanda per la fruizione dell'agevolazione. La procedura prevede che i contribuenti trasmettano (anche attraverso gli intermediari abilitati) all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, istanza per consentire il monitoraggio della spesa rispetto ai limiti sopra evidenziati per il triennio 2009-2011. L’Agenzia esamina le istanze in ordine cronologico, ma l’assenso non fornito entro 30 giorni con esplicita comunicazione si considera negato.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l'Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento in cui verrà definito il modello da utilizzare per la presentazione dell'istanza per l'ottenimento del beneficio fiscale con tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento.
La norma ha anche un effetto retroattivo e impone a chi intenda usufruire della detrazione del 55% delle spese già effettuate nel 2008, l’obbligo di prenotare il beneficio fiscale inoltrando la richiesta all’Agenzia delle Entrate tra il 15 gennaio e il 27 febbraio 2009.
Il Tar Veneto, con la sentenza n. 3451 del 6 novembre u.s. disponibile sul sito aniem, ha respinto ipotesi limitative all’utilizzo dell'avvalimento in alcune lavorazioni, ritenendo, in particolare, che tale istituto possa essere utilizzato anche in caso di ristrutturazione e manutenzione di beni culturali.
Il Tribunale, pronunciandosi su una gara relativa alla categoria OS2, ha evidenziato come l’avvalimento è espressamente recepito nelle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE a seguito di varie pronunce della Corte di Giustizia CE che ne hanno affermato la tutela quale esplicazione del diritto comunitario alla libera concorrenza. L'avvalimento, quindi, deve ritenersi strumento utilizzabile anche in caso di ristrutturazione e manutenzione di beni culturali.
Entrerà in vigore il prossimo 12 dicembre e dovrà essere recepita entro due anni la nuova direttiva europea sui rifiuti che sostituisce le precedenti direttive emanate sulla stessa materia.
Il provvedimento fornisce le definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria ed esclude dal suo ambito di applicazione, non considerandolo nel regime dei rifiuti, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, qualora si abbia la certezza che il materiale verrà utilizzato a fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato.
Con un parere del 5 novembre u.s. l’Autorità è tornata a fornire la propria interpretazione sulla previsione normativa in materia di ati nella quale si dispone che “l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”. La disposizione deve essere intesa, secondo l’Autorità, con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA e spesa ai fini dell’esecuzione dei lavori e non in assoluto. Non è, pertanto, consentito che, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante abbia una quota di importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio della norma nell’esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto all’importo dei lavori a base d’asta o, come nella presente fattispecie, della categoria prevalente.
In particolare, il criterio di verifica della «misura maggioritaria» non si identifica nel "contributo potenziale" della capogruppo alla copertura del requisito (cioè nella capacità della mandataria di assumere una quota dei lavori appaltati, da valutare sulla scorta delle qualificazioni da essa possedute), bensì occorre valorizzare il principio di corrispondenza sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione all'associazione e quella di esecuzione dei lavori.
In altri termini occorre unicamente far riferimento alla misura della classifica di qualificazione concretamente spesa dalle imprese raggruppate ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione alla gara e tale misura è esattamente segnata dalle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento.
In ragione delle osservazioni appena esposte, quando all’A.T.I. partecipano due sole imprese, l’aggettivo maggioritario - che connota la percentuale del possesso dei requisiti da parte della capogruppo - indica che la mandataria deve spendere nella specifica gara una qualifica superiore al 50 per cento dell’importo dei lavori e, quindi, maggiore dell’altra associata, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato: la capogruppo deve così partecipare nella misura almeno del 50 per cento più uno dell’importo dei lavori.
Dal prossimo messe di gennaio scatta l’obbligo di applicazione dell’art. 28 del Testo Unico sicurezza relativo ai documenti di valutazione dei rischi (Dvr). Ricordiamo che il documento dovrà avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate
c) il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
In merito all’obbligo di data certa, finalizzato a dare garanzie sull’effettiva decorrenza della valutazione rischi, si ipotizzano diversi meccanismi (timbro postale, posta certificata, attestazione notarile), ma si attendono chiarimenti ministeriali che semplifichino tale adempimento prevedendo che in caso di modifiche del documento siano sufficienti riunioni informative con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
Il Ministero del Lavoro ha diffuso una nuova circolare (consultabile sul sito aniem) per precisare le modalità operative della disposizione sulla sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e già oggetto della direttiva del 18 settembre u.s..
