Il Ministero del lavoro, con proprio decreto dello scorso 1º dicembre, ha determinato il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al periodo gennaio - luglio 2008.
I costi prescindono da:
- eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
- oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nei casi di risoluzioni di rapporti di lavoro avvenute nel periodo compreso tra il 15 novembre 2008 e il 14 dicembre 2008 la percentuale di rivalutazione (ISTAT di ottobre 2008) da applicare al T.F.R. – Trattamento di Fine Rapporto – ammonta a 3,0252 %.
La predetta percentuale viene così determinata:
indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2007 131,8
indice ISTAT relativo al mese di novembre 2008 134,7
incremento in cifra rispetto a dicembre 2007 (134,7–131,8) 2,9
incremento in percentuale rispetto a dicembre 2007 al 100% (2,9x100/131,8): 2,20030349014
75% dell’incremento in percentuale (2,20030349014x0,75) 1,65022761760
valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di novembre 2008
(1,5/12x11) 1,375
indice ISTAT/T.F.R. relativo al mese di novembre 2008 non arrotondato
(1,65022761760+1,375) 3,02522761760
indice ISTAT arrotondato relativo al mese di novembre 2008
(da applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2007) 3,0252
Con il D.P.C.M. del 03/12/2008, è stato autorizzato l’ingresso in Italia di 150.000 cittadini stranieri non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
Nell’ambito di tale quota, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, e 105.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, provenienti da Paesi diversi.
La quota di 150.000 stranieri è soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro in esubero pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008, relative al decreto flussi dello scorso anno.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà emanata la circolare applicativa per la distribuzione delle quote tra le varie strutture territoriali.
È stato pubblicato nel mese di novembre il nuovo manuale, in due versioni, dei codici di autorizzazione realizzato dall’INPS.
La prima, allegata alla circolare n. 107 del 5 dicembre 2008, è anche pubblicata sul sito INTERNET dell’Istituto, per opportuna conoscenza degli operatori esterni.
La seconda versione è predisposta ad uso degli operatori delle unità di processo “Aziende con dipendenti” e prevede l’utilizzo di collegamenti ipertestuali, sia alle circolari applicative emanate dall’Istituto per la corretta attribuzione dei relativi codici di autorizzazione, sia ai documenti allegati recanti ulteriori riferimenti normativi.
L`Inps ha comunicato che é disponibile sul proprio sito la graduatoria conclusiva relativa alle domande pervenute per ottenere gli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello di cui al D.M. 7 maggio 2008.
L`Istituto ha precisato che, nel predisporre tale graduatoria, si é tenuto conto dei criteri di priorità previsti dal citato Decreto Ministeriale.
Sono state considerate validamente proposte, le istanze contenenti imprecisioni e/o errori non determinanti ai fini dell’accesso al beneficio.
Alleghiamo per chiarezza la comunicazione Inps.
L’INPS, con la circolare n. 104/08 ha fornito le istruzioni per la richiesta ed il rilascio dei "voucher" per prestazioni occasionali di tipo accessorio, per i settori del commercio, del turismo e del terziario.
Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a € 10,00. L’Istituto ha, inoltre, predisposto un carnet di buoni, del valore di € 50,00 euro pari a cinque buoni non separabili.
Il valore è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (convenzionalmente stabilita dall’art. 72, comma 4 della D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.
Tutti i datori di lavoro del settore del commercio, turismo e servizi potranno quindi utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio rese da studenti di età inferiore a 25 anni limitatamente ai periodi di vacanza, così come possono essere svolte da chiunque prestazioni accessorie nel settore sportivo, culturale o di solidarietà, nelle emergenze, nel giardinaggio, lavori di pulizia e manutenzione, nella consegna porta a porta di stampa e volantini.
Sia il datore di lavoro che il prestatore d’opera possono registrarsi e accreditarsi, rispettivamente per l’acquisto e per la riscossione dei buoni, attraverso i canali predisposti dall’INPS che ricordiamo sono:
- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Sito internet www.inps.it;
- Sedi Inps;
- Centri per l’Impiego (CPI).
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore i voucher, dopo averli intestati, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
L’INPS considera il limite di € 5.000,00 previsto dal dlgs. 276/2003 come riferito al singolo committente nel senso che il prestatore non possa svolgere attività di natura occasionale accessoria per più di € 5.000,00 da parte di ciascun singolo committente. Tale compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, come disposto dal citato d.lgs. 276/03 all’art. 72, c. 3.
Il D.lg. 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevede che la sorveglianza sanitaria debba attivare accertamenti preventivi finalizzati a verificare l’assenza di controindicazioni per i lavoratori alle attività a cui gli stessi saranno destinati.
La visita medica preventiva al lavoratore si concretizza con la formulazione del giudizio d’idoneità allo svolgimento della mansione lavorativa in relazione ai rischi specifici d’esposizione, come anche le visite periodiche atte a verificare nel tempo la predisposizione alla mansione. La formulazione del giudizio può ovviamente assumere decisioni diverse: idoneità; idoneità parziale (con prescrizioni, in particolare temporali d’esposizione al rischio); inidoneità temporale; inidoneità permanente.
La disciplina della sorveglianza sanitaria prevede per i diversi fattori di rischio specifici protocolli, che definiscono procedure, tempistiche e competenze, per gli accertamenti sanitari.
L’art. 41, comma 4 del Testo Unico, nel prevedere i contenuti della sorveglianza sanitaria, dispone espressamente che le visite mediche in argomento devono essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Altre disposizioni normative integrano poi il citato art. 41.
Dal combinato disposto delle varie norme in materia ne consegue l’individuazione delle mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi, per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in ordine all’assenza di tossicodipendenza.
In particolare l’elenco delle attività considerate a rischio sono: attività di trasporto (e personale tecnicamente correlato) su gomma, aereo e marittimo; impiego di gas tossici; fabbricazione e uso di fuochi di artificio; posizionamento e brillamento di mine; direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari; produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.
