Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2012, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico concernente il differimento dell’entrata in vigore del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
Il nuovo termine per l'entrata in vigore del citato D.M. 11/04/2011 è dunque differito dal 24/01/2012 (stabilito con D.M. 22/07/2011) al 23/05/2012 (390 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell'Allegato III, concernente le modalità per l'abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, già in vigore dal 30/04/2011.
Lo slittamento del termine si è reso necessario per completare le attività di cui all’art 3 comma 1 del decreto legislativo 11 aprile e in considerazione alla necessità di provvedere al completamento dell’istruttoria delle numerose richieste di abilitazione pervenute.
Alcuni chiarimenti sono stati formulati con il Decreto Legge n. 2 del 25/01/2012 (G.U. 25/01/2012 n. 20), recante misure urgenti in materia ambientale in vigore dal 25/01/2012.
Nella relazione introduttiva al Dl 2/2012, così come elaborata dal CdM, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si dispone che i materiali di riporto storici devono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.
Si tratta di terre costituite da una miscela di materiali di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nei secoli per riempimenti e livellamenti, hanno determinato un nuovo orizzonte stratigrafico.
Il testo del DL sulle liberalizzazioni predisposto dal CdM considerava sottoprodotti, quindi riutilizzabili, le terre e rocce da scavo che durante il ciclo produttivo potevano risultare contaminate o mischiate da acqua, materiali, sostanze e residui di varia natura, come calcestruzzo, bentonite, pvc, vetroresina.
In seguito si è deciso di affidare la regolamentazione del rimpiego di terre e rocce da scavo all’emanazione di un decreto da parte del Ministero dell’Ambiente.
Si segnala che è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2011, n. 238 il decreto 12 novembre 2011 recante “Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1 del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102”.
Il provvedimento in vigore dal 23 dicembre 2011, prevede il differimento dei termini previsti nelle disposizioni transitorie dell’art. 12 comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009, disponendo al 30 aprile 2012 la presentazione della dichiarazione SISTRI da parte dei produttori iniziali di rifiuti e delle imprese di recupero e smaltimento, con riferimento alle operazioni di tutto il 2011.
Inoltre, relativamente alle informazioni da fornire riferite all’anno 2012, il provvedimento stabilisce che dovranno essere presentante entro 6 mesi dalla data di entrata in operatività di tali soggetti. Inoltre, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011, pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2011, n. 303 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012.
Il provvedimento reca la sostituzione del modello di dichiarazione allegato al D.P.C.M. 27 aprile 2010 e precisa che il nuovo modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare da parte dei soggetti interessati, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all’anno 2011.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire come prevede la circolare del Ministero del 3 marzo 2011:
• compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi via telematica o con spedizione cartacea o magnetica) le schede del capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010, previo pagamento del diritto di segreteria.
• compilando i modelli disponibili sul sito http://www.sistri.it
Si allega per completezza un prospetto riepilogativo, fornito da ECOCERVED, circa gli obblighi di comunicazione annuale di cui alla Legge 70/94: soggetti tenuti e modalità di assolvimento.
Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto il decreto relativo alla gestione, come sottoprodotto, delle terre e rocce da scavo derivanti dalle attività edilizie che, prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere sottoposto alla vaglio del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
Il provvedimento consentirà di superare sia le prescrizioni per l’utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto particolarmente restrittive e vincolanti contenute nell`art. 186 del decreto legislativo 152/06, sia le disposizioni contenute in vari atti amministrativi emanati da regioni e comuni in attuazione del citato art. 186.
Infatti, come previsto dall’art. 39 comma 3 del decreto legislativo 205/10, l’art. 186 sarà abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.
Si evidenzia, in ogni caso, che i progetti di utilizzo del materiale redatti ed approvati secondo le indicazioni dell’art. 186 potranno essere portati a termine secondo tali modalità ovvero, a scelta del proponente, secondo le procedure contenute nel decreto.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato il 26 ottobre 2011 la circolare Prot. N. 4/ALBO/CN, http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/046-Del_4_26.10.2011.pdf con la quale ha chiarito che nel caso in cui le imprese non provvedano a richiedere l’aggiornamento delle iscrizioni (all’albo) entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 - vale a dire il 25 dicembre 2011 - ne verrà disposta la cancellazione d’ufficio.
Quanto sopra in base alle previsioni di aggiornamento del D.Lgs. 205/2010, delle iscrizioni al trasporto in conto proprio ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 effettuate entro il 14 aprile 2008.
Con lo studio 221-2011/C, http://www.notariato.it/en/highlights/news/archive/pdfnews/221-11-c.pdf il Consiglio Nazionale del Notariato ha spiegato che le centrali fotovoltaiche possono essere classificate come beni immobili dal momento che per funzionare non possono prescindere dal collegamento col territorio.
La messa in opera di un impianto di grandi dimensioni necessita dell’integrazione tra diversi elementi, nonché dell’allacciamento alla rete elettrica nazionale. Tutti elementi che lasciano presupporre un collegamento con il luogo per la sua utilizzazione prolungata nel tempo.
Per acquisire la disponibilità delle aree per la costruzione delle centrali fotovoltaiche è quindi necessaria la costituzione di un diritto di superficie, ma è anche possibile ricorrere alla locazione o al comodato.
Con lo studio 35-2011/T, http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/diritto-tributario-genere.html il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato il tema del trattamento fiscale degli impianti, attribuendo ai lastrici solari la stessa natura dell’edificio cui appartengono e respingendo la teoria dell’assimilabilità alle aree urbane. Considerazione che li rende assimilabili agli impianti di interesse pubblico. Quindi esenti dall’Ici.
Sono presenti sul sito del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/Pagine/FAQgse.aspx le risposte ad alcune domande poste dagli operatori economici al fine di chiarire tutti i dubbi per accedere agli incentivi.
Vengono fornite risposte a quesiti sulle istruzioni operative per accedere agli incentivi, sulla cumulabilità degli incentivi, sulla compilazione delle schede tecniche, sui grandi impianti, sull’utilizzo del portale informatico.
Si segnala che è stata pubblicata nella G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 la Legge 14 settembre 2011, n. 148 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".
Il provvedimento è in vigore dal 17 settembre u.s.
In particolare la suddetta Legge individua all’art. 6 commi 2, 3 e 3-bis:
- Il ripristino del SISTRI a partire dal 9 febbraio 2012, salvo per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006 che hanno fino a 10 dipendenti, il cui termine non può essere antecedente al 1º giugno 2012;
- la verifica tecnica delle componenti software e hardware, a decorrere dal 17 settembre e sino al 15 dicembre 2011, tramite test di funzionamento. I test di funzionamento avranno come obiettivo la più ampia partecipazione possibile anche al fine di individuare eventuali implementazioni di tecnologie di utilizzo più semplici rispetto a quelle attuali;
- la previsione di un decreto interministeriale, entro il 16 dicembre p.v., per individuare specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazioni della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, possono essere applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi;
- la possibilità per i soggetti che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.
Si segnala che nella G.U. del 5 settembre u.s. n. 206 è stato pubblicato l’Accordo del 27 luglio 2011 fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
Il suddetto Accordo, tenuto conto delle competenze in materia di controllo svolte dalle Province e ai sensi degli art. 197, comma 1 del D.Lgs n.152/2006 e smi e dalle Regioni in materia di autorizzazione, sancisce l’intesa reciproca per mettere in atto iniziative comuni volte al raggiungimento di una efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alle procedure semplificate, ivi inclusa una azione di coordinamento svolta dal Ministero dell’Ambiente.
Di seguito le attività previste:
- per finalità di consultazione le Regioni, Province, Comuni e ARPA possono accedere a SISTRI, attraverso il catasto telematico per reperire informazioni il cui contenuto minimo comprende quelle presenti nel formato del MUD (relativamente all’attività di produzione e di gestione) secondo le modalità stabilite nell’accordo stesso;
- Per l’esercizio delle funzioni attribuite dall’ordinamento in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli illeciti commessi in violazioni della normativa sui rifiuti, le Province e le ARPA possono accedere alle informazioni contenute nei registri cronologici e alle schede di movimentazione del SISTRI.