In particolare, proprio tale direttiva evidenziava l’esigenza di “non punire esasperatamente le microimprese” nell’ambito dell’attività ispettiva.
La circolare precisa che l’ispettore ha l’onere di verificare, di volta in volta, il rispetto delle prescrizioni legislative e delle condizioni di effettivo rischio; il provvedimento sospensivo verrà eventualmente applicato sulla base delle risultanze di tale verifica rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 14 che, come noto, prevede che gli ispettori adottino la sanzione “qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Nel settore edile (rientrante fra quelli ritenuti di particolare rischio) il provvedimento potrà essere adottato anche nei confronti micro-imprese, intesa come realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente.
Con riferimento alla decorrenza, viene confermato che l’efficacia del provvedimento sospensivo, normalmente, decorre dalle ore 12 del giorno successivo a quello della visita ispettiva, salvo i casi in cui vi sia un pericolo imminente o un grave rischio per l`incolumita` dei lavoratori o di terzi.
Per l’edilizia la direttiva ha comunque precisato che l’efficacia della sospensione decorre dalla cessazione dell`attivita` in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia un pericolo imminente.
La circolare chiarisce, infine, che, nonostante il differimento del provvedimento di sospensione di 12 ore, non può essere consentito al lavoratore in nero di continuare a prestare l’attività lavorativa prima di essere regolarizzato.
Per la revoca del provvedimento è necessario non solo aver regolarizzato il personale dipendente in nero e i profili relativi all’eventuale sorveglianza sanitaria, ma anche effettuato il pagamento della sanzione amministrativa di 2.500,00 euro prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08.
Il Senato ha approvato la conversione del d.l. n. 162 che passa ora all’esame della Camera.
Gli emendamenti apportati riguardano:
• la rilevazione semestrale delle variazioni percentuali dei prezzi;
• la possibilità di accedere al meccanismo di adeguamento anche in caso di ritardi nel cronoprograma, ma costituendo una garanzia fideiussoria;
• esclusione delle fondazioni dall`ambito di applicazione del Codice dei contratti a condizione che non godano di finanziamenti pubblici
• la proroga degli arbitrati al 30 marzo 2009.
Valentina Meloni, architetto, con il padre Luigi titolare da 13 anni della Meloni Costruzioni Srl, azienda fondata nei primi anni ’60 con sede in Quartu S.E. e operante nei diversi settori delle opere marittime, edilizia, carpenteria metallica, prefabbricazione, sollevamenti e trasporti eccezionali, tecnologie avanzate per il sottosuolo, è il nuovo Presidente regionale dell’ANIEM, l’Associazione delle imprese edili, aderente all’API Sarda.
Venerdì 21 novembre 2008 è stata eletta con voto unanime Presidente del Consiglio Direttivo dell’ANIEM.
Insieme alla Presidente Meloni sono componenti del Consiglio Direttivo Gianfilippo Mura, Gianluca Atzori, Giuseppe Cau, Giorgio Congiu, Giulio Cuneo, Alfredo Delogu, Graziano Orani, Giuseppino Bassu, Michele Mulas, Luisella Cardia, Maurizio Puddu, Francesco Rapetti, Simone Argiolas, Giuseppe Addis, Fabrizio Lo Forte, Francesco Solinas, Alessandro Fois, Paolo Batteta e Giovanni Gavassino.
L’ANIEM rappresenta oltre 500 imprese, con circa 8000 addetti, iscritte all’API Sarda, che operano nei diversi settori dell’edilizia pubblica e privata, delle costruzioni industriali e civili, della produzione di manufatti in cemento e di materiali lapidei.
“Credo che la crisi che imperversa sia evidente – ha dichiarato Valentina Meloni - poiché interessa tutti i settori. Tuttavia, alla luce dell’esperienza di questi anni di lavoro imprenditoriale e in API Sarda, ritengo che ci siano le condizioni per un concreto rilancio ed una nuova fase espansiva del sistema produttivo. Occorre da parte delle imprese lavorare tanto ed essere ottimisti. Da parte loro, le Istituzioni devono invece attuare politiche espansive che abbiano effetti immediati”.