Tale sorveglianza si esplica d’intesa e su iniziativa del datore di lavoro (o dirigenti preposti o lavoratori delegati) e del medico competente, con il riferimento e il supporto tecnico diagnostico del Servizio per le Tossicodipendenze delle ASL competenti per territorio.
In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nei casi di risoluzioni di rapporti di lavoro avvenute nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2008 e il 14 novembre 2008 la percentuale di rivalutazione (ISTAT di ottobre 2008) da applicare al T.F.R. – Trattamento di Fine Rapporto – ammonta a 3,1847%.
La predetta percentuale viene così determinata:
indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2007 131,8
indice ISTAT relativo al mese di ottobre 2008 135,2
incremento in cifra rispetto a dicembre 2007 (135,2 – 131,8) 3,4
incremento in percentuale rispetto a dicembre 2007 al 100% (3,4x100/131,8): 2,57966616085
75% dell’incremento in percentuale (2,57966616085x0,75) 1,93474962064
valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di ottobre 2008
(1,5/12x10) 1,25
indice ISTAT/T.F.R. relativo al mese di ottobre 2008 non arrotondato
(1,93474962064+1,25) 3,18474962064
indice ISTAT arrotondato relativo al mese di ottobre 2008
(da applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2007) 3,1847
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in associazione in merito alle modalità di attribuzione del credito di imposta per le nuove assunzioni, riteniamo opportuno tornare sull’argomento riassumendo brevemente le disposizioni di legge.
L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008 regolamenta la procedura che le imprese devono seguire per avere la possibilità di usufruire del credito d'imposta. Ai sensi del comma 1 del citato articolo, i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere in via telematica l'apposita istanza utilizzando il modello IAL al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.
Com’è noto l'istanza poteva essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008.
Il comma 2 del predetto articolo 6, prevede poi che l'Agenzia delle Entrate:
- esamini le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione e ne verifica l'ammissibilità sulla base dei dati indicati;
- comunichi ai richiedenti, in via telematica, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta in relazione alle risorse finanziarie, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno.
Il successivo comma 3, poi, stabilisce che, con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da pubblicarsi sul sito internet dell'Agenzia, viene comunicata la data dell'accertato esaurimento dei fondi stanziati.
Ciò è avvenuto con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2008, prot. n. 159368/2008 con cui è stato reso noto che l'assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari a 200 milioni di euro per ciascun anno, per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate "si è conclusa in data 19 ottobre 2008, con l'accoglimento parziale dell'istanza presentata il 1° ottobre 2008 alle ore 7, 51 minuti e 26 secondi".
Pertanto, non è previsto alcun meccanismo di silenzio assenso in quanto l'accettazione (o il diniego) dell'istanza devono essere espressamente comunicate al contribuente dall'Agenzia in via telematica.
I contribuenti la cui domanda è stata accolta devono inviare all'Agenzia delle entrate una nuova comunicazione di conferma dei requisiti tra febbraio e marzo 2009.
In conclusione riteniamo consigliabile attendere la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nel frattempo, l’azienda potrebbe contattare il centro operativo di Pescara al numero telefonico 085/5771.
Il Programma P.A.R.I. è un intervento straordinario di politica attiva del lavoro, volto a favorire il reinserimento lavorativo e la riqualificazione professionale di lavoratori residenti nella provincia di Cagliari e iscritti in un Centro Servizi per il Lavoro della stessa provincia.
Il conseguimento dell’obiettivo del Programma è strettamente collegato al coinvolgimento diretto dei datori di lavoro (sistema delle imprese e delle libere professioni), che hanno sede nel territorio provinciale. A favore di questi soggetti sono state predisposti incentivi finalizzati all’assunzione di lavoratori appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- Lavoratori provenienti da aziende in situazione di crisi e destinatarie di trattamenti di CIGS/mobilità in deroga, ai sensi della normativa vigente;
- Lavoratori svantaggiati non percettori di altra indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione, con riferimento, in particolare, ai seguenti target:
- disoccupati laureati con percorso formativo specialistico certificato e/o con carriera discontinua (Co.co.co, Co.co.pro, lavoratori interinali, lavoratori occasionali);
- disoccupati over 40 con contratto di lavoro atipico;
- disoccupati in mobilità non indennizzata.
I lavoratori da assumere devono essere segnalati dal datore di lavoro che, in caso di necessità, potrà richiedere il supporto tecnico (ricerca, preselezione, selezione del personale) del Centro Servizi per il Lavoro.
Oltre agli incentivi previsti dalla normativa vigente, ai datori di lavoro che procederanno entro il 30 novembre 2008 all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e con orario pari o superiore a 30 ore settimanali, di uno o più lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, verranno assegnati:
- un bonus del valore di € 10.000 lordi che verrà liquidato in due tranches, la prima dopo l’avvenuta assunzione e il superamento del periodo di prova, la seconda decorsi 12 mesi dall’assunzione e previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro;
- una dote formativa (per l’adattamento delle competenze del lavoratore) del valore massimo di € 2.000 lordi, che verrà corrisposta all’azienda a seguito dell’assunzione e della certificazione delle spese sostenute.
La conservazione degli incentivi di cui sopra è subordinata al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi. In caso di licenziamento del lavoratore prima del termine suddetto, l’impresa beneficiaria dovrà restituire la prima tranche dei bonus percepiti e non avrà diritto alla seconda.
Il bando completo e le modalità di adesione sono disponibili all’indirizzo www.provincia.cagliari.it.
Per ulteriori informazioni sul Programma P.A.R.I - consulta anche www.italialavoro.it/wps/portal/pari.
Come noto, in base alle disposizioni contenute nella Finanziaria (art.1, co. 1175 della legge n. 296/2007) la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale è subordinata all’applicazione degli accordi e contratti collettivi.
Per la certificazione di quanto sopra l’Inps ha predisposto il modulo denominato "SC 37 DURC Interno” che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente, nel quale viene dichiarato l’obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa degli stessi.
Con il Messaggio 23/10/2008, n. 23462 l’Inps ha prorogato il termine di trasmissione del modello SC37 dal 31 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008.
