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Aiuti de minimis

La normativa comunitaria prevede, in generale, il divieto alla concessione di aiuti alle imprese che possano falsare o minacciare la concorrenza, attribuendo vantaggi a determinate categorie di imprese e incidendo sugli scambi tra gli Stati membri. A partire dal 1992 la Commissione ha ritenuto che “non ogni aiuto ha un impatto sensibile sul commercio e sulla concorrenza”, e ha introdotto la regola de minimis. Tale passaggio è stato dettato da una duplice serie di ragioni: per esigenze di semplificazione amministrativa e per concentrare le risorse in progetti di importanza comunitaria. Infatti, secondo l’assioma de minimis non curat praetor, si ritiene che gli aiuti di modesto ammontare non abbiano un rilevante impatto sugli scambi e conseguentemente non possano alterare la libera concorrenza, considerando così rispettati il principio generale previsto dal trattato.

Il valore dell’ammontare dell’aiuto di importanza minore è cresciuto nel tempo, passando dal valore di 50.000 Ecu a 100.000,00 euro fino all’attuale valore di 200.000,00 euro.

Il nuovo regolamento che è in vigore dal 1° gennaio 2007 sostituisce integralmente quanto già disposto dal regolamento n. 69 del 2001 e modifica alcuni passaggi della regola per adattare il regime di aiuto al nuovo scenario socio economico dell’Europa allargata.