“Il settore dell’edilizia – ha continuato Meloni- vive una fase di profonde trasformazioni che stanno caratterizzando la configurazione del sistema imprenditoriale. L’attività nel comparto delle opere pubbliche subisce le contraddizioni dei numerosi provvedimenti legislativi che nel loro insieme stanno rallentando la macchina amministrativa e l’appalto dei nuovi lavori. E’ fondamentale che per la ripresa si punti proprio sul nostro settore. Del resto, l’importanza del comparto per l’economia regionale è dimostrata dal fatto che gli occupati nelle costruzioni costituiscono oltre il 40% del totale di quelli dell’intero settore industriale, contro il 25% della media nazionale.”
“Per quanto riguarda la vita associativa - ha concluso la neo presidente- dall’esperienza maturata in questi 5 anni in seno ai direttivi ANIEM e nei primi mesi all’interno della attuale Giunta di Presidenza, ritengo che l’obiettivo prioritario sia la realizzazione di concreti servizi di sostegno alle imprese associate e la costruzione di progetti di sviluppo che abbiano al centro le imprese.”
Il TAR Lazio (Roma sez.I 12/11/2008 n. 10059) ha ricordato come la normativa vigente vieti il c.d. subappalto a cascata e consideri subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Il Tar ha altresì evidenziato l’obbligo per l’appaltatore, anche a prescindere superamento dei valori soglia individuati dalla norma, di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’obbligo di comunicazione da parte dell’appaltatore, nel caso in cui il subcontratto sia stipulato da un subappaltatore, postula ovviamente la preventiva comunicazione di quest’ultimo all’appaltatore.
L’omessa comunicazione all’appaltatore del contratto di nolo a caldo stipulato con altra impresa e la presenza sul cantiere di operai, sia pure dipendenti, privi di permesso di soggiorno e non in regola con la normativa lavoristica e previdenziale, determina ancora prima che la fattispecie di cui all’art. 75, co. 1 lett. e) del d.P.R. 554/1999, la fattispecie di cui alla lett. f) avendo la ricorrente commesso una evidente grave negligenza nell’esecuzione del subappalto.
La Corte ha qualificato come appalto di lavori pubblici e non come concessione di lavori pubblici l'affidamento dei lavori di costruzione di una tramvia anche quando il corrispettivo di tali lavori consiste nel diritto di gestire l'opera finita, allorché non si verifichi un reale trasferimento del rischio della gestione al concessionario.
La Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge sulla Finanziaria 2009 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”).
Fra le disposizioni di diretto interesse del nostro settore, si segnala la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La stessa proroga della detrazione d’imposta è riconosciuta nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, se gli interventi risultano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e se l’alienazione o l’assegnazione avviene entro il 30 giugno 2012.
Viene altresì confermata la proroga al 2011 dell’IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch’essa prevista dall’art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.
Gli emendamenti approvati dal Senato hanno sostanzialmente modificato la disciplina prevista sulla compensazione dei prezzi non prevedendone più la limitazione temporale al 2008.
Di seguito si riporta il testo degli emendamenti approvati:
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni
Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento
Si segnala, inoltre, l’ulteriore proroga degli arbitrati al 30 marzo 2009.
Il Ministero delle Infrastrutture nei giorni scorsi ha trasmesso lo schema di regolamento al Consiglio Superiore dei lavori pubblici e alle altre Amministrazioni concertanti, riavviando l’iter di approvazione del provvedimento necessario per garantire la completa attuazione del codice dei contratti pubblici. Tra i punti più significativi del nuovo regolamento si evidenzia una definizione più analitica dei livelli di progettazione, la regolamentazione della verifica del progetto, l’introduzione di importanti novità volte a perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA, la disciplina specifica in materia di servizi e forniture.
Il regolamento entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA la cui entrata in vigore è sostanzialmente immediata (quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento). Rispetto al precedente schema del provvedimento (oggetto dei commenti in Aniem Informa 32-33-34/2007 e 1-6/2008).
Con l'entrata in vigore del regolamento, come stabilito dall'articolo 256, comma 4, del codice, sono abrogati, tra gli altri, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, (Regolamento esecutivo della legge quadro sui lavori pubblici) ed il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento sul sistema di qualificazione).
Rispetto al precedente testo esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, l’attuale schema di Regolamento recepisce le modifiche introdotte con il terzo decreto correttivo ed introduce altri correttivi in tema di qualificazione.