Con la circolare congiunta delle Entrate e del Welfare del 22 ottobre 2008, n. 59/E, sono stati forniti ulteriori e nuovi chiarimenti sulle misure di detassazione, applicate in via sperimentale nel secondo semestre 2008, per l’incremento della produttività del lavoro e per il lavoro straordinario.
In particolare.
Lavoro festivo e lavoro notturno
Rientrano nello speciale regime di tassazione:
- le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;
- l’indennità o la maggiorazione che viene corrisposta ai quei lavoratori che, fruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica;
- le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;
- gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente prevista come non lavorativa.
Straordinario forfetizzato e superminimi
La tassazione agevolata è riferita all’intero importo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario, indipendentemente dall’effettività di prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale.
In modo analogo, i compensi erogati in misura fissa al personale direttivo (definiti «superminimi», «assegni ad personam» o «indennità di funzione e/o mansione») possono usufruire dell’agevolazione fiscale, a condizione che serva a compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l’orario normale osservato in azienda.
Lavoro a tempo parziale
In caso di lavoro supplementare con clausole elastiche, sono sottoposte al regime di tassazione agevolata le somme erogate oltre l’orario stabilito nel contratto individuale di lavoro; in caso di clausole flessibili o comunque di variazione della collocazione oraria della prestazione, il regime di tassazione agevolata si applica alle ore che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata.
Premi di produttività e somme erogate per produttività ed efficienza
Con riferimento ai compensi per permessi retribuiti R.O.L. non fruiti entro il periodo di maturazione, il regime di tassazione agevolata trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la liquidazione degli stessi avvenga su base periodica in virtù di disposizioni della contrattazione collettiva, oltre che nei casi di esplicita richiesta del lavoratore.
L’agevolazione fiscale si applica, inoltre, anche alle indennità o maggiorazioni di turno o, comunque, le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni.
I premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturato possono essere assoggettati a tassazione agevolata, a patto che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siamo legati alla competitività e redditività della impresa.
Soggetti senza reddito e soggetti residenti all’estero nel 2007
L’agevolazione si applica ai soggetti che, nel 2007, hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000; poiché la norma non richiede la presenza di un reddito per l’anno 2007, non vi è motivo per escludere i soggetti che nel 2007 non abbiano avuto alcun reddito.
Ai fini della verifica del predetto limite, deve essere considerato anche il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad attività di lavoro svolta all’estero. Pertanto, il soggetto che:
- nel 2008 assume la residenza in Italia
- nel 2007 era residente all’estero, svolgendovi attività di lavoro dipendente, deve verificare la sussistenza del requisito reddituale di € 30.000.
Lavoratori edili
Con riferimento ai lavoratori del settore edile, l’elemento economico territoriale del settore edile è incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva qualora costituisca non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore, bensì un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, efficienza, etc..
La circolare in esame ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti per:
- banca delle ore - può essere oggetto di agevolazione fiscale la sola maggiorazione retributiva erogata: l’agevolazione si applica solo sulla parte di retribuzione erogata in denaro e non anche su quella erogata in natura;
- incentivo all’esodo - l’agevolazione fiscale non si applica con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le risoluzioni consensuali con i dipendenti, anche quando gli incentivi siano determinati al fine di migliorare l’efficienza dell’impresa e di incrementarne i livelli di produttività;
- retribuzioni convenzionali - nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, le prestazioni di lavoro straordinario e a quelle premiali non possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%);
- modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva - il sostituto d’imposta dovrà calcolare le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare all’imposta le trattenute previdenziali obbligatorie; la ritenuta del 10% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo di € 3000,00 sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto di imposta deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Dopo i positivi riscontri ottenuti con i buoni lavoro per il periodo della vendemmia, il sistema dei buoni-lavoro è operativo anche per tutti i lavori agricoli stagionali, purché resi da pensionati o da giovani con meno di 25 anni.
L’Inps, con al circolare n. 94/08, ha fornito le istruzioni per l’applicazione del sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura, precisando quanto segue:
- l’acquisto dei carnet è possibile sia con modalità cartacee che telematiche;
- saranno disponibili anche buoni “multipli” da € 50,00, equivalenti a € 37,50 per il lavoratore;
Inoltre, l’istituto ha sottolineato che il sistema dei buoni lavoro (voucher) è in vigore con riferimento:
- a tutte le attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- alle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a € 7.000,00.
In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nei casi di risoluzioni di rapporti di lavoro avvenute nel periodo compreso tra il 15 settembre 2008 e il 14 ottobre 2008 la percentuale di rivalutazione (ISTAT di settembre 2008) da applicare al T.F.R. – Trattamento di Fine Rapporto – ammonta a 3,0597 %.
La predetta percentuale viene così determinata:
indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2007 131,8
indice ISTAT relativo al mese di settembre 2008 135,2
incremento in cifra rispetto a dicembre 2007 (135,2 – 131,8) 3,4
incremento in percentuale rispetto a dicembre 2007 al 100% (3,4x100/131,8): 2,57966616085
75% dell’incremento in percentuale (2,57966616085 x 0,75) 2,04855842185
valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di settembre 2008
(1,5/12x9) 1,125
indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di settembre 2008 non arrotondato
(1,93474962064+1,125) 3,05974962064
indice ISTAT arrotondato relativo al mese di settembre 2008
(da applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2007) 3,0597
Secondo quando stabilito nell’Accordo di rinnovo del CCNL Unionalimentari-Confapi dello scorso 17 aprile, con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 dovranno essere erogati i seguenti nuovi minimi retributivi.
Clicca qui per visualizzare la Tabella.
Secondo quando stabilito nell’Accordo di rinnovo del CCNL Unionalimentari-Confapi dello scorso 17 aprile, con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 dovranno essere erogati i seguenti nuovi minimi retributivi.
Clicca qui per visualizzare la Tabella.
I successivi incrementi decorrono con la retribuzione di gennaio 2009.
In allegato riportano i nuovi parametri ed i minimi retributivi.
In riferimento all’accordo di rinnovo CCNL Manufatti in cemento e laterizi del 25.06.2008, si comunica che dal mese di settembre vengono incrementati i parametri delle categorie Cs, C, D, E..