- Le Regioni, le Province e i Comuni dovranno far confluire al SISTRI tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste all’art. 4 lett. a) o b) dell’Accordo.
Infine, facendo seguito notizia inerente l’abrogazione del SISTRI ai sensi del D.L. n. 138/2011, si forniscono di seguito alcuni aggiornamenti circa l’iter parlamentare del provvedimento di conversione del suddetto decreto.
Nel merito il dibattito in Senato, conclusosi in prima lettura lo scorso 7 settembre, ha portato alla modifica dei commi 2 e 3 dell’Art. 6 riguardanti il SISTRI con il ripristino dello stesso alle seguenti condizioni:
- La proroga del termine di entrata dell’operatività al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti aderenti al SISTRI (ad eccezione dei piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi);
- La verifica tecnica delle componenti software e hardware, sino al 15 dicembre 2011, tramite test di funzionamento. I test di funzionamento avranno come obiettivo la più ampia partecipazione possibile anche al fine di individuare eventuali implementazioni di tecnologie di utilizzo più semplici rispetto a quelle attuali;
- La previsione di un decreto ministeriale, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della provvedimento di conversione, per individuare specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazioni della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, possono essere applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi;
- La possibilità per i soggetti che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.
Allo stato attuale il disegno di legge di conversione è in discussione in prima lettura alla Camera dei Deputati (AC 4612). E’ stato licenziato senza modifiche nella mattinata del 12 settembre dalla commissione Bilancio della Camera, e ha iniziato il suo cammino in Aula.
Il governo, con ogni probabilità, porrà il 20/09 la questione di fiducia sul provvedimento e il voto finale sul testo dovrebbe esserci il 21/09 prossimo.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) è possibile scaricare la guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazione del 55%) (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8/GUIDA+Risparmio_Energ_luglio_2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8) e quella sulle ristrutturazioni edilizie, entrambe aggiornate a luglio 2011 (detrazione del 36%)
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA+ristrutturazioni+edilizie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8.
RISTRURAZIONI EDILIZIE (detrazioni del 36%)
Tra le principali novità la Guida segnala l`eliminazione degli obblighi di invio della Comunicazione preventiva dei lavori al Centro Operativo di Pescara, che doveva essere inviata (mediante raccomandata), a pena di decadenza dal beneficio, prima dell`inizio dei lavori e di indicazione in fattura del costo della manodopera, e la riduzione della ritenuta al 4%, operata sui bonifici.
Per fruire della detrazione, è ora sufficiente l`indicazione, nella dichiarazione dei redditi:
- dei dati catastali dell`immobile,
- degli altri dati richiesti al fine del controllo (probabilmente il codice fiscale del beneficiario, indicazione già presente),
- degli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato, nell`ipotesi di interventi effettuati direttamente dal detentore dell`immobile,
In ogni caso, viene confermato che dovranno essere conservati ed esibiti, su richiesta degli uffici verificatori tutti gli altri documenti (che saranno indicati in un apposito provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, non ancora emanato);
- dell’obbligo di indicazione separata, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l`esecuzione degli interventi agevolati, prevista, a pena di decadenza fino al 13 maggio scorso.
In merito, si deve ritenere che il venir meno del citato obbligo operi per le fatture emesse dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del cd. ``Decreto Sviluppo”.
Con riferimento, invece, ai chiarimenti ministeriali intervenuti nel corso dell`ultimo anno, la Guida conferma che:
nell’ipotesi di esecuzione di interventi di ampliamento (con o senza demolizione dell`edificio originario), le limitazioni all’applicabilità della detrazione permangono anche in caso di interventi eseguiti nell`ambito del ``Piano casa.``
In particolare, in presenza di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, l’agevolazione compete «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell`edificio preesistente»
In relazione all`acquisto di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni, alla luce dell`ultima proroga, la Guida conferma che:
- gli interventi di recupero sul fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- il rogito di acquisto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013.
RISPARMIO ENERGETICO (detrazione del 55%)
Tra le principali novità, la conferma dell`eliminazione, dal 14 maggio 2011, dell`obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera, stabilito a pena di decadenza dal beneficio, in analogia con quanto previsto ai fini della detrazione del 36%.
In particolare la guida espone le principali novità applicative dell`agevolazione, in vigore fino al 31 dicembre 2011, relative a:
eliminazione dell`obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l`esecuzione degli interventi agevolati.
Tale semplificazione, introdotta, a livello normativo, ai fini della detrazione Irpef del 36%, e` stata estesa dall`Agenzia delle Entrate anche alla detrazione del 55%.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011 n. 124 il decreto 26 maggio 2011 del Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “la proroga del termine di entrata in vigore del sistema di tracciabilità di rifiuti (SISTRI)”.
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_ministeriale_26_maggio_2011.pdf
La data di operatività del sistema slitta dal 1 giugno al 1 settembre prossimo.
L’intesa raggiunta prevede, che il Sistri entrerà in vigore secondo le scadenze di seguito elencate:
1°settembre 2011
- le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3000 tonnellate;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi che abbiano più di 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno più di 500 dipendenti;
1° ottobre 2011
- i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
- produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 251 a 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 251 a 500 dipendenti;
1° novembre 2011
- produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 51 a 250 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m. 52/2011);
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 51 a 250 dipendenti;
1° dicembre 2011
- produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 11 a 50 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m. 52/2011);
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 11 a 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3000 tonnellate;
1° gennaio 2012
- produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m. 52/2011).
Sono, inoltre, previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del sistema.
Si segnala, inoltre, che è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=52:sub-normativa&id=419:decreto-ministeriale-18-febbraio-2011). Il provvedimento, in vigore dall’ 11 maggio, prevede da tale data la cessazione degli effetti dei precedenti decreti che hanno disciplinato il SISTRI ( il DM 17 dicembre 2009, DM 15 febbraio 2010, DM del 9 luglio 2010, DM del 28 settembre 2010 e DM 22 dicembre 2010), ad eccezione dei termini relativi alla presentazione del MUD previsto per il 30 aprile 2011 e 31 dicembre 2011 e la data di “reale operatività” come prorogata da ultimo al 31 maggio 2011 dal DM 22 dicembre 2010. Il provvedimento nasce dall’esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni fino ad ora emanate in tema di tracciabilità dei rifiuti; nonché raccogliere, nell’ottica della certezza del diritto e dell’uniformità della relativa interpretazione, tutte le disposizioni in un unico testo coordinato, raccogliendo definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni (ivi inclusi gli allegati); infine di introdurre in alcuni casi modalità operative semplificate per la trasmissione dei dati.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 il Decreto Interministeriale relativo al Quarto Conto Energia. (http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=10&datagu=2011-05-12&task=dettaglio&elementiperpagina=50&redaz=11A06083&paginadamostrare=1&tmstp=1306137154337)
Ricordiamo che il decreto stabilisce i criteri di incentivazione per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio dal 31 maggio 2011 al 31 dicembre 2016.
Per quanto riguarda nel dettaglio il testo del provvedimento, confermate in sostanza le novità contenute nell'ultima bozza.
Eliminata, innanzitutto, l'annunciata proroga del regime del Terzo conto energia fino al 31 agosto 2011.
Il nuovo decreto entrerà dunque in vigore il prossimo 1 giugno.
Il costo totale degli incentivi al fotovoltaico previsto per il periodo 2013-2016 è di 1,36 miliardi, per un obiettivo di potenza di circa 12mila megawatt (superiore, dunque, agli 8mila proposti all'inizio, ma nettamente più basso rispetto ai 23mila di cui si era parlato in un secondo momento). Confermato l'innalzamento della soglia dimensionale per i piccoli impianti da 200 kilowatt a 1 megawatt (ma per quelli a terra rimane lo “scalino” a 200 kilowatt), che consente ai piccoli produttori di energia di beneficiare di sussidi maggiori rispetto agli impianti di grande taglia.