Si segnala, in particolare, la riduzione della percentuale dei requisiti richiesti nelle categorie specialistiche necessari per ottenere l’attestazione nella categoria OG11: viene ora richiesta la OS3 per il 40% (non più il 50%) della classifica richiesta ed la OS5 per il 20% (invece del 50%), mentre resta la richiesta del 70% per ciascuna delle altre due categorie (OS28 e OS30). Ai fini della redazione del bando le lavorazioni vengono ricondotte alla cat. OG11 se risultano riferibili ad almeno 3 delle cat. OS in misura almeno pari alla seguente ripartizione: OS3 – 10%, OS5 – 5%, OS 28 – 25%, OS 30 – 25%.
Sempre in merito alla OG11 viene introdotto un nuovo modello di certificato lavori (allegato al Regolamento) con la specificazione della quota di categorie OS effettivamente svolte.
Si ricordano altri contenuti significativi delle disposizioni regolamentari in tema di qualificazione:
• in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di cessione (art. 76, comma 11).
• La ripartizione di alcune categorie: OS2 A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) e OS 2 B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario), OS 12 A (barriere stradali di sicurezza) e OS 12 B (barriere paramassi, fermaneve e simili), OS 18 A (Componenti strutturali in acciaio) e OS 18 B (Componenti per facciate continue).
• Nelle classifiche di importo sono inserite le categorie intermedie III bis (fino a euro 1.500.000) e IV bis (fino a euro 3.500.000).
• Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. L'attività di promozione commerciale delle SOA deve essere svolta unicamente dal proprio personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno (art. 70, comma 3).
• Per i consorzi stabili il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento (art. 70, comma 4).
• La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 25.822.Trascorsi ulteriori sessanta giorni, l'Autorità provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno e, successivamente, dispone la decadenza dell'attestazione.
• In tema di avvalimento, il concorrente in sede di gara allega il contratto che deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Per l'ottenimento dell'attestazione Soa, l’impresa ausiliata deve presentare la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione. L'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'Autorità che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice.
Il TAR Lazio (Roma sez. III quater 13/11/2008 n. 10142) ha evidenziato come la necessità della presenza di almeno due offerte valide costituisca un principio valido e applicabile a tutte le procedure concorsuali. Solo tale presenza, infatti, può garantire un confronto concorrenziale aperto ed effettivo tra più concorrenti e rispettare i caratteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
Dello stesso avviso, peraltro, è la giurisprudenza amministrativa la quale ritiene che, in mancanza di espressa previsione nel bando di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata l'effettività del confronto fra più soggetti.
La scelta del miglior offerente non può quindi che scaturire dal confronto tra più offerte validamente presentate e non dalla mera presentazione di più di una offerta, a prescindere dalla loro validità.
Con la Determinazione n. 5 dell’ 8 Ottobre u.s. l’Autorità ha espresso le proprie indicazione sull’ambito di applicazione dell’art. 81 del Codice dei Contratti relativo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Autorità evidenziano, anzitutto, come la norma orienti la scelta delle stazioni appaltanti tra i due criteri (prezzo più basso e offerte economicamente più vantaggiose) prevedendo la scelta su “quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto”.
La scelta, quindi, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere presa in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi.
In particolare si dovrà tener conto delle caratteristiche dei lavori messi a gara, posto che è da essi che può ricavarsi se siano o meno prevalenti gli elementi legati agli aspetti qualitativi rispetto al dato puramente numerico. Conseguentemente il criterio del prezzo più basso sarà ritenuto più idoneo “quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate……… L’elemento quantitativo del prezzo rimane quindi l’unico criterio di aggiudicazione”.
Deve inoltre trovare applicazione quanto previsto nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene chiaramente evidenziato come “l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza”.
In conclusione l’Autorità ha ritenuto quanto segue:
• la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti che devono valutarne l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza;
• il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell’amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
• il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
Sulla G.U. n. 264 dell`11 novembre 2008 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 24 ottobre 2008 che ha rideterminato la misura del tasso di interesse di mora per l’anno 2007 da applicarsi nei pagamenti in conto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
La nuova misura degli interessi moratori, che sostituisce quella del 5,35% (fissata per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, con D.M. 12 maggio 2006) é ora stabilita al 5,95%, per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.