I successivi incrementi decorrono con la retribuzione di gennaio 2009
In allegato riportano i nuovi parametri ed i minimi retributivi
L’ISTAT, Istituto Centrale di Statistica, ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di agosto 2008 pari a 135,5 (base 1995 = 100).
In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nei casi di risoluzioni di rapporti di lavoro avvenute nel periodo compreso tra il 15 agosto 2008 e il 14 settembre 2008 la percentuale di rivalutazione (ISTAT di agosto 2008) da applicare al T.F.R. – Trattamento di Fine Rapporto – ammonta allo 3,1055%.
La predetta percentuale viene così determinata:
indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2007 131,8
indice ISTAT relativo al mese di agosto 2008: 135,5
incremento in cifra rispetto a dicembre 2007 (135,5 – 131,8): 3,7
incremento in percentuale rispetto a dicembre 2007 al 100%
(3,7 x 100 / 131,8): 2,80728376328
75% dell’incremento in percentuale (2,80728376328 x 0,75): 2,10546282246
valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di
agosto 2008 (1,5 / 12 x 8): 1
indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di agosto 2008
non arrotondato (2,10546282246 + 1): 3,10546282246
indice ISTAT arrotondato relativo al mese di agosto 2008
(da applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2007): 3,1055
Il nuovo accordo decorre dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 maggio 2012 per la parte normativa, per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 maggio 2010.
Con l’avvertenza che torneremo sull’argomento con una più dettagliata e ampia circolare illustrativa, riportiamo la tabella con i nuovi minimi retributivi.
Gli interventi operati spaziano a 360º partendo dai contratti di lavoro, passando per la gestione del rapporto di lavoro, per finire poi sui c.d. libri del lavoro. Ciò realizza per le imprese un sensibile snellimento delle procedure ed una sensibile diminuzione dei costi legati ai vincoli burocratici.
Con l’avviso che torneremo in maniera più dettagliata su ogni singola nuova disposizione, siamo in attesa dell’emanazione dei relativi Decreti attuativi, riassumiamo di seguito alcune novità.
1) Dimissioni
È stata abrogata la disciplina, peraltro recentissima (legge 188/07), delle dimissioni per la cui validità era prevista una forma “obbligatoria” di presentazione per via telematica. Pertanto le dimissioni vanno presentate al datore di lavoro in “forma libera”
2) Lavoro straordinario
Le aziende con più di 10 dipendenti non hanno più l’obbligo di informare periodicamente la DPL (3 cadenze annuali quadrimestrali) del superamento delle 48 ore di lavoro settimanale per l’effettuazione di ore di lavoro straordinario.
3) Prospetto telematico per le assunzioni obbligatorie dei diversamente abili
È stato notevolmente semplificato il contenuto del prospetto per la DPL per il rispetto delle norme del collocamento obbligatorio dei diversamente abili.
I datori di lavoro dovranno inviare ai competenti uffici e per via telematica, il prospetto informativo con l’indicazione del:
- numero complessivo dei dipendenti;
- il numero ed il nominativo dei dipendenti computabili nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Infine, è stato soppresso l’obbligo del rilascio del “certificato di ottemperanza” agli adempimenti sul collocamento obbligatorio. Tale certificato, che era necessario per poter validamente partecipare alle gare d’appalto, viene sostituito da una autocertificazione del datore di lavoro di ottemperanza agli del collocamento obbligatorio.
4) Apprendistato professionalizzante
- È stato abrogato l’obbligo della visita medica preassuntiva dell’apprendista.
- Scompare il limite minimo di durata del rapporto (2 anni) se viene previsto dal CCNL;
- La formazione, di fatto, potrà essere totalmente impartita in azienda, qualora il CCNL la regolamenti rispettando i vincoli di cui al comma 5 dell’art. 49 del Dlgs 276/03 (durata annuale delle ore di formazione, modalità di erogazione, modalità per il riconoscimento della qualifica ai fini contrattuali, registrazione sul libretto formativo della formazione e la presenza del Tutor aziendale);
Tale tipo di rapporto di lavoro potrà essere utilizzato, oltre che nei settori del turismo, servizi e pubblici esercizi, anche in tutta una serie di nuove attività e mansioni che i vari CCNL dovranno disciplinare.
6) Orario di lavoro
Importanti modifiche su:
- Riposi. Il periodo di sosta consecutiva di 24 ore (riposo settimanale) da cumulare con le ulteriori 11 ore (riposo tra il termine e la ripresa del lavoro) quindi 35 ore si calcolerà come media su un periodo di 14 giorni;
- Lavoro notturno. Per considerare “notturno” un lavoratore in assenza di disciplina del CCNL, è necessario che egli svolga durante il periodo legale notturno (sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 24 e le 5 del mattino) almeno 3 ore e per un minimo di 80 giorni all’anno la propria attività lavorativa.
In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nei casi di risoluzioni di rapporti di lavoro avvenute nel periodo compreso tra il 15 luglio 2008 e il 14 agosto 2008 la percentuale di rivalutazione da applicare al T.F.R. – Trattamento di Fine Rapporto – ammonta a 2,9236 %.
La predetta percentuale viene così determinata:
indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2007 131,8
indice ISTAT relativo al mese di luglio 2008 135,4
incremento in cifra rispetto a dicembre 2007 (135,4 – 131,8) 3,6
incremento in percentuale rispetto a dicembre 2007 al 100% (1,7x100/131,8): 2,73141122914
75% dell’incremento in percentuale (2,73141122914 x 0,75) 2,04855842185
valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di luglio 2008
(1,5/12x7) 0,875
indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di luglio 2008 non arrotondato
(2,04855842185 + 0,875) 2,92355842185
indice ISTAT / TFR arrotondato relativo al mese di luglio 2008
(da applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2007) 2,9236
Riservandoci di tornare in maniera più compiuta sull’argomento, riassumiamo brevemente:
- dallo scorso 18 agosto è soppresso l’obbligo di tenuta del libro matricola e del registro di impresa;
- fino al prossimo 31 dicembre 2008 i datori di lavoro potranno adempiere agli obblighi di tenuta del libro unico con la regolare compilazione del libro di paga, nelle sue sezioni presenze e sviluppo della retribuzione, applicando però le nuove modalità di tenuta;
- sarà comunque applicabile il regime sanzionatorio di cui all’art. 39 del D.L. n. 112/2008;
- anche l’utilizzatore ha l’obbligo di indicare nel libro unico (quindi durante il periodo transitorio) nel libro paga i lavoratori avviati dalle agenzie di somministrazione.