Per quanto riguarda le tariffe, il decreto prevede una fase di transizione, compresa tra giugno 2011 e dicembre 2012, in cui gli incentivi caleranno con "scatti" progressivi.
Nuovo regime di programmazione degli incentivi ed entrata in esercizio dell'impianto
Il testo elimina ogni limite alla produzione che lascia invece il posto ad un sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo transitorio è previsto un decremento progressivo della tariffa.
Rimane confermata l'erogazione dell'incentivo dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore di rete. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione comporti una perdita economica del richiedente, si applicano misure di indennizzo.
Rimane anche la distinzione dei premi in funzione della dimensione degli impianti (piccoli e grandi impianti).
Premi per uso efficiente dell'energia e per applicazioni specifiche
Previsti incrementi fino al 30% della tariffa per uso efficiente dell'energia; fissato a 5 centesimi di euro/kWh il premio aggiuntivo per gli impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.
Nuovi requisiti richiesti per i produttori
Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere la seguente ulteriore documentazione:
- certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
- certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
- certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e inverter rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.
L’INAIL ha pubblicato sul suo sito Internet, un manuale sulla Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro – correlato ad uso gratuito delle aziende (http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/index.asp) al fine di assisterle ed agevolarle nella predisposizione del medesimo documento.
Si legge nelle premesse che, l’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituito dal Decreto legislativo 81/2008 e smi, ha specificatamente individuato lo stress da lavoro correlato come uno dei rischi oggetto sia di valutazione sia di una conseguente adeguata gestione dello stesso.
In tale ottica il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’ex Ispesl, attraverso una fitta rete di collaborazioni internazionali e nazionali ha condotto specifiche attività di ricerca approdate alla scelta di un percorso metodologico che si basa sul Modello Management Standards predisposto dall’Health and Safety Executive (HSE) ed è il risultato di un processo che ha coinvolto più di 75 aziende afferenti a diversi settori produttivi e oltre 6300 lavoratori.
L’obiettivo è quello di fornire un percorso sistematico, frutto di un lungo processo di ricerca, che permetta al datore di lavoro ed alle figure della prevenzione presenti in azienda, di gestire il rischi da stress da lavoro correlato, passo dopo passo, al pari di altri rischi previsti dalla vigente normativa, nell’ottica della semplicità, ma al tempo stesso, del rigore metodologico caratteri stato dall’utilizzo di strumenti validati.
E’ quindi possibile per le aziende registrarsi gratuitamente nel portale INAIL ed utilizzare i software ivi contenuti che permettono l’inserimento e l’elaborazione dei dati raccolti e inseriti.
I software, producono report finali, che illustrano i risultati della valutazione, i punti di forza e criticità e propongono suggerimenti utili alla gestione del problema, da inserire nel documento di valutazione dei rischi.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 il Decreto Interministeriale relativo al Quarto Conto Energia. (http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=10&datagu=2011-05-12&task=dettaglio&elementiperpagina=50&redaz=11A06083&paginadamostrare=1&tmstp=1306137154337)
Ricordiamo che il decreto stabilisce i criteri di incentivazione per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio dal 31 maggio 2011 al 31 dicembre 2016.
Per quanto riguarda nel dettaglio il testo del provvedimento, confermate in sostanza le novità contenute nell'ultima bozza.
Eliminata, innanzitutto, l'annunciata proroga del regime del Terzo conto energia fino al 31 agosto 2011.
Il nuovo decreto entrerà dunque in vigore il prossimo 1 giugno.
Il costo totale degli incentivi al fotovoltaico previsto per il periodo 2013-2016 è di 1,36 miliardi, per un obiettivo di potenza di circa 12mila megawatt (superiore, dunque, agli 8mila proposti all'inizio, ma nettamente più basso rispetto ai 23mila di cui si era parlato in un secondo momento). Confermato l'innalzamento della soglia dimensionale per i piccoli impianti da 200 kilowatt a 1 megawatt (ma per quelli a terra rimane lo “scalino” a 200 kilowatt), che consente ai piccoli produttori di energia di beneficiare di sussidi maggiori rispetto agli impianti di grande taglia.
Per quanto riguarda le tariffe, il decreto prevede una fase di transizione, compresa tra giugno 2011 e dicembre 2012, in cui gli incentivi caleranno con "scatti" progressivi.
Nuovo regime di programmazione degli incentivi ed entrata in esercizio dell'impianto
Il testo elimina ogni limite alla produzione che lascia invece il posto ad un sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo transitorio è previsto un decremento progressivo della tariffa.
Rimane confermata l'erogazione dell'incentivo dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore di rete. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione comporti una perdita economica del richiedente, si applicano misure di indennizzo.
Rimane anche la distinzione dei premi in funzione della dimensione degli impianti (piccoli e grandi impianti).
Premi per uso efficiente dell'energia e per applicazioni specifiche
Previsti incrementi fino al 30% della tariffa per uso efficiente dell'energia; fissato a 5 centesimi di euro/kWh il premio aggiuntivo per gli impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.
Nuovi requisiti richiesti per i produttori
Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere la seguente ulteriore documentazione:
- certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
- certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
- certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e inverter rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.
Si segnala che sul S.O. n. 81 alla GURI n. 71 del 28 marzo è stato pubblicato il decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 di attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Si illustrano di seguito i contenuti più salienti della norma.
Semplificazione delle procedure per l’autorizzazione
la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
L’attività è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:
a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del presente decreto;
b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero
c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11.
Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.
Con successivo decreto sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.
Biometano
-Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
-Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
Energia geotermica
Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale:
1. sono di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW”.
2. sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.”.
Impianti solari fotovoltaici
Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Questi limiti non si applicano:
- ai terreni abbandonati da almeno cinque anni
- agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011.
L’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;
Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione, il GSE rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta.
Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.
Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale.
Riordino oneri economici e finanziari
Entro il 31 dicembre 2012 si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il riordino è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;
b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;
c) rendere efficiente l’intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, contrastando attività speculative nelle diverse fasi di autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi;
d) prevedere la possibilità di diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell’effetto scala;
e) coordinare gli oneri per l’assegnazione degli incentivi, ai fini dell’autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti;
f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all’emanazione di un’apposita normativa regionale;
g) definire i casi in cui l’acquisizione del nulla osta minerario può essere sostituito da dichiarazione del progettista circa l’insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate;
h) definire le modalità e le garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dell’impianto.
Certificazione energetica degli edifici
Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.».
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’allegato 2.
Misure in materia di efficienza energetica
1. In vista dell’esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica, anche nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, l’ENEA avvia ed effettua le attività in esso previste e in particolare:
a) ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:
i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL;
ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;
iii. illuminazione efficiente con particolare riguardo all’illuminazione pubblica a LED e al terziario;
iv. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale;
v. misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica;
vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico;
vii. recuperi di energia.
viii. apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; l’ENEA sviluppa procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l'applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette;
b) provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo.
Portale informativo
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell’evoluzione normativa, in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica, un portale informatico recante:
a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalità di accesso;
b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;
d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;
e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il GSE può stipulare accordi con le autorità locali e regionali per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attività di cui all’articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.
Qualificazione degli installatori
La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.
Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.
Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.
Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell’allegato 4.
I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.
Riordino incentivi
Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.
Costituiscono ulteriori principi generali dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento.
Pubblicato sulla G.U. n. 302 del 28/12/2010 il D. Min. Ambiente, Territorio, Mare del 22/12/2010, recante modifiche ed integrazioni al D.M. 17/12/2009, recante l'istituzione del SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il decreto opera il differimento dei termini previsti all'art. 12 del D.M. 17/12/2009, di seguito illustrati.
Comunicazione dati da parte dei soggetti tenuti alla presentazione del MUD
Il comma 1 del citato art. 12 prevedeva, entro il 31/12/2010, per i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti tenuti alla presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) la comunicazione al SISTRI di determinate informazioni indicate al medesimo comma 1.