Il caso preso in esame ha riguardato la partecipazione a una procedura di gara di due raggruppamenti all’interno dei quali una mandataria e una mandante avevano rapporti diretti con una terza impresa che non partecipava alla gara. In particolare, l’impresa mandataria del primo raggruppamento aveva un rapporto di controllo con tale impresa, la mandante del secondo raggruppamento subiva una influenza dominante da parte della medesima impresa ed era a sua volta collegata alla mandataria del primo raggruppamento.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del giudice di primo grado (sentenza n°2197 del Tar Campania di Napoli), ha configurato l’ipotesi di collegamento presunto previsto dal terzo comma dell’articolo 2359 del codice civile e di collegamento sostanziale che la stazione appaltante deve accertare di volta in volta.
Specificatamente i giudici scrivono che "un’interpretazione utile della ratio posta a fondamento del divieto di partecipazione alla gara di imprese avvinte da un collegamento sostanziale impone l’applicazione del principio non solo al caso in cui partecipino alle gare società controllanti e controllate ma anche laddove la situazione di controllo delle società partecipanti alle gare sia rilevante rispetto ad un terzo non partecipante ma in grado tuttavia, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare l’influenza dominante descritta dall’art. 2359 c.c.”.
Nell’appello intrapreso l’impresa aveva contestato la sentenza di primo grado dichiarando che il caso era precedente all’entrata in vigore del Codice dei Contratti.
Il Consiglio di Stato ha confermato invece la sentenza dichiarando che .”Non può essere messa in discussione nel presente giudizio la rilevanza del collegamento presunto in quanto, anche se il bando di gara risale a data anteriore al D. L.vo n.163/2006, nel relativo capitolato speciale (art. 8), per i partecipanti alla gara, è stata espressamente prevista la dichiarazione di "non trovarsi….. in una situazione di collegamento o controllo di cui all’ art. 2359 c.c. , formale o sostanziale, con altri concorrenti, singoli o in associazione……", clausola che comprende non solo il collegamento sostanziale tra imprese ma anche quello presunto. Né tale clausola, a parte la sua legittimità, risulta impugnata. “
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4847 del 7.10.2008, ha precisato che il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro o, in mancanza di questi, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, non determina l'automatica esclusione dell'offerta da una gara di appalto, in quanto,
pur costituendo un importante indice di anomalia, dovrà essere oggetto di verifica sulla base delle giustificazioni fornite dall'impresa.
La sentenza sottolinea, in particolare, come debba sempre essere consentito all'impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al mancato rispetto dei limiti minimi di costo del lavoro, ben potendo gli interessi alla base di dette norme risultare tutelati in virtù di particolari condizioni operative dell'azienda o di benefici premiali che consentano comunque la conservazione di equivalenti livelli di loro salvaguardia (principi peraltro stati espressi anche dalla Corte di Giustizia UE con le pronunce in data 27.11.2001 n. C-285/99 e C-286-99).
Il giudizio in merito alla adeguatezza o meno delle giustificazioni addotte dall'impresa costituisce oggetto della discrezionalità tecnica della commissione di gara, sindacabile solo ove possa desumersi senza alcun dubbio la illogicità o incoerenza della valutazione effettuata.
Sulla G.U. n. 256 del 31.10.2008 è stata pubblicata la L. 169/2008, di conversione del D.L. 137/2008 sulla riforma della scuola. Il provvedimento dispone, fra l’altro, appositi stanziamenti per l'edilizia scolastica, destinati in particolare alla messa in sicurezza di edifici scolastici e di impianti e strutture sportive degli stessi.
E’ previsto, a tal fine, un ulteriore finanziamento del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (inserite nel programma delle infrastrutture strategiche) di cui all'art. 80, comma 21, della L. 289/2002di cui all'art. 80, comma 21, della L. 289/2002.
L'art. 2, comma 1-bis prevede, inoltre, il versamento al bilancio dello Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l'anno 2008 e non utilizzate da destinarsi al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.
Lo schema di decreto introduce alcuni meccanismi innovativi rispetto alla precedente ipotesi che aveva suscitato notevoli perplessità da parte degli enti locali.