Con la circolare n. 81/08, l'Inps ha fornito istruzioni e chiarimenti per la richiesta, il pagamento dei buoni e per la riscossione da parte del prestatore.
Segnaliamo che il valore nominale di ogni voucher è pari a € 10,00, comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps, di quella in favore dell’Inail e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a € 7,50.
Il datore di lavoro può:
- dal 1° agosto, acquistare on-line dei voucher telematici (o anche telefonicamente al numero gratuito Inps-Inail 803164) il cui corrispettivo sarà accredidato al lavoratore su una carta magnetica e potrà essere riscosso presso gli uffici postali o presso gli sportelli bancomat;
- dal 19 agosto, acquistare (anche per il tramite delle Associazioni di categoria) voucher cartacei (stampati in modalità anticontraffazione) presso gli uffici provinciali Inps. Il lavoratore potrà incassarli presso qualunque ufficio postale.
Il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate dopo la sua entrata in vigore. Le patologie sono state classificate secondo la codifica internazionale ICD-10. Sono state inserite le malattie muscolo - scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell'arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale; per tali patologie è previsto che la presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata. Per ogni patologia è stato specificato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione: tale periodo decorre dalla data di abbandono della lavorazione che ha determinato l'esposizione a rischio e non dalla data di abbandono, per ragioni anagrafiche o di diversa natura, dell'attività lavorativa genericamente intesa.
In allegato i principali contenuti dell'Accordo.
Per tre mesi, fino al 25 ottobre, è aperta una consultazione pubblica sul Libro stesso.
Ricordando che è fatto obbligo per l’azienda di consegnare copia del CCNL ad ogni proprio lavoratore dipendente, Vi invitiamo a volerci comunicare se e quante copie del CCNL intendete prenotare.
Il costo di ogni singola copia del CCNL è pari a € 17,00.
Per la prenotazione utilizzare il seguente modulo inviandolo via fax al n. 0702115145.
Ricordando che è fatto obbligo per l’azienda di consegnare copia del CCNL ad ogni proprio lavoratore dipendente, Vi invitiamo a volerci comunicare se e quante copie del CCNL intendete prenotare.
Il costo di ogni singola copia del CCNL è pari a € 17,00.
Per la prenotazione utilizzare il seguente modulo inviandolo via fax al n. 0702115145.
Riteniamo utile rappresentare di seguito come sono stati risolti da parte dell’Agenzie delle Entrate e del Ministero del Lavoro, quei punti che maggiormente avevano dato adito a dubbi e su alcuni dei quali la Confapi aveva sottoposto dei quesiti all’attenzione dei competenti organi dell’Agenzia delle Entrate.
1) Profili fiscali
La Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratori del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.
In merito alla verifica della condizione di reddito, la circolare spiega che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.
Sono quindi esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia Co.Co.Co e lavoratori a progetto.
L’importo massimo su cui applicare l’agevolazione è pari a € 3.000 lordi, tale importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, mentre vale ai fini previdenziali ed assistenziali.
L'imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d'imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che può rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al datore di lavoro.
Se non trattenuta dal sostituto, l'imposta può essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
2) Profili giuslavoristici
- Prestazioni di lavoro straordinario
La circolare in commento precisa espressamente che oltre alle prestazioni straordinarie rese oltre la 40a ora (nozione legale), sono agevolate, altresì le somme erogate in favore di prestazioni straordinarie rese nell’ambito dei singoli contratti collettivi di lavoro che possono prevedere una durata inferiore dell’orario di lavoro rispetto alla suddetta disciplina legale. Parimenti rientrano tra le somme agevolate anche gli straordinari forfetizzati;
- Prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
In ordine ai rapporti di lavoro a tempo parziale, possono usufruire delle agevolazioni sia il lavoro supplementare, sia le ore svolte sulla base di clausole elastiche, purchè detto rapporto sia sorto o trasformato prima del 29/05/08 (data di entrata in vigore del D.L. 93/08);
- Incrementi di Produttività
In riferimento a tale fattispecie, la Circolare congiunta, oltre a precisare che gli elementi retributivi di carattere premiale, devono riferirsi agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di redditività e competitività, purché la somma corrisposta sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, afferma esplicitamente l’esclusione dal novero delle somme agevolate di quegli importi riconosciuti in maniera fissa come ad esempio il superminimo individuale.
- Erogazioni Liberali
Il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, nella loro nota congiunta in maniera inequivocabile l’intervenuta abrogazione dell’art. 51 comma 2, lett. b) del TUIR, dalla quale consegue che dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 93/08 (29 maggio 08) concorrono alla formazione del reddito del dipendente e sono soggette all’ordinaria imposizione:
- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività (religiose e civili) e o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti non superiori, nel periodo di imposta, a 258,23 euro (rimanendo assoggettata a tassazione la parte eccedente);
- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze di carattere personale o familiare del dipendente;
- i sussidi occasionali concessi a fronte di gravi esigenze personali e o familiari del dipendente e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell'usura.
In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nei casi di risoluzioni di rapporti di lavoro avvenute nel periodo compreso tra il 15 giugno 2008 e il 14 luglio 2008 la percentuale di rivalutazione (ISTAT di giugno 2008) da applicare al T.F.R. – Trattamento di Fine Rapporto – ammonta allo 2,4571%.
