La divisione svolge un ruolo fondamentale per quanto attiene la determinazione delle regole di ripartizione delle somme tra i diversi beneficiari (indicati nell’art. 2122 cod. civ.).
Al momento del decesso del lavoratore esistono, nella normalità dei casi, spettanze retributive già maturate ma non ancora liquidate, sia perché afferenti al periodo di paga in corso al momento del decesso, sia perché liquidabili solo in un determinato momento (mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto) sia infine perché, sia pur maturate, non sono ancora state godute (ferie, permessi individuali retribuiti).
L’insieme di queste spettanze non confluisce indistintamente nell’asse ereditario del lavoratore deceduto, ma viene assoggettata a una particolare disciplina in base alla diversa natura delle stesse. Il legislatore opera una distinzione delle spettanze in due diverse categorie.
1) Somme iure successionis
Rientrano in questa categoria le somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate attraverso l’emissione del cedolino paga: si tratta normalmente delle competenze dell’ultimo mese di lavoro, quali retribuzione, straordinario, festività e di quelle relative ad istituti plurimensili maturati ma non ancora liquidati, quali 13a e 14 a mensilità, indennità per ferie e permessi individuali retribuiti non goduti.
Tali somme non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza un preventivo accertamento dell’accettazione dell’eredità, che deve essere adeguatamente documentata dagli aventi diritto.
Appartengono a questa categoria le somme indicate tassativamente nell’art. 2122 cod. civ., ossia l’indennità sostitutiva del preavviso ed il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto). La corresponsione di queste somme è indipendente dall’accettazione dell’eredità, in quanto le stesse sono già destinate ex lege ai superstiti e non appartengono all’asse ereditario.
La ripartizione delle somme tra gli eredi
Per espressa disposizione dell’art. 2122 cod. civ., le somme spettanti a titolo di T.F.R. e di indennità di preavviso spettano ai beneficiari (espressamente indicati dalla norma nel coniuge, nei figli e – se viventi a carico del prestatore di lavoro – ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado) secondo l’accordo espresso dagli stessi e, in mancanza, "secondo il bisogno di ciascuno".
Ne consegue che i beneficiari dovranno comunicare al datore di lavoro le quote di ripartizione delle somme tra di loro concordate; in caso di controversia o di mancato accordo, sarà indispensabile il ricorso all’autorità giudiziaria, in relazione al quale si configura un caso di litisconsorzio necessario.
Come detto il criterio dettato dall’art. 2122 cod. civ. non vale comunque per la ripartizione delle somme spettanti iure successionis, in quanto le stesse soggiacciono alle ordinarie regole di devoluzione dell’eredità (testamentaria o legittima, secondo quanto disposto dal codice civile per le successioni per causa di morte).
Compensazione tra crediti e debiti del datore di lavoro
Il datore di lavoro può far valere propri crediti scaturenti dal rapporto di lavoro nei confronti delle sole somme spettanti iure successionis: sia operando una compensazione tra somme, nei limiti del quinto dello stipendio, sia operando un "conteggio del dare e dell’avere".
Nessuna compensazione potrà essere effettuata in relazione alle somme spettanti iure proprio ai beneficiari indicati nell’art. 2122 cod. civ. in quanto nessuna ragione di credito può essere fatta valere direttamente dal datore di lavoro nei confronti di questi ultimi.