In particolare, sembra siano state introdotte le seguenti misure:
- possibilità per gli inquilini di acquistare gli alloggi realizzati con il piano casa assegnati in affitto agevolato alla scadenza del vincolo alla locazione di 25 anni;
- riconoscimento a Comuni e Regioni del ruolo di proponente del programma;
- esplicita previsione di gare per selezionare i programmi edilizi in concorrenza proposti da soggetti pubblici o privati.
In particolare si segnala che la facoltà di acquisto degli immobili in prelazione verrebbe concessa agli inquilini, in forma individuale o collettiva, ad un prezzo pari al costo iniziale dell’abitazione rivalutato dell’inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell’offerta, purché nei loro confronti non si sia registrato un tasso di morosità superiore al 5%.
Alle stesse condizioni le case potranno essere acquisite dai Comuni o, in ultima istanza, essere immesse sul mercato.
Regioni e Comuni vengono posti sullo stesso piano quali soggetti proponenti di programmi di interventi coordinati per lo sviluppo dell’edilizia residenziale; gli stessi enti attiveranno procedure di evidenza pubblica per valutare e selezionare le proposte di intervento candidate all`inserimento nel programma di edilizia abitativa che pervengono dai soggetti pubblici, dagli ex Iacp comunque denominati, e dai privati interessati.
Previsto, infine, un comitato per l’attuazione del “piano casa”, insediato presso il Ministero delle Infrastrutture e costituito da rappresentanze di Comuni, Province, Regioni, Ministero dell’Economia e delle Infrastrutture.
In un parere del 23 ottobre u.s. l’Autorità di Vigilanza precisa che il requisito della attestazione SOA deve il requisito della qualificazione deve sussistere “al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.”
In particolare l’Autorità ricorda che la normativa vigente prevede che “almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata”. Se un'impresa, quindi, si sottopone a verifica dopo la data di scadenza del triennio di validità dell'attestazione, l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo compreso tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo.
La revisione triennale, peraltro, ha natura costitutiva, non potendo attribuirsi ad essa un mero valore ricognitivo.
Intervenendo sull’ulteriore questione dell’avvalimento, l’Autorità interpreta la previsione del bando secondo la quale l’impresa "può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria'. L’interpretazione corretta, secondo l’Autorità, è “nel senso che non è possibile per una medesima categoria avvalersi di più di un'impresa e non nel senso che sia precluso avvalersi di una stessa impresa per più categorie o requisiti. È sufficiente in tal senso, infatti, leggere il secondo periodo della norma considerata nella parte in cui prevede, come eccezione alla regola, che il bando di gara può ammettere, tranne per i lavori con riferimento ad una stessa categoria, il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni.”
Fondando le sue conclusioni sul provvedimento (Dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992) che, nell’ambito del riordino della finanza degli enti territoriali, ha istituito l’ICI, la Corte di Cassazione (sentenza n. 24924 del 10 ottobre u.s.) ha affermato che gli immobili iscritti in catasto sono soggetti al pagamento dell’ICI, anche se non ultimati.
La Corte ha ricordato che tale Decreto, infatti, dispone che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa” e che ai fini dell’imposta per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
L’iscrizione nei catasto edilizio dell’unità immobiliare, pertanto, costituisce, secondo la Corte, presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, quindi, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile.
Il sistema della responsabilità precontrattuale mal si presta ad essere utilizzato per chiedere il risarcimento dei danni che in via meramente presuntiva si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, richiama un orientamento già assunto in passato dalla stessa giurisprudenza, secondo cui al fine di quantificare il lucro cessante subito dall’impresa per la mancata aggiudicazione di un appalto sarebbe ammissibile liquidare, a titolo di danno presunto ed in via equitativa, una percentuale pari al 10% del prezzo a base d’asta.
Tale tesi è condivisa dal Consiglio. Il criterio del dieci per cento è desunto da alcune disposizioni in tema di lavori pubblici, che riguardano però altri istituti, come l’indennizzo dell’appaltatore nel caso di recesso dell’amministrazione committente o la determinazione del prezzo a base d’asta.
Tale riferimento, pur evocato come criterio residuale in una logica equitativa, conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni è per l’imprenditore ben più favorevole dell’impiego del capitale. Appare preferibile l’indirizzo minoritario che esige la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto; prova desumibile, in primis, dall’esibizione dell’offerta economica presentata al seggio di gara.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20.10.2008 il Decreto Legge 158/2008, concernente misure urgenti per il contenimento del disagio abitativo di particolari categorie sociali. Il Decreto entra in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione e dispone il blocco fino al 30.6.2009 delle esecuzioni di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo.