La predetta percentuale viene così determinata:
indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2007 131,8
indice ISTAT relativo al mese di giugno 2008: 134,8
incremento in cifra rispetto a dicembre 2007 (134,2 – 131,8): 3
incremento in percentuale rispetto a dicembre 2007 al 100%
(3 x 100 / 131,8): 2,27617602428
75% dell’incremento in percentuale (2,27617602428 x 0,75): 1,70713201821
valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di giugno 2008
(1,5 / 12 x 6): 0,75
indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di giugno 2008
non arrotondato (1,70713201821 + 0,75): 2,45713201821
indice ISTAT arrotondato relativo al mese di giugno 2008
(da applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2007): 2,4571
L’incremento salariale è stato fissato in 104 euro al terzo livello erogato in due soluzioni (74 euro dal 1° giugno e 30 euro dal 1° gennaio 2009).
Per quanto riguarda i lavori pesanti e usuranti, si istituisce per la prima volta un fondo che prevede, per i lavoratori in particolari condizioni, l’erogazione di una prestazione che ne agevoli il pensionamento pari allo 0,10% dei versamenti nelle casse edili.
Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro, per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza, con un richiamo formativo di 8 ore all’anno. Vengono, poi elevate alcune voci relative alle prestazioni straordinarie: lavoro a turno non compreso in turni regolari avvicendati – lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati – lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati.
L’indennità per i quadri con decorrenza 1° giugno è elevata a 140 euro mensili.Le aliquote dell’anzianità professionale edile (Ape) con l’erogazione di maggio 2009 vengono incrementare del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta.
A livello nazionale è prevista una riduzione da 7 a 6 giorni del periodo di malattia utile per maturare il diritto, da parte del lavoratore, al riconoscimento del 50% del salario per i primi tre giorni di malattia, il passaggio da 14 a 12 giorni per la copertura al 100% .Viene istituita una commissione paritetica per verificare la possibilità di costituire un fondo mutualistico (individuandone le modalità di copertura degli oneri) per eventuali vuoti contributivi dei lavoratori , che garantisca loro un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatori.
Nella contrattazione territoriale sono state inserite nuove possibilità di definizione dell’indennità per quanto riguarda la reperibilità dei lavoratori anche al di fuori del normale orario di lavoro – con inserimento nel ccnl di un articolato per la stessa – nonché l’indennità per quei lavoratori che sono comandati alla giuda di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri lavoratori. Viene anche lasciata alla contrattazione territoriale la determinazione riguardante il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni di carenza.
Per le assunzioni a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dalla legge e fino all’adozione degli indici di congruità (inseriti nel nuovo contratto), le parti stabiliscono che un’impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
In riferimento alla disciplina dei contratti a termine le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto, in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere durata massima pari a 8 mesi.Rilevante la decisione, condivisa dalle parti, di individuare meccanismi premiali per incentivare la produttività del settore.
Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza con un richiamo formativo di 8 ore all’anno. Affrontato, infine, anche il problema del costo del lavoro: in un Protocollo congiunto, inserito nel contratto, le parti hanno ribadito l’impegno di riproporre al Governo l’urgenza di allineare il costo del lavoro nell’edilizia a quello degli altri settori industriali.
L’incremento salariale è stato fissato in 104 euro al terzo livello erogato in due soluzioni (74 euro dal 1° giugno e 30 euro dal 1° gennaio 2009).
Per quanto riguarda i lavori pesanti e usuranti, si istituisce per la prima volta un fondo che prevede, per i lavoratori in particolari condizioni, l’erogazione di una prestazione che ne agevoli il pensionamento pari allo 0,10% dei versamenti nelle casse edili.
Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro, per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza, con un richiamo formativo di 8 ore all’anno. Vengono, poi elevate alcune voci relative alle prestazioni straordinarie: lavoro a turno non compreso in turni regolari avvicendati – lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati – lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati.
L’indennità per i quadri con decorrenza 1° giugno è elevata a 140 euro mensili.Le aliquote dell’anzianità professionale edile (Ape) con l’erogazione di maggio 2009 vengono incrementare del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta.
A livello nazionale è prevista una riduzione da 7 a 6 giorni del periodo di malattia utile per maturare il diritto, da parte del lavoratore, al riconoscimento del 50% del salario per i primi tre giorni di malattia, il passaggio da 14 a 12 giorni per la copertura al 100% .Viene istituita una commissione paritetica per verificare la possibilità di costituire un fondo mutualistico (individuandone le modalità di copertura degli oneri) per eventuali vuoti contributivi dei lavoratori , che garantisca loro un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatori.
Nella contrattazione territoriale sono state inserite nuove possibilità di definizione dell’indennità per quanto riguarda la reperibilità dei lavoratori anche al di fuori del normale orario di lavoro – con inserimento nel ccnl di un articolato per la stessa – nonché l’indennità per quei lavoratori che sono comandati alla giuda di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri lavoratori. Viene anche lasciata alla contrattazione territoriale la determinazione riguardante il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni di carenza.
Per le assunzioni a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dalla legge e fino all’adozione degli indici di congruità (inseriti nel nuovo contratto), le parti stabiliscono che un’impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
In riferimento alla disciplina dei contratti a termine le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto, in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere durata massima pari a 8 mesi.Rilevante la decisione, condivisa dalle parti, di individuare meccanismi premiali per incentivare la produttività del settore.
Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza con un richiamo formativo di 8 ore all’anno. Affrontato, infine, anche il problema del costo del lavoro: in un Protocollo congiunto, inserito nel contratto, le parti hanno ribadito l’impegno di riproporre al Governo l’urgenza di allineare il costo del lavoro nell’edilizia a quello degli altri settori industriali.