Detto termine viene ora differito, prevedendo le seguenti due date:
- 30/04/2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010;
- 31/12/2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011.
Registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti
Il termine fino al quale i soggetti interessati saranno tenuti agli adempimenti inerenti il Registro di carico e scarico ed il Formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D. Leg.vo 152/2006 è prorogato ulteriormente dal 31/12/2010 (proroga già operata dal D.M. 28/09/2010) al 31/05/2011.
Si ricorda che il recente D. Leg.vo 205/2010 ha definito il regime sanzionatorio del Sistri, operativo dal 01/01/2011.
E' stato approvata mercoledì 30 novembre in Consiglio dei Ministri la bozza di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva comunitaria 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili al 2020, che fissa i criteri generali per il miglioramento dell’efficienza energetica e la commercializzazione delle tecnologie decentrate sfruttando le risorse locali e abbattendo i costi di trasporto.
Un provvedimento normativo atteso, vista la scadenza naturale fissata al prossimo 5 dicembre, in sede comunitaria, per recepire la direttiva in forza della quale ogni stato membro deve adeguare la propria legislazione interna.
Il decreto ribadisce l’obiettivo del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo entro il 2020, specificando che sempre al 2020 “la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti”.
Tra le novità contenute nella bozza dei 39 articoli e dei quattro allegati tecnici in cui si articola il decreto legislativo, anche la revisione del meccanismo degli incentivi, una maggiore semplificazione amministrativa e nuovi obblighi di efficienza energetica per gli edifici. Una prima modifica riguarda la denuncia di inizio attività di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Secondo quanto disposto in bozza dall’articolo 6: “Per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti […] la denuncia di inizio attività è sostituita dalla denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabili – DIRE”.
Una procedura che si applica agli impianti fino ad oggi assoggettati a DIA edilizia e a quelli fino ad 1 MW di potenza che le Regioni e le Province autonome individueranno nell’esercizio della loro potestà legislativa che prevede procedure più snelle per l’acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale.
Anche per ciò che riguarda gli edifici di nuova costruzione il legislatore ha previsto l’obbligo “di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti […] per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento” la cui inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
L'Autorità per l'energia ha pubblicato la delibera ARG/elt 181/10 contenente le modalità attuative del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2010 n. sugli incentivi al solare fotovoltaico (Terzo Conto Energia).
La delibera in questione, ARG/elt 181/10, indica:
- le modalità per la richiesta e la realizzazione della connessione alla rete elettrica,
- le regole per la misura dell'energia immessa in rete,
- le condizioni per accedere alla tariffa incentivante e alla maggiorazione,
- le condizioni e le modalità per l'accesso al premio,
- le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio,
- le modalità per effettuare le verifiche e il monitoraggio tecnologico.
Ai fini del monitoraggio, i soggetti responsabili degli impianti dovranno trasmettere al Gestore dei servizi energetici (GSE), insieme alla richiesta dell'incentivo, il consuntivo del costo totale dell'impianto, suddiviso nelle tre voci: "fornitura moduli", "fornitura inverter" e "resto della fornitura, installazione e progettazione".
Inoltre, dovranno essere inviati al GSE, con frequenza annuale per l'intera durata degli incentivi, i dati sugli interventi di manutenzione straordinaria.
In allegato la delibera dell'Autorità e il relativo allegato.
Sono state approvate in data 17 novembre scorso dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro “Le indicazioni della Commissione Consultiva per la valutazione dello stress per la valutazione del rischio stress lavoro correlato” (art. 6, comma 8, lett. mquater, d.lgs. n. 81/20028).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 novembre u.s. ha reso noto il documento tramite Lettera Circolare che si allega.
Il documento contiene le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato con l’obiettivo di superare le difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, resa definitivamente obbligatoria dall’art. 28 del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro. Il 31 dicembre 2010 è la data di decorrenza di tale obbligo a partire dalla quale i datori di lavoro dovranno dare avvio all’adeguamento della valutazione secondo quanto prescritto.
La finalità del documento è quello di indirizzare le attività dei datori di lavoro, loro consulenti e organi di vigilanza sul percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, come parte integrante della valutazione dei rischi e delineare un protocollo che possa essere gestito dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo (ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.)
Il modello introdotto si articola in due fasi progressive:
1. una necessaria di valutazione preliminare che consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili afferenti a fattori di contesto o di contenuto del lavoro quali ad esempio gli indici infortunistici; le assenze per malattia; il turnover; l’entità dei procedimenti e delle sanzioni; le segnalazioni del medico competente. Tale attività viene fatta attraverso liste di controllo gestite direttamente dal datore di lavoro, con il supporto dei suoi ausiliari.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi.
2. una valutazione approfondita eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. Quest’ultima, a differenza della precedente, si basa sulla valutazione della percezione soggettiva delle proprie condizioni di lavoro da parte dei lavoratori e richiede il ricorso a strumenti di investigazione adeguati quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, che consentano di capire la posizione dei lavoratori rispetto ai quei fattori prima valutati solo oggettivamente.
In relazione alla seconda fase di valutazione vengono fornite differenziate indicazioni in relazione alla dimensione aziendale:
• Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori;
• Nelle aziende fino a cinque lavoratori è possibile una generale semplificazione di tale fase prevedendo direttamente l’utilizzo di semplici riunioni informali con i lavoratori interessati.
Infine, il documento nella sua parte finale fa salve le valutazioni del rischio da stress-lavoro correlato effettuate coerentemente ai contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, salvo aggiornamenti della stessa valutazione - in base a quanto prescritto - nelle ipotesi previste dal Testo Unico in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008).
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia.
Negli ultimi anni la normativa in materia è stata più volte modificata.
I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.
Per esempio:
■ è stato introdotto l.obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d.imposta);
■ è stata fissata una ripartizione unica, in cinque rate annuali di pari importo, del totale della spesa sostenuta;
■ è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
Nella guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
In sintesi:
■ la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell.intervento eseguito;
■ l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge
nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea;
■ non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate;
■ i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese
sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);
■ è previsto l.esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l.installazione di pannelli solari;
■ dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori;
■ per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni, mentre solo per l.anno 2007 c.era l.obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali).
Il 2° rapporto Saienergia elaborato dal Cresme ha inoltre evidenziato che, le detrazioni fiscali, costano allo Stato circa 1,7 miliardi di euro all’anno e che la strada per mantenere gli incentivi, alleggerendone l’onere, potrebbe essere quella di renderli più selettivi, graduando l’entità in base al maggiore o minore risparmio energetico ottenibile.
A tal proposito, il Ministero dell’Economia e quello allo Sviluppo Economico, stanno lavorando in questi giorni per prorogare la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 12/08/2010, Supplemento Straordinario n. 1, è stata pubblicata la Delib. G.R. 01/07/2010, n. 25/40, che reca «Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib.G.R. n.10/3 del 12.3.2010. Riapprovazione Linee Guida».
Il documento dunque approva nuovamente, con delle rettifiche, le Linee Guida in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, già emanate in precedenza con la Delib. G.R.n. 10/3 del 12/03/2010, in attuazione dell'art. 6 della L.R. 3/2009.
Novità nella nuova versione delle Linee Guida
L'applicazione delle disposizioni contenute nella citata Delib. G.R.n. 10/3 del 12/03/2010 ha evidenziato, per talune fattispecie, alcuni dubbi interpretativi, in particolare riguardo al criterio di priorità, rimosso nella nuova versione delle Linee Guida, che veniva attribuito alle istanze presentate da operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che garantissero la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovando anche il possesso di idonea capacità economico-gestionale ed imprenditoriale.
Ulteriori dubbi applicativi, affrontati dalla nuova versione delle Linee Guida, riguardavano inoltre il regime giuridico delle autorizzazioni con riferimento alla ripartizione delle competenze per tutte le tipologie di impianti, a seconda della potenza installata, con individuazione degli Enti competenti sul procedimento autorizzatorio, nonché le definizioni di «efficienza energetica», di «opere connesse» e di «serra fotovoltaica effettiva», la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione unica e le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), relative alla installazione di impianti eolici, in corso alla data di adozione della Delib. G.R.n. 10/3 del 12/03/2010 predetta e alle istanze presentate successivamente alla stessa.