Viene quindi prevista una ulteriore proroga del termine già differito al 15.10.2008 dall’art 22-ter della L. 31/2008 (c.d. “milleproroghe”), ma, a differenza di quanto disposto da quest'ultimo, riguarda solo le aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché i comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
Con una circolare congiunta (circ. n.59/2008) il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate hanno precisato che l’elemento economico territoriale previsto dalla contrattazione collettiva per gli operai edili può essere detassato al 10% .
La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 2 del D.L. 93/2008 convertito dalla L. 126/2008 relativa alle misure fiscali di tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di produttività. Il Ministero e l’Agenzia delle Entrate precisano la disciplina di diverse fattispecie approfondendo, in particolare, il trattamento del lavoro all’estero, degli incentivi all’esodo dei redditi prodotti e non percepiti dal lavoratore deceduto.
L'articolo 23-bis del dl 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008, è intervenuto a disciplinare gli affidamenti in house prevedendo che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ma possano tuttavia, sussistere possibili deroghe alle modalità di affidamento ordinario, per situazioni che, "a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”.
Il 16 ottobre u.s. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato una delibera finalizzata a favorire l’attuazione di tale disposizione attraverso la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 23-bis del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133".
La procedura riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica, tutti quelli, cioè, aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.
La delibera prevede che l’Ente Locale che intenda affidare tale servizio debba presentare una richiesta di parere, utilizzando l’apposito formulario, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prima della delibera con la quale l’Ente Locale stesso affiderà il servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere.
L’Ente Locale dovrà fornire all’Autorità una documentazione contenente, fra l’altro, una relazione sugli esiti dell’indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell’affidamento diretto rispetto all’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica e le indicazioni in merito ai principali concorrenti ed alle forme di finanziamento.
L’Autorità rilascerà il parere previsto dall’art. 23-bis, comma 4, del Decreto Legge n. 112/2008 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dalla richiesta avanzata dall’ente locale, che è chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato.
Il decreto legge n. 162 sull’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, formalmente approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre u.s., ma oggetto nei giorni successivi di ulteriori interventi correttivi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre ed è entrato in vigore dallo stesso giorno.
Le disposizioni sull’edilizia sono state inserite in un provvedimento più ampio che prevede disposizioni anche su altri settori (agricoltura, pesca, trasporti).
La disciplina, anticipata nel precedente numero di Aniem Informa, conferma l’accesso al sistema compensativo solo per i lavori contabilizzati nel 2008 e riguarderà i materiali rilevati con decreto ministeriale entro il 31 gennaio 2009 (in sostituzione delle due rilevazioni semestrali previste dalla precedente bozza del provvedimento) per i quali sia stato registrato un aumento superiore all’8%.
La norma prevede, in particolare, che “la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l’8% al prezzo dei singoli materiali da costruzione … nelle quantità accertate dal direttore dei lavori”.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che rileverà i materiali interessati dalla procedura, l’appaltatore dovrà presentare istanza di compensazione alla stazione appaltante, ma l’impresa dovrà essere in regola con i tempi di esecuzione dei lavori.
Il meccanismo è applicabile a tutte le stazioni appaltanti ed è finanziato attraverso l’istituzione di un fondo di 300 milioni a quale si farà ricorso in caso di carenza dei fondi nel quadro economico dell’opera. L’utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi garantirà parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione.
Di seguito si riporta integralmente l’art. 1 del D.L. relativo alla disciplina sull’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione.
Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle
lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1.
Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11.
11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
Si è tenuta ieri 23 ottobre 2008 l’Assemblea regionale dell’ANIEM, l’Associazione delle imprese edili ed affini aderente all’API Sarda. L’assemblea ha eletto all’unanimità i seguenti componenti del nuovo Direttivo regionale ANIEM: Alfredo Delogu, Maurizio Puddu, Valentina Meloni, Luisella Cardia, Francesco Rapetti, Gianluca Atzori, Simone Argiolas, Michele Mulas, Giuseppino Bassu, Gianfilippo Mura, Giuseppe Addis, Fabrizio Lo Forte, Francesco Solinas, Graziano Orani e Alessandro Fois.