Nella Nota del Ministero trovano spazio i seguenti chiarimenti:
- Adempimenti di natura formale nella gestione del rapporto di lavoro (art. 39)
Tale articolo prevede che tutti i datori di lavoro privati, con l'eccezione di quelli domestici devono istituire il c.d. "libro unico del lavoro", che sostituirà altri libri come, ad esempio, quello di matricola e di paga, nel quale vanno riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo;
- Modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro (art. 41)
Semplificazione e interpretazione certa delle norme sull'orario di lavoro nell'ambito dei limiti posti dalle direttive europee e dalla legislazione di recepimento, incoraggiando la contrattazione aziendale in materia. Abolita la previsione della sospensione dell’attività in caso di reiterate violazioni in materia di orario di lavoro. Revisione di tutte le sanzioni in materia di orario lavoro (art.18.bis Dlgs n.66/03);
- Modifiche alla disciplina sul contratto di apprendistato (art. 23)
L’articolo in commento prevede la possibilità di regolazione dei profili formativi affidata agli accordi tra parti sociali ed enti bilaterali in caso di formazione esclusivamente aziendale. Rilancio dell'apprendistato di alta formazione con la possibilità di utilizzarlo anche per i dottorati di ricerca con lo scopo di favorire il raccordo fra mondo del lavoro e università.. Eliminato il limite minimo di 2 anni per la durata del professionalizzante;
- Reintroduzione del lavoro intermittente (art. 39)
In seguito all’abrogazione dei commi 45, 47, 48, 49 e 50 della L. 247/07 che avevano abrogato il lavoro intermittente, tale istituto torna in vigore;
- Abrogazione di disposizioni normative (art. 39)
Tale articolo ha disposto l’abrogazione di numerose norme riguardanti il mercato del lavoro, a titolo esemplificativo si segnala l’abrogazione della L.188/07 in materia di Dimissioni Volontarie, nonché l’abrogazione dell’art. 1 commi 1173 e 1174 della L. 296/06 che prevedevano l'adozione attraverso decreti del Ministro del Lavoro di indici di congruità in rapporto ai lavori svolti ed alla manodopera impiegata in ogni settore, dell'art. 1 della legge n. 296/2006;Non viene, invece, fornito alcun chiarimento sulle novità in tema di contratto a termine, di cui all’art. 21 del D.L. in oggetto, il quale dispone che: i contratti collettivi potranno stabilire deroghe alla legge n. 247 che stabilisce in 36 mesi la durata massima del rapporto così instaurato; il diritto di precedenza nelle assunzioni non è più assoluto, essendo possibile per la contrattazione collettiva anche territoriale o aziendale derogare a tale diritto; è possibile il lavoro a termine anche con riferimento all’ordinaria attività del datore di lavoro (oltre alle ragioni tecniche, produttive ecc. del D.lgs 368/01).
Nel provvedimento ministeriale non trovano menzione anche le novità legislative relative al lavoro accessorio, di cui al successivo art. 22, le quali segnatamente prevedono la riammissione dei “buoni” per: lavori domestici, giardinaggio pulizia e manutenzioni di edifici, insegnamento, manifestazioni, vacanze di giovani studenti con meno di 25 anni, agricoltura, imprese familiari del commercio e del turismo, consegna porta a porta e vendita di stampa.
A partire dal 25 giugno, quindi, per presentare le dimissioni volontarie, non sarà più necessario adempiere alla procedura informatica.
Torneremo sull’argomento non appena verranno emanate le circolari esplicative.
In particolare il provvedimento sulla detassazione degli straordinari e dei premi di produttività di cui all’art. 2 del decreto in commento prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, pari al 10%, sulle somme erogate, per le prestazioni rese nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, a titolo di:
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo suddetto
La norma prevede che le somme agevolate sono quelle erogate alla luce di prestazioni di lavoro eseguite ai sensi del D.lgs 66/03, in base al quale si intende come straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, stabilito per legge a 40 ore settimanali. Sono agevolate, altresì le somme erogate in favore di prestazioni straordinarie rese nell’ambito dei singoli contratti collettivi di lavoro che possono prevedere una durata inferiore dell’orario di lavoro rispetto alla suddetta disciplina legale. Parimenti rientrano tra le somme agevolate anche gli straordinari forfetizzati;
- prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
In ordine ai rapporti di lavoro a tempo parziale, possono usufruire delle agevolazioni sia il lavoro supplementare, sia le ore svolte sulla base di clausole elastiche, purchè detto rapporto sia sorto o trasformato prima del 29/05/08 (data di entrata in vigore del D.L. 93/08);
- premi di produttività e premi di risultato
Gli elementi retributivi di carattere premiale, che consentono di fruire dei benefici previsti dal Decreto in commento, devono riferirsi agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di redditività e competitività, purchè la somma corrisposta, anche se in via continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica. Per l’erogazione di tali somme non è necessaria una loro specifica previsione all’interno di accordi collettivi di secondo livello, potendo essere rimesse alla decisione unilaterale del datore di lavoro.Come già precisato, il periodo agevolato va dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.
In particolare, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 2 del D.L. 93/08, per le agevolazione previste per le lettere a) e b) si applica il criterio di competenza, mentre per le agevolazioni di cui alla lettera c) si applica il criterio di cassa.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. 93/08, l’importo massimo su cui applicare l’agevolazione è pari a 3.000 € lordi, tale importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore mentre valgono ai fini previdenziali ed assistenziali.
Tale beneficio si applicherà solo ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito lordo, nell’anno 2007, non superiore a 30.000 €. Nell’eventualità in cui il lavoratore abbia prestato nel corso del 2007, la propria attività presso un datore diverso rispetto a quello per cui attualmente lavora, potrà attestare per iscritto l’importo del reddito percepito nel 2007, alle dipendenze del precedente datore di lavoro.
La misura ha carattere sperimentale fino al prossimo dicembre, al termine del quale verrà valutata la possibilità di trasformare tale agevolazione da temporanea in permanente, nonché se estenderla anche ai dipendenti del settore pubblico.
È inoltre però prevista (comma 6 del medesimo art. 2) la soppressione della detassazione delle erogazioni ai dipendenti, previste alla lett. b), del comma 2, dell'art. 51, TUIR. Tale disposizione escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile (a fini fiscali e contributivi):
- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività (religiose e civili) e o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti non superiori, nel periodo di imposta, a 258,23 euro (rimanendo assoggettata a tassazione la parte eccedente);
- i sussidi occasionali concessi a fronte di gravi esigenze personali e o familiari del dipendente e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell'usura.
