TFR : entro il 30 giugno la comunicazione del lavoratore sulla destinazione
Ricordiamo che il TFR (meglio noto anche se in maniera non proprio corretta come la “Liquidazione” o “buonuscita”) è una somma di natura retributiva che il lavoratore matura in costanza di rapporto di lavoro subordinato e che, per legge, il datore di lavoro accantona; la somma accantonata verrà poi erogata al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In linea di massima l’importo annuale di TFR che si matura è equivalente a circa una mensilità.
La finalità della nuova normativa è quella di favorire e quindi incrementare il ricorso del lavoratore all’utilizzo delle forme pensionistiche complementari, soprattutto quelle c.d. negoziali, quelle cioè costituite e governate pariteticamente dalle Associazioni Datoriali e dalle OO.SS. Le forme pensionistiche complementari da noi in Sardegna vengono scarsamente utilizzate dai lavoratori, rispetto a quello che avviene, oramai da diversi decenni, in altre realtà e in altre nazioni.
Il Fondo negoziale Pensionistico di riferimento per le aziende che gravitano nella realtà Confapi e quindi all’Api Sarda è il Fondapi.
Il Fondo Pensionistico Negoziale, soggetto ad una severissima regolamentazione ed al controllo della CoViP, investe le somme ad esso versate dai lavoratori per incrementarne il valore.
Cosa deve fare il lavoratore
Il lavoratore deve manifestare al datore di lavoro entro il prossimo 30 giugno la propria decisione in merito alla destinazione del proprio T.F.R.
Tre sono le ipotesi tipo che si possono verificare:
1) il lavoratore entro il 30 giugno non effettuerà alcuna comunicazione. Per legge scatta il meccanismo del silenzio-assenso e quindi:
- nel caso di un lavoratore già assunto alla data del 31 dicembre 2006, il T.F.R. maturando a partire dal 1° luglio 2007 viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal CCNL applicato dall’azienda;
- nel caso di un lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbia già effettuato alcuna scelta in ordine al conferimento del T.F.R. in relazione a precedenti rapporti di lavoro, il T.F.R. maturando a partire dal settimo mese successivo alla data di assunzione viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal CCNL applicato dall’azienda.
- se nella sua impresa il numero dei lavoratori arriva a massimo 49,9 dipendenti, le frazioni dei dipendenti riguardano ovviamente le tipologie di lavoro part-time ed a tempo determinato che contano pro-quota nel computo della base occupazionale, nulla cambia rispetto alla vecchia disciplina ed il T.F.R. rimane in azienda;
- se nella sua impresa il numero dei lavoratori arriva invece ad almeno a 50 dipendenti, Il T.F.R. maturato a partire dal 1° gennaio 2007 e quello maturando, verranno versati al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps per conto dello Stato (che non è un fondo pensione integrativa).
- in tale ipotesi il datore di lavoro verserà al Fondo Pensionistico Complementare scelto dal lavoratore la quota di T.F.R. con la cadenza e le regole del Fondo stesso.
Destinazione TFR: comunicazione da inviare entro il 31 maggio al lavoratore che non ha ancora manifestato la propria volontà
* per i lavoratori in servizio al 31.12.2006:
- entro il 31 dicembre 2006 il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili;
- entro il 31 maggio 2007, nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora manifestato la propria volontà in merito alla destinazione del T.F.R., dovrà ricevere dal datore di lavoro le informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il T.F.R. maturando sarà versato alla scadenza del semestre.
* per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006:
- al momento dell’assunzione il datore di lavoro dovrà fornire al lavoratore le adeguate informazioni sulle scelte disponibili per permettergli di effettuare la scelta in merito alla destinazione del T.F.R. entro i sei mesi successivi;
- trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturato, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.
- il datore di lavoro non deve effettuare alcun versamento al Fondo di Tesoreria INPS per i lavoratori che, tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, conferiscono secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- qualora invece i lavoratori manifestino la volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR in azienda, il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti (calcolati come media del 2006), deve versare il contributo al Fondo di Tesoreria INPS a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del mod. TFR1 ed a partire dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva.