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TFR : entro il 30 giugno la comunicazione del lavoratore sulla destinazione

La nuova disciplina in materia di destinazione del TFR riguarda tutti i lavoratori dipendenti, per meglio dire subordinati, del settore privato.
Ricordiamo che il TFR (meglio noto anche se in maniera non proprio corretta come la “Liquidazione” o “buonuscita”) è una somma di natura retributiva che il lavoratore matura in costanza di rapporto di lavoro subordinato e che, per legge, il datore di lavoro accantona; la somma accantonata verrà poi erogata al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In linea di massima l’importo annuale di TFR che si matura è equivalente a circa una mensilità.
La finalità della nuova normativa è quella di favorire e quindi incrementare il ricorso del lavoratore all’utilizzo delle forme pensionistiche complementari, soprattutto quelle c.d. negoziali, quelle cioè costituite e governate pariteticamente dalle Associazioni Datoriali e dalle OO.SS. Le forme pensionistiche complementari da noi in Sardegna vengono scarsamente utilizzate dai lavoratori, rispetto a quello che avviene, oramai da diversi decenni, in altre realtà e in altre nazioni.
Il Fondo negoziale Pensionistico di riferimento per le aziende che gravitano nella realtà Confapi e quindi all’Api Sarda è il Fondapi.
Il Fondo Pensionistico Negoziale, soggetto ad una severissima regolamentazione ed al controllo della CoViP, investe le somme ad esso versate dai lavoratori per incrementarne il valore.
Cosa deve fare il lavoratore
Il lavoratore deve manifestare al datore di lavoro entro il prossimo 30 giugno la propria decisione in merito alla destinazione del proprio T.F.R.
Tre sono le ipotesi tipo che si possono verificare:
1) il lavoratore entro il 30 giugno non effettuerà alcuna comunicazione. Per legge scatta il meccanismo del silenzio-assenso e quindi:
  • nel caso di un lavoratore già assunto alla data del 31 dicembre 2006, il T.F.R. maturando a partire dal 1° luglio 2007 viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal CCNL applicato dall’azienda;
  • nel caso di un lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbia già effettuato alcuna scelta in ordine al conferimento del T.F.R. in relazione a precedenti rapporti di lavoro, il T.F.R. maturando a partire dal settimo mese successivo alla data di assunzione viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal CCNL applicato dall’azienda.
2) Il lavoratore decide manifestando per iscritto la volontà di mantenere il T.F.R. in azienda, succede che:
  • se nella sua impresa il numero dei lavoratori arriva a massimo 49,9 dipendenti, le frazioni dei dipendenti riguardano ovviamente le tipologie di lavoro part-time ed a tempo determinato che contano pro-quota nel computo della base occupazionale, nulla cambia rispetto alla vecchia disciplina ed il T.F.R. rimane in azienda;
  • se nella sua impresa il numero dei lavoratori arriva invece ad almeno a 50 dipendenti, Il T.F.R. maturato a partire dal 1° gennaio 2007 e quello maturando, verranno versati al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps per conto dello Stato (che non è un fondo pensione integrativa).
3) Il lavoratore manifesta per iscritto la volontà di versare il proprio T.F.R. ad una forma pensionistica complementare
  • in tale ipotesi il datore di lavoro verserà al Fondo Pensionistico Complementare scelto dal lavoratore la quota di T.F.R. con la cadenza e le regole del Fondo stesso.
Nulla cambia per il T.F.R. maturato fino alla data del 31 dicembre 2006 che continuerà a rimanere presso il datore di lavoro e che rimane soggetto alla vecchia disciplina.

Destinazione TFR: comunicazione da inviare entro il 31 maggio al lavoratore che non ha ancora manifestato la propria volontà
Come è noto entro il prossimo 30 giugno i lavoratori dovranno comunicare al datore di lavoro la scelta in merito alla destinazione del T.F.R.. Poiché la legge prevede a carico del datore di lavoro l’obbligo di fornire adeguate informazioni, riteniamo opportuno fornire di seguito un quadro riepilogativo delle disposizioni e degli adempimenti in merito.
 

* per i lavoratori in servizio al 31.12.2006:

- entro il 31 dicembre 2006 il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili;

- entro il 31 maggio 2007, nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora manifestato la propria volontà in merito alla destinazione del T.F.R., dovrà ricevere dal datore di lavoro le informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il T.F.R. maturando sarà versato alla scadenza del semestre.

* per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006:

- al momento dell’assunzione il datore di lavoro dovrà fornire al lavoratore le adeguate informazioni sulle scelte disponibili per permettergli di effettuare la scelta in merito alla destinazione del T.F.R. entro i sei mesi successivi;

- trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturato, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

In vista dell’approssimarsi della scadenza del 31 maggio 2007, prevista per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, Confapi con la Commissione Sindacale Tecnica, ha predisposto un fac-simile di informativa da consegnare ai lavoratori che ancora non avessero espresso la propria volontà in merito alla destinazione del proprio TFR.
 Rammentiamo infine che, per i lavoratori in servizio al 31 dicembre 2006:
  1. il datore di lavoro non deve effettuare alcun versamento al Fondo di Tesoreria INPS per i lavoratori che, tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, conferiscono secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
  2. qualora invece i lavoratori manifestino la volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR in azienda, il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti (calcolati come media del 2006), deve versare il contributo al Fondo di Tesoreria INPS a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del mod. TFR1 ed a partire dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva.
Per la regolarizzazione del periodo intercorrente dal 1° gennaio 2007 alla data della scelta, i datori di lavoro possono regolarizzare le quote di TFR entro il 16 luglio 2007(che è il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare INPS 3.4.2007 n. 70), con l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.