Quanto all'avvio del procedimento, è stato previsto di aumentare a 30 giorni il termine previsto dall'art. 6 delle Linee Guida entro il quale l'Amministrazione procedente verifica l'esattezza e la completezza della documentazione di cui al precedente art. 5 e, in tal caso, comunica al richiedente l'avvio del procedimento, che decorre dalla data del timbro di protocollo dell'Amministrazione procedente impressa sulla domanda stessa.
Sono stati infine soppressi i commi 3 e 4 dell'art. 12 delle Linee Guida. Il comma 3 disponeva nel primo periodo di attuazione, al fine di consentire la verifica preliminare delle istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica il cui procedimento non fosse ancora stato concluso, la non applicazione dei termini di cui all’art. 6 comma 4 (integrazione della documentazione) e di cui all’art. 7, comma 2 (già trattato). Il comma 4 disponeva invece a pena di improcedibilità che le istanze, presentate prima della pubblicazione delle linee guida, dovessero essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni in esse indicate entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore.
Decreto del Ministero dell’Ambiente che prevede il differimento di due termini riguardanti l’operatività del Sistri (sistema informatico sulla tracciabilità dei rifiuti).
Le nuove disposizioni entreranno in vigore immediatamente.
Viene infatti prorogata al 30/11 la fase di completamento della procedura di ritiro dei dispositivi elettronici (inizialmente prevista per il 12/9), mentre è stato stabilito che è possibile tenere fino al 31/12 (e non più fino al 1/11) i registri di carico e scarico ed i formulari unitamente al Sistri al fine di verificare la piena operatività del sistema.
In sostanza, riguardo a tale ultimo aspetto, è stato stabilito che dal 1/10 fino al 31/12 sarà operativa la fase sperimentale (quindi 60 giorni di fase sperimentale e non più 30 giorni considerata la scadenza iniziale del 1/11), che permetterà la convivenza del vecchio sistema cartaceo con le nuove tecnologie, al fine di offrire la possibilità alle imprese di dotarsi delle chiavette Usb e delle black box, in distribuzione sia presso le Camere di commercio sia presso le sezioni regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali
Da gennaio 2011 entrerà a regime il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
È all'esame delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, per il parere al Governo, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti .
Lo Schema, introduce una serie di novità per una nuova fase di gestione dei rifiuti allo scopo di dare concreta attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità nella gestione dei rifiuti, nonché ad incentivare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi livelli di qualità ambientali.
Il documento dovrà in seguito tornare al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre scorso Serie Generale n. 219, le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il provvedimento, disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da tempo atteso dagli operatori del settore, applicabile a livello nazionale, consentirà di superare l’attuale frammentazione normativa.
Le Linee Guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 3 ottobre 2010. Le Regioni e gli Enti Locali, ad oggi competenti per il rilascio delle autorizzazioni, dovranno adeguare le proprie norme alle Linee guida entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 199 del 26 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n, 139 recante "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Con il provvedimento in argomento viene precisato che sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco riportato nell'allegato I che contiene 39 tipologie.Con tale Decreto vengono snellite una serie di attività, attribuendo in capo all'amministrazione locale un parere preventivo sugli interventi. L'elenco degli interventi "di lieve entità" è contenuto nell'allegato al Decreto. Rientrano tra gli interventi di lieve entità 39 tipologie di lavori contenute nell’Allegato 1, come incremento volumetrico non superiore al 10%, demolizione e ricostruzione nel rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni, aperture di porte e finestre, interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o terrazze e loro chiusura attraverso infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
Procedure più snelle anche per interventi sulle coperture degli edifici esistenti, installazione di tende da sole, adeguamento alla normativa antisismica, realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, porticati, chioschi, volumi tecnici, recinzioni, installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a 25 metri quadri e abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso di procedimento semplificato, per la relazione paesaggistica deve essere utilizzato un modello di scheda di cui al comma 2 dell'articolo 2, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato deve attestare, altresì. la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. L'autorizzazione paesaggistica semplificata e' immediatamente efficace ed e' valida 5 anni.
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione semplificata deve essere corredata dalla relazione paesaggisti cadi un tecnico abilitato, indicante lo stato dell'area interessata e la compatibilità con i valori paesaggistici.
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'amministrazione competente effettua accertamenti e valutazioni entro 30 giorni. In caso di parere negativo il procedimento può essere concluso in anticipo. In caso di valutazione negativa l’interessato ha a disposizione 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Se la domanda viene rigettata è possibile chiedere una pronuncia del soprintendente, che si esprime nell’arco di 30 giorni. In caso di valutazione positiva l'amministrazione competente entro 30 giorni trasmette alla Soprintendenza una proposta di accoglimento della domanda. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, il parere vincolante viene espresso in 25 giorni. Se il parere vincolante non viene espresso nei termini previsti, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione nei 5 giorni successivi senza indire la Conferenza di Servizi. Il regolamento è immediatamente applicabile nelle regioni a statuto ordinario. Dal momento che le disposizioni sono attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno a disposizione 180 giorni per adottare le norme utili a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata. I tempi ristretti e la carenza di personale preoccupano i soprintendenti, secondo i quali la semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche per i piccoli interventi, che talvolta generano un impatto significativo, potrebbe tradursi in controlli sommari.
Il decreto del 20 luglio 2010 n. 1820/DecA/73 contiene la circolare esplicativa in materia di Serre fotovoltaiche effettive, in attuazione della Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 avente per oggetto “competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib. G.R. n. 10/3 del 12/03/2010. Riapprovazione linee guida” . Brevemente indichiamo i contenuti fondamentali della circolare.
Anzitutto nel decreto vengono indicati i requisiti per poter qualificare la serra fotovoltaica effettiva, che sono:
- Qualifica di imprenditore agricolo
- Capacità agricola adeguata
- Livello di illuminamento pari o superiore al 75%.
Viene, inoltre, stabilita la competenza dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura quale Amministrazione procedente per il rilascio dell’autorizzazione unica e vengono indicati tempi e procedure per convalidare o recuperare le pratiche pregresse già inoltrate ad altre amministrazioni.
Si segnala che è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decretolegge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A08554) (GU n. 161 del 13-7-2010 ).
Il provvedimento di modifica, in vigore dal 14 luglio 2010, proroga al 1° ottobre 2010 il termine "unificato" di operatività del Sistri per tutti i soggetti obbligati. In calce alla Circolare si riporta una tabella esemplificativa dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI.
Viene inoltre inserita la proroga al 12 settembre 2010 per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box: il termine era infatti scaduto il 12 giugno 2010.
Mediante soppressione della scadenza prevista all’Allegato IB del DM 17 dicembre 2009, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all’installazione delle black box per le attività di Autoriparazione iscritte al Registro imprese di cui alla Legge 122/92, sezione elettrauto. A decorrere dall’anno 2011 vengono previsti due momenti formativi propedeutici all’installazione. Per le attività già autorizzate e che hanno già frequentato il corso di formazione viene previsto un ulteriore corso di formazione, secondo una programmazione che verrà messa a disposizione nel Portale SISTRI.
Modifiche al DM 17 dicembre 2009:
Art. 1 comma 5: Gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 dovranno dotarsi di apparecchiature di videosorveglianza. Si ricorda che l'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del Sistri. I relativi oneri sono a carico del Sistri.
Art 3 comma 11: Viene precisato che i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Art. 5 comma 9: Viene aggiunto che in caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia di rifiuti dell’Elenco verde del Reg. 1013/2006, il produttore inserisce nel sistema, in formato PDF, le informazioni dell’Allegato VII del suddetto Regolamento.
