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Leggi e sentenze
TAR Abruzzo: esclusione per motivi formali ammessa solo se espressamente prevista
TAR lazio: DURC obbligatorio anche senza richiesta nel bando
Consiglio di Stato: ammessa l’autocertificazione della “QUALITA’ ”
TAR Piemonte: in affidamento diretto a società mista , necessario rispetto dei principi di concorrenza

TAR Abruzzo: esclusione per motivi formali ammessa solo se espressamente prevista

Il TAR Abruzzo (Pescara Sez. I 21/6/2007 n.665) ha precisato che, anche in considerazione di un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, è illegittima l'esclusione di una partecipante da una gara per documentazione incompleta, qualora la motivazione di tale esclusione sia individuata in una generica clausola contenuta nel bando. Infatti, l'esclusione da una gara per ragioni di carattere formale può essere disposta solo sulla base di inequivocabili precetti contenuti negli atti di gara (bando, lettera di invito), con la precisa indicazione dell'adempimento formale richiesto e con l'altrettanto precisa indicazione della sanzione comminata; per cui, in mancanza di una sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, appare illegittima l'esclusione di un'impresa disposta dall'Amministrazione appaltante, dovendo semmai questa disporre un'integrazione documentale al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione (T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 21 marzo 2007, n. 2454).

TAR lazio: DURC obbligatorio anche senza richiesta nel bando

Il Tar Lazio (Roma Sez. II ter 23/5/2007 n.4779) ha confermato la sussistenza dell’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva anche in assenza di riferimenti nel bando di gara.
Il Tribunale ricorda come l'art. 2 del d.l. n. 210/2002 abbia previsto l'obbligo, per le imprese, che risultino aggiudicatarie di un appalto pubblico, di presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva; consegue da ciò che, nel caso in cui il bando eventualmente non contenga alcun riferimento al riguardo, lo stesso deve intendersi integrato dalla previsione normativa, anche se non espressamente richiamata, in considerazione del carattere obiettivamente inderogabile della disposizione normativa alla luce degli interessi tutelati ed un profilo di illegittimità nell'operato della Stazione appaltante sarebbe configurabile solo ove detta verifica non fosse stata effettuata in capo alla concorrente risultata aggiudicataria.
La stazione appaltante e' quindi tenuta per legge a procedere alla verifica della sussistenza del requisito sostanziale di partecipazione alla gara rappresentato dalla regolarità contributiva.
La regolarità contributiva costituisce un requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla ditta interessata che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità.
Pertanto a nulla rileva che, in data successiva, allo svolgimento della gara la impresa abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento di quanto dovuto; tanto meno rileva la circostanza della avvenuta presentazione, soltanto in data successiva addirittura all’aggiudicazione in suo favore, da parte della impresa agli istituti previdenziali ed assicuratiti, di una istanza di dilazione del pagamento di quanto ancora dovuto a tale titolo, rimasta peraltro nelle more priva di riscontro.

Consiglio di Stato: ammessa l’autocertificazione della “QUALITA’ ”

E’ sempre possibile produrre le certificazioni Iso richieste dal bando di gara in copia semplice e non in copia autentica, come prescritto dal bando. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n.2355 dello scorso 11 maggio 2007.
Secondo il Giudice amministrativo, la prescritta certificazione può sempre essere effettuata mediante il sistema dell'autocertificazione; e questo a prescindere dalla previsione dell'articolo 49 del Dpr 445/2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), secondo cui "I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.".
Il CdS ritiene infatti che i certificati di conformità Ce non possano "essere confusi con le ipotesi di certificazioni di qualità riconducibili alle norme uniformi Iso e Uni.".

TAR Piemonte: in affidamento diretto a società mista , necessario rispetto dei principi di concorrenza

Il TAR Piemonte (Sez.II, 4/6/2007 n 2359) ha ribadito la non possibilità di procedere ad affidamento diretto ad una società mista di un servizio locale, anche in presenza di una procedura pubblica per la scelta dei soci privati, qualora l’oggetto statutario della società sia plurimo e variegato.
La scelta del socio privato con gara garantisce che la concorrenza sia stata rispettata quando è chiaro che il socio è selezionato proprio per svolgere una specifica attività ovvero più attività all'interno di un unico settore, ma quando il bando di gara ovvero l'oggetto sociale non delimitano a sufficienza l'attività da svolgere, non è possibile affermare che la sola indizione di una gara per la scelta del socio (peraltro risalente nel tempo al momento della costituzione della società mista) abbia la stessa efficacia.
Al di fuori dei ristretti limiti in cui è ammissibile il fenomeno dell'"in house" l'affidamento del servizio deve quindi avvenire con pubblica gara.