Aiuti di stato

Uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea è la realizzazione di uno spazio comune senza frontiere interne, contraddistinto dalla libera circolazione delle merci e dei fattori di produzione. A tal fine, i trattati europei contemplano una serie di norme volte a vietare tutte quelle misure e quelle pratiche che possono risultare contrarie al principio della sana concorrenza.

Tra di esse rientrano quelle dettate dagli artt. 87 e 88 del Trattato in relazione ai cosiddetti Aiuti di Stato, cioè quelle misure di aiuto pubblico alle imprese volte a rafforzare la competitività regionale che, pur essendo incoraggiate dalle politiche e dai programmi dell’Unione, possono provocare distorsioni della concorrenza e minacciare il funzionamento del mercato interno, se non adeguatamente regolamentate.

L’articolo 87, paragrafo 1, stabilisce che “sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

A prescindere da questi aspetti inerenti all’origine degli aiuti e ai loro effetti, l’articolo 87 non fornisce alcuna definizione del concetto stesso di aiuto a cui fa riferimento, né fornisce un elenco delle misure che vieta. La Commissione e la Corte di giustizia, tuttavia, sono intervenute per precisare questo concetto.

È ormai giurisprudenza costante che il concetto di aiuto corrisponde a qualsiasi vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a favore di un’impresa, senza contropartita o con una contropartita che corrisponde in misura minima all’importo al quale può essere valutato il vantaggio in questione. Questa definizione comprende tanto le allocazioni di risorse ad un’impresa, quanto qualsiasi sgravio di oneri che essa dovrebbe normalmente sopportare, che le consentano di realizzare un risparmio.

I fattori che contraddistinguono una misura come aiuto di Stato sono i seguenti:

  • Trasferimento di risorse statali. I trasferimenti finanziari possono assumere diverse forme (sovvenzioni, riduzioni dei tassi d’interesse, conferimento di capitale, ecc.), e provenire da risorse dei bilanci nazionali, regionali, locali, nonché da banche o intermediari pubblici e privati incaricati dallo Stato di gestire un regime di aiuti pubblici.
  • Vantaggio economico. L’aiuto deve conferire un vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività.
  • Selettività. Per costituire aiuto di Stato, la misura non deve essere generale o indiscriminata, bensì selettiva, ovvero applicarsi ad uno specifico settore economico (aiuti settoriali) o ad un determinato territorio (aiuti regionali)
  • Effetti sulla concorrenza e sugli scambi. L’aiuto pubblico deve incidere potenzialmente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, in quanto destinato ad un beneficiario (la sua natura è irrilevante) che esercita un’attività economica ed opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali tra Stati membri.