Art. 5 comma 13: Viene precisato che in caso di rifiuti non accettati dall’impianto di destinazione ed inviati direttamente ad un altro impianto di destinazione, il produttore deve annotare sul registro i dati del carico non accettato e aprire una nuova scheda area movimentazione.
Art. 5 commi 6 e 7: i termini per l’apertura della scheda area movimentazione per il produttore di rifiuti (almeno 4 ore prima in caso di rifiuti pericolosi) e per il trasportatore (almeno 2 ore prima della movimentazione in caso di rifiuti pericolosi ) non si applicano alle attività di microraccolta di rifiuti.
Art. 6 comma 4: Viene precisato che anche nel caso di mancanza di copertura di rete di trasmissione dei dati si applica la procedura alternativa per cui la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
Allegato II (contributi): Viene inserita una ulteriore tabella dei contributi ridotti rispetto all’attuale, applicabile ad enti ed imprese, imprenditori agricoli di piccole dimensioni (fino a 10 dipendenti) e con una produzione di rifiuto pericolosi annua fino a massimo di 400 kg. In caso di soggetti rientranti in questa casistica, già iscritti e che hanno già versato il contributo prima del 14 luglio 2010, è prevista una procedura di conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. Tale procedura di conguaglio si applica anche nel caso in cui i soggetti per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto. La procedura per la richiesta di conguaglio andrà presentata secondo un format, reso disponibile sul portale SISTRI, mediante posta elettronica o fax. Vengono inoltre ufficializzati i nuovi riferimenti bancari ai fini del pagamento dei contributi.
Art. 7 comma 1, comma 1 bis: Vengono inserite specifiche sulla modalità di gestione delle schede SISTRI da parte delle Organizzazioni di categoria delegate dalle aziende. Vengono inoltre modificate alcune tipologie di imprese che possono delegare per la gestione delle Schede SISTRI, le Organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. In particolare:
• Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi (in luogo delle previgenti 2 tonn) , ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile,
• i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi (in luogo delle previgenti 10 tonn);
• i soggetti che rientrano nel III gruppo (adesione su base volontaria)
Vengono inserite precisazioni in merito al calcolo del numero di dipendenti di ciascuna U.L. da fornire al momento dell’iscrizione (punto 2.3 dei moduli di iscrizione). Viene prevista la possibilità di effettuare una dichiarazione a SISTRI per attestare una variazione del numero di dipendenti rispetto all’anno precedente che va ad incidere sull’importo del contributo annuale dovuto.
Infine, ai fini dell’applicazione del SISTRI vengono inserite le definizioni di: dipendenti, circuito organizzato di raccolta, associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L133 del 31 maggio 2010, il Regolamento (UE) N. 453/2010 del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Il provvedimento, in vigore dal 21 giugno u.s., introduce una serie di modifiche al Reg. REACH con relative scadenze al fine di adeguare l’attuale allegato II ai criteri di classificazione armonizzata e prescrizioni contenute nel Reg. 1272/2008 (Reg. CLP).
Si evidenzia, in particolare, che:
• A decorrere dal 1 dicembre 2010 l’allegato II del Reg. REACH viene sostituito dall’allegato I al Reg. 453/2010 – Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.
• A decorrere dal 15 giugno 2010 l’allegato II del Reg. REACH è sostituito dall’allegato II del Reg. 453/2010- Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.
Come indicato all’art. 2 del nuovo Regolamento è previsto dunque un periodo di transizione, variabile a seconda che si tratti di sostanze o di miscele, durante il quale potranno coesistere Schede Dati di Sicurezza in formati differenti, coerentemente con il fatto che la classificazione e l’etichettatura siano effettuate secondo la Direttiva 67/548/CEE (sostanze pericolose), la Direttiva 1999/45/CE (preparati pericolosi), o il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Inoltre, il provvedimento all’art. 2 paragrafo 6 detta indicazioni per il periodo precedente all’entrata in vigore dei nuovi allegati, specificando che:
• Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, per le quali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate secondo il Reg. CLP, NON è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con quella conforme alle prescrizioni dell’allegato I del Reg. 453/2010 prima del 1 dicembre 2012.
• Per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 per le quali non vi è l’obbligo di essere rietichettate e reimballate, NON è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato II prima del 1 giugno 2017.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 Maggio u.s. è stato pubblicato il D.L. 72/2010 (Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2) contenente la proroga del Mud (Modello Unico dichiarazione ambientale) al 30 giugno 2010.
Diventa quindi ufficiale la proroga sulla scadenza della presentazione del Modello relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009.
Sul sito telematico di Unioncamere www.unioncamere.gov.it sono disponibili e scaricabili il programma per il Mud 2010, abbinato al programma di controllo. Entrambi i sistemi sono visibili all’interno della sezione “ambiente” del sito.
Si sottolinea che ancora non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la proroga al 30 Giugno per il termine dell’adempimento (scaduto lo scorso 30 Aprile).
Nell’avvio, invece, delle operazioni tecniche si evidenzia che il Mud 2010 ripropone il modello cartaceo del 2002 implementato dalle indicazioni telematiche per lo smaltimento dei Raee.
Con il modello ufficialmente e definitivamente corretto le aziende hanno ora 45 giorni di tempo per evitare di incorrere nelle sanzioni da ritardato adempimento.
Con decreto del Consiglio dei Ministri n. 91 del 30 aprile 2010 è stato approvato il provvedimento d'urgenza con cui si dispone la proroga al 30 giugno p.v. per la presentazione delle dichiarazioni MUD 2010.
Il D.P.C.M. 27 aprile 2010, pubblicato in GU a due giorni dalla scadenza dell'adempimento, introduce un Modello sostitutivo del precedente (allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008) mai utilizzato dalle imprese a seguito della proroga intervenuta con il D.L. 208/2008.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale emanato articola la comunicazione in 4 capitoli:
capitolo 1- rifiuti
capitolo 2 - veicoli fuori uso
capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
capitolo 4 - emissioni
Negli allegati sono contenute le istruzioni per la compilazione per i primi 2 capitoli, l'elenco dei codici CER (allegato 2), il modulo relativo ai dati identificativi della dichiarazione (allegato 3), la definizione dei tracciati records per la presentazione mediante supporto magnetico per il capitolo 1 - rifiuti (allegato 4) e per il capitolo 2 - veicoli fuori uso (allegato 7), gli annessi I e II alla Convenzione di Basilea (allegato 5), il modulo riepilogativo per la presentazione su supporto informatico della dichiarazione di cui al capitolo 1 (allegato 6) e al capitolo 2 (allegato 8).
Per gli ultimi due capitoli (3-AEE/RAEE, 4-emissioni) il modello individua la sola trasmissione dei dati tramite via telematica ai siti: www.registroaee.it e www.eprtr.it
Risulta attualmente mancante la modulistica da utilizzare così come la piattaforma informatica per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Pertanto, in merito all'applicazione del D.P.C.M. del 27 aprile 2010 sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti anche alla luce del testo del D.L. appena approvato.
Il D.Lgs. 35/2010 attua quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE in merito alla previsione di un regime comune che contempla tutti gli aspetti relativi al trasporto merci pericolose, comprensivo di trasporto su strada, ferroviario e mediante vie interne navigabili, imponendo l’adeguamento alla nuova regolamentazione Adr (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e s.m.i.), Rid (Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura nell’appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia – Confin – conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999 e s.m.i.) e Adn (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio del 2000 e s.m.i.) - edizione 2009.
Si applica al trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o per via interna navigabile, sia all’interno del territorio nazionale che tra Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
La conformità alle disposizioni stabilite dai predetti Accordi si applica anche al trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale e i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea.
Il provvedimento non si applica al trasporto effettuato mediante mezzi delle forze armate, unità navali adibite alla navigazione marittime che si estendono nelle vie navigabili interne, ovvero navi in servizio governativo non commerciale; traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabili interna o di un porto; all’interno del perimetro di un’area chiusa.