Nel riservarsi di fornire ulteriori approfondimenti in merito, si da notizia che sono di prossima pubblicazione delle Circolari da parte del Ministero del Lavoro e della Agenzia delle Entrate, inerenti il decreto in oggetto.
Il contratto, al fine di dare una più attenta e puntuale risposta alle esigenze delle piccole e medie imprese industriali, è caratterizzato da alcune specificità:
- la nuova durata triennale, sia per la parte normativa che economica;
- una maggiore flessibilità in fase di ingresso collegata ad un rafforzamento dell’impianto normativo in termini formativi che consente alle aziende che promuovono o assumono dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di risolvere il rapporto di lavoro in qualunque momento nei primi 30 mesi con un preavviso di 4 mesi;
- un minor costo per le aziende che promuovono o assumono dirigenti con meno di 43 anni di età nel corso del presente contratto ai quali il minimo contrattuale resta congelato al valore fissato dal C.C.N.L. 21.12.2004 per i primi 3 anni di servizio.
Il software CreditoAssunzioni consente la compilazione delle istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. IAL).
Il prodotto CreditoAssunzioni può essere utilizzato sia da chi intende trasmettere direttamente la propria Istanza di attribuzione del credito sia dagli intermediari che trasmettono l'Istanza per conto di altri.
L´istanza può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008 utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOASSUNZIONI", reso disponibile gratuitamente a partire dal 3 luglio 2008.
Il software si può scaricare da: www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti
Con un decreto dello scorso 28 aprile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134/08, il Ministero del Lavoro ha determinato il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere nel periodo gennaio - luglio 2008, distintamente per operai e impiegati.
Ricordiamo che il costo del lavoro elaborato è ovviamente suscettibile di variazione in relazione a diversi elementi quali a titolo di solo esempio non esaustivo: benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire e oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, etc.).
«Fondapi ha le caratteristiche e le potenzialità per rappresentare la vasta platea dei dipendenti occupati nelle piccole e medie imprese. Dopo il semestre del 2007 dedicato alla collocazione del Tfr, occorre un concreto impegno unitario delle parti istitutive e delle confederazioni per avanzare nelle adesioni al fondo e dotare il maggior numero di lavoratori della necessaria previdenza aggiuntiva, commenta Gianni Ferrante, presidente di Fondapi - Il convegno che abbiamo promosso vuole favorire l’individuazione di percorsi e soluzioni che consentano a Fondapi di crescere e di centrare gli obiettivi per cui le categorie associate, aderenti a Cgil, Cisl, Uil e Confapi, lo hanno istituito».
Paolo Galassi, presidente di Confapi, sottolinea che: «Confapi ha posto come imprescindibile il tema della bilateralità, importante strumento di attuazione delle politiche di sviluppo e di intervento a favore del sistema delle imprese e dei lavoratori, condivise e concordate tra le parti sociali. Il cuore della bilateralità è costituito proprio dalla sinergia delle due espressioni, datoriali e sindacali, tese ad un reale miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo delle imprese. Occorre sfruttare le opportunità che il sistema confederale offre all’impianto bilaterale. Per questo Confapi intende fortemente rilanciare come strumento attivo della bilateralità il Fondapi. Il fondo può essere valorizzato e rilanciato grazie alle proficue intese messe in atto con le organizzazioni sindacali, già a partire dall’incontro avuto ieri presso la nostra sede con i segretari di Cgil Cisl e Uil, che ha segnato la ripresa di una nuova stagione di consultazione bilaterale in materia di relazioni industriali».
Al via il tavolo di consultazione bilaterale. Confapi e Cgil Cisl e Uil tornano a incontrarsi per lanciare una nuova stagione di relazioni industriali. Alla presenza dei vertici delle confederazioni – per Confapi il presidente Paolo Galassi, per i sindacati i segretari Guglielmo Epifani, Gianni Baratta e Paolo Pirani - l’incontro svoltosi presso la sede di Confapi ha sancito la costituzione di un tavolo di consultazione bilaterale che porrà le basi per un accordo interconfederale finalizzato ad azioni condivise su alcuni temi strategici.
Il primo obiettivo è rilanciare gli strumenti della bilateralità. L’esperienza del Fapi, fondo interprofessionale per la formazione delle pmi, va ulteriormente arricchita e perfezionata, al fine di costruire un sistema efficiente di formazione continua. Vanno valorizzate anche le specificità di Fondapi, fondo di previdenza intercategoriale che promuove modelli previdenziali innovativi, e di Enfea, l’ente bilaterale per la sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, con un’azione mirata che favorisca una forte crescita formativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Inoltre il tavolo ha lo scopo di approfondire le problematiche legate alla riforma del mercato del lavoro e del modello contrattuale, oltre alla sempre più sentita necessità di semplificazione normativa, di cui beneficerebbero in ugual misura lavoratori e imprenditori.
«Obiettivo ancor più ambizioso del rilancio delle relazioni tra CONFAPI e CGIL CISL E UIL – spiega il presidente Paolo Galassi - è soprattutto il voler intraprendere una politica condivisa del “fare”. Tale decisione emerge dalla consapevolezza che per sostenere la ripresa economica è fondamentale sollecitare al Governo e al Parlamento un impegno strategico in termini legislativi e di investimenti sul settore dell’industria manifatturiera, prima fonte di ricchezza e di lavoro per il Paese».
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10 del 15 luglio 2008, utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOASSUNZIONI".
Ricordiamo che:
- il credito di imposta in argomento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato che nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- il credito compete per gli anni 2008, 2009 e 2010 in misura pari a € 333,00 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, e nella misura di € 416,00 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.
- i lavoratori assunti ad incremento devono essere privi di lavoro;
- il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta nonché deve rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo ricompreso tra il 1º novembre 2007 e il 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o dal licenziamento per giusta causa.
Ricordando che sulla base del dettato contrattuale il CCNL deve essere consegnato a tutti i dipendenti, invitiamo le aziende interessate a prenotare le copie necessarie all’indirizzo sindacale@apisarda.it. Il costo unitario della copia del CCNL è di € 17,00.
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