Si dispone che i trasporti di merci pericolose sono autorizzati – salvo deroghe - nel rispetto degli accordi Adr (trasporto su strada), Rid (ferrovia) e Adn (via navigabile interna), rimandando agli allegati previsti nei suddetti accordi (Allegati A e B dell’ADR, allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, allegati al RDN) per l’elenco delle sostanze pericolose, le indicazioni per il divieto al trasporto, le condizioni da applicare qualora il trasporto sia autorizzato.
Inoltre, tramite modifica diretta all’art. 168 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), all’art. 35 del DPR 753/1980, relativamente al trasporto su strada e ferroviario di materiali pericolosi, vengono introdotte:
• la previsione di Decreti ministeriali per prescrivere misure più rigorose rispetto a quelle previste negli Accordi, esclusivamente per motivi di sicurezza durante il trasporto;
• la previsione di Decreti ministeriali per classificare merci pericolose, materie e oggetti non compresi negli allegati agli Accordi che possono essere considerati assimilabili, comprese le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci possono essere ammesse al trasporto e l’eventuale obbligo di autorizzazione del singolo trasporto, criteri e modalità;
• deroghe speciali al divieto di trasporto sul territorio nazionale di merci pericolose o effettuate in condizioni diverse dalle disposizioni vigenti, tramite la possibilità da parte del Ministero dei Trasporti di rilasciare autorizzazioni individuali;
• previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, la previsione di deroghe alle disposizioni vigenti in caso di a) trasporto nazionale di piccole quantità di merce b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanza;
• l’apparato sanzionatorio.
Infine, per quanto riguarda il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose si fa riferimento alle disposizioni contenute negli Accordi di riferimento.
Stesse tipologia di disposizioni sono introdotte per il trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose, le quali si applicheranno a decorrere dal 1 luglio 2011.
Si dispone in aggiunta che non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale le disposizione relative all’uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente degli allegati all’ADR, RID, ADN.
Contestualmente all’entrata in vigore sono stati abrogati – ove incompatibili - il Dm 4 settembre 1996 sul trasporto stradale (modificato anche il D.Lgs 285/92, Codice della strada), il D.Lgs 41/1999 sul trasporto ferroviario e il D.Lgs 40/2000 relativo ai consulenti per la sicurezza.
Il giorno dopo la pubblicazione del D.Lgs. 35/2010, è stato pubblicato il primo provvedimento di attuazione dello stesso (art. 10, comma 1) ossia il dm 18 febbraio 2010 “Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, in attuazione dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35”.
Il provvedimento si inserisce tra le norme transitorie aggiuntive di interesse nazionale previste dall’allegato I della Direttiva 2008/68/Ce per quanto riguarda autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997.
La Legge 25 febbraio 2010 n. 36 disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue va a modificare il primo periodo del comma 5 dell’art. 137 del D.Lgs. 152/2006 recante Sanzioni Penali.
In particolare la modifica interviene nella condotta penalmente rilevante per gli scarichi di acque reflue industriali autorizzate, limitandola alle sostanze di cui alla Tabella 5 allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 nei casi in cui eccedano i valori i valori indicati rispettivamente dalla tabella 3 (per gli scarichi nei corpi idrici), i valori indicati dalla tabella 4 (per gli scarichi sul suolo) del medesimo allegato, i valori limite fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti.
Pertanto in caso di superamento dei limiti dello scarico delle sostanze di seguito riportate la sanzione prevista è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.”.
Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistente, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno, sostanze classificate contemporaneamente “cargerogeno” (R45) e pericolose per l’ambiente acquatico (R 50 e 51/53) ai sensi del Dlgs. 52/97 e smi.
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27-3-2010 della Legge 22 marzo 2010, n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori”.
La legge n. 41/2010 di conversione del cd. “decreto salva Alcoa” (DL 25 gennaio 2003, n. 3) contiene una estensione temporale per l'accesso alle tariffe 2010 previste dall’attuale meccanismo del Conto energia per il fotovoltaico.
L’articolo 2-sexies della legge 41/2010 prevede, infatti, che vengano riconosciute le attuali tariffe incentivanti “a tutti i soggetti … che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell’impianto di produzione entro l’ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010”.
Per individuare quale potrà essere “l’ultima data utile”, occorre affidarsi al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) pubblicato dall’Autorità pr l’Energia con Delibera ARG/elt/99/08, che detta le tempistiche e le modalità di connessione alla rete elettrica degli impianti. Le procedure di connessione sono regolate da precise scadenze temporali e da obblighi informativi reciproci, che governano il rapporto tra i soggetti richiedenti, il GSE e le aziende di distribuzione dell'energia elettrica.
La questione dell’ultima “data utile” è complicata dal fatto che il tempo massimo di realizzazione della connessione varia a seconda che si tratti di “lavori semplici” oppure di “lavori complessi”, così come individuati dal TICA.
Ai sensi del TICA, la data da considerare “utile” per poter consentire la realizzazione della connessione stessa entro il 31 dicembre 2010, in base al tempo di realizzazione della connessione, indicato nel preventivo di connessione, è individuabile nella data di ricevimento da parte del gestore di rete della comunicazione del completamento dei lavori sul punto di connessione.
Sembrerebbe, quindi, che possano beneficiare del regime incentivante previsto fino al 31 dicembre 2010, gli impianti realizzati entro tale data anche se non ancora connessi, purché l'operatore abbia completato i lavori sul punto di connessione e, soprattutto, fatto pervenire al gestore di rete la relativa comunicazione in una data che consentirebbe al gestore di rete di realizzare la connessione entro il 31 dicembre 2010, in base al termine massimo di realizzazione indicato nel preventivo di connessione, ciò anche a prescindere da eventuali ritardi addebitabili al gestore.
Inoltre, a decorrere dal giorno 11 gennaio 2010 il GSE ha adottato una nuova procedura di formalizzazione e sottoscrizione delle Convenzioni in Conto Energia al fine di agevolare ulteriormente l’iter burocratico di concessione dell’incentivo come previsto ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007.
A tale fine si presentano di seguito le attività che il Soggetto Responsabile (SR) dell’impianto è chiamato a compiere per la stipula della convenzione a partire dal 11 gennaio 2010, in relazione alle modifiche apportate al processo:
- accesso alla sezione “Convenzioni” del portale dedicato alla richiesta degli incentivi (https://applicazioni.gse.it) utilizzando username e password in proprio possesso;
- selezione dell’impianto per cui si sta richiedendo l’attivazione della convenzione, utilizzando l’apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell’incentivo non fossero stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica o i riferimenti bancari del SR, l’applicazione consentirà di farlo);
- consultazione del testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale per l’erogazione dell’incentivo, relativa all’impianto selezionato (dopo aver cliccato sul tasto “Dettagli”);
- accettazione del contenuto della convenzione:
- nel caso in cui non si rilevassero delle anomalie deve selezionare l’opzione “SI” presente a fine schermate e premere il tasto “Conferma”;
- nel caso in cui si rilevassero delle anomalie o si volessero presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, il SR deve selezionare l’opzione “NO” presente a fine schermata e premere il tasto “Conferma”. In tale modo si aprirà un’apposita scheda che consentirà al SR di segnalare le difformità o anomalie rilevate; solo dopo la comunicazione da parte del GSE dell’avvenuta risoluzione delle anomalie il SR potrà passare all’attività di cui al punto 4.1;
- stampa e sottoscrizione della “Dichiarazione di accettazione” della convenzione (tale dichiarazione sostituisce la precedente procedura che prevedeva la stampa e la sottoscrizione dell’intera convenzione da parte del SR);
- invio al GSE della Dichiarazione di accettazione sottoscritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza della fotocopia del documento del SR la convenzione non verrà attivata) all’ indirizzo:
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale M. Pilsudski 92
00197 – Roma
riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti fotovoltaici - Dichiarazione di accettazione della convenzione – n. pratica/impianto _________” (inserire il numero presente sulla Comunicazione della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico).
A seguito della ricezione della suddetta documentazione il GSE procederà all’attivazione della convenzione e renderà disponibile al SR, nella sezione "Convenzioni" del portale, la copia in formato elettronico con firma digitalizzata del proprio legale rappresentante.
Si segnala che per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero verde del GSE 800.89.69.79 o inviare una e-mail all'indirizzo chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
Si rimane in attesa dell’emanazione del NUOVO DECRETO sul CONTO ENERGIA in via di valutazione presso la Conferenza Stato-Regioni non appena questa si srà riorganizzata dopo le recenti Elezioni Regionali.
Il provvedimento conferma tutte le proroghe "ambientali" previste all’art. 8 e 9 dal D.L. 194/2009, in vigore dal 30 dicembre 2009, relative a:
• tariffa rifiuti (slittamento del passaggio Tarsu/Tia) – il passaggio dalla Tarsu alla Tia da parte dei Comuni prorogato fino al 30 giugno 2010;
• Emissioni Cov – L’entrata in vigore della norma che prevede il rispetto dei valori limite previsti nell’allegato II del D.Lgs. 161/2006 con riferimento ai prodotti elencati nell’Allegato I, è prorogato al 17 maggio 2010
• Raee – l’avvio del sistema di finanziamento dei RAEE domestici nuovi previsto dall’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 151/2005 è prorogato fino al 31 dicembre 2010
La legge 25/2010 stabilisce inoltre ulteriori proroghe legate a:
• Emissioni impianti (modifica art. 281, c. 2 D.Lgs. 152/2006) – per i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 (Titolo I, parte V) ma che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, viene prorogato al 29 aprile 2013 il tempo per adeguarsi alla disciplina e, conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione, nel caso sia necessaria, viene prorogato al 20 ottobre 2010.
• Ecopiazzole – i centri di raccolta già operanti in base a disposizioni provinciali o regionali si adeguano alle disposizioni del DM 8 aprile 2008 entro il 30 giugno 2010.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2010, n. 71, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”; ovvero il c.d. Decreto Incentivi.
Il provvedimento contiene misure a sostegno della domanda in particolari settori produttivi in crisi con la dotazione di un Fondo istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per gli incentivi destinati ai consumi, alle abitazioni, alla mobilità sostenibile, all’efficienza energetica, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione di 300 milioni di Euro.
Per l’efficienza energetica industriale la dotazione del fondo è di 10 milioni di Euro ed è destinato al comparto dell’elettrotecnica ed elettronica per sostenere l’acquisto e l’installazione di tecnologie innovative, più performanti dal punto di vista energetico nel campo dell’impiantistica.
L’incentivo consiste in sconti all’acquisto fino al 20% del costo, pari a:
- fino a 40 Euro per l’acquisto di inverter con potenza tra 0,75 e 7,5 kW;
- fino a 50 Euro per l’acquisto di motori ad alta efficienza di potenza tra 1 e 5 kW;
- fino a 100 Euro per l’acquisto di Gruppi Statici di Continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kvA;
- fino a 200 Euro per l’acquisto batterie di condensatori che contribuiscano alle riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti in media e basse tensioni.
Gli sconti scatteranno il 6 aprile: da quel giorno i consumatori potranno ottenere le agevolazioni sui loro acquisti direttamente dal rivenditore fino ad esaurimento del fondo stesso.
L’API Sarda e la Camera di Commercio di Cagliari hanno stipulato il 30 /03/2010 la convenzione che regola lo svolgimento delle attività di rilascio dei dispositivi USB previsti dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 alle imprese iscritte al registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari. In base alla suddetta convenzione, le imprese che in sede di iscrizione al SISTRI hanno indicato come associazione di riferimento l’API Sarda, potranno ritirare direttamente presso la nostra sede le chiavette USB.
Sarà cura dei nostri uffici fornirvi tutte le informazioni necessarie e le novità che ci verranno comunicate dalla Camera di Commercio.
Lo scorso 14 gennaio è entrato in vigore il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).
Il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sostituirà gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione.
Sono obbligati ad aderire al SISTRI, infatti, i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006: coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti ed intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con oltre di dieci dipendenti.
Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).
Le imprese edili, quindi, non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione.
Non sussiste obbligo di adesione neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi (l’adesione è volontaria).
E' stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione sulla G.U., il decreto ministeriale recante disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
Ambito di applicazione
Il decreto in oggetto distingue le seguenti categorie di impianti oggetto di incentivi:
- impianti solari fotovoltaici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
- impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
e si applica a tutte le categorie citate per impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010, eccezion fatta per i soli impianti a concentrazione che entreranno in esercizio tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31/12/2010, ai quali si applicheranno le tariffe incentivanti del decreto in esame e le procedure per l'accesso alle tariffe medesime recate dal D.M. 19/02/2007.
Il citato D.M. 19/02/2007, recante la vigente disciplina degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, continuerà ad applicarsi, così come modificato dal decreto in commento, agli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2010.
Per i soli impianti a concentrazione, i soggetti beneficiari sono le persone giuridiche ed i soggetti pubblici, mentre per gli altri impianti sono ammessi anche i condomini e le persone fisiche.
Le citate categorie di impianti sostituiscono quelle del vigente sistema di incentivazione di cui al D.M. 19/02/2007, che distingueva in impianto integrato, parzialmente integrato, o integrato, ed assegnava una tariffa crescente al crescere del grado di integrazione achitettonica.
L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.
Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti solari fotovoltaici, realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, che entrano in esercizio a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconosciute per un periodo di 20 anni.
La Tabella A del decreto riporta le tariffe riconosciute per la prima categoria, gli impianti fotovoltaici in genere, riconoscendo una tariffa maggiore se realizzati sugli edifici (secondo le modalità di cui all'Allegato 2). La tariffa diminuisce in funzione del periodo di entrata in esercizio: 01/01/2011-30/04/2011, 01/05/2011-31/08/2011, 01/09/2011-31/12/2011. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe del periodo 01/09/2011-31/12/2011 saranno decurtate del 6% all'anno.
Tariffe di entità maggiore, riportate in Tabella B per l'anno 2011, sono riconosciute agli impianti integrati con caratteristiche innovative, ossia realizzati con moduli e componenti speciali che sostituiscono elementi architettonici, rispondenti alle caratteristiche indicate all'Allegato 4. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe saranno decurtate del 2% all'anno.
Per gli impianti a concentrazione, costituiti da sistemi ottici per la concentrazione della luce solare, le tariffe per il 2011 sono indicate in Tabella C, e saranno decurtate del 2% all'anno nel 2012 e 2013.
Le tariffe per gli anni successivi al 2013 saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale.
Scambio sul posto e premialità
Gli impianti di potenza fino a 200 kW possono beneficiare della disciplina dello scambio sul posto, che continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti.
Per gli impianti che non aderiscono allo scambio sul posto, l'energia immessa in rete può essere ritirata ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Leg.vo 387/2003, ovvero ceduta sul mercato.
Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative, operanti in regime di scambio sul posto, hanno diritto ad un premio aggiuntivo se abbinati ad un uso efficiente dell'energia. Tale premio può consistere in una maggiorazione fino al 30% della tariffa riconosciuta, per edifici che conseguono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale, ovvero, per gli edifici di nuova costruzione, se ottengono una prestazione energetica per il raffrescamento estivo inferiore di almeno il 50% dei valori minimi individuati dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 59/2009.
Per gli impianti fotovoltaici non realizzati sugli edifici, ubicati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, la tariffa di cui all'art. 8 è incrementata del 5%. Inoltre per i sistemi con profilo di scambio prevedibile le tariffe sono incrementate del 20% relativamente all'energia prodotta in ciascun giorno in cui è mantenuto un dato profilo di scambio.
Cumulabilità degli incentivi
Le tariffe incentivanti non sono accessibili dagli impianti che hanno già beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti 28/07/2005, 06/02/2006 e 19/02/2007, e possono essere cumulate solo con gli incentivi indicati all'art. 5 del decreto in commento. Inoltre sono esclusi gli impianti già oggetto di detrazioni fiscali, fatta salva la riduzione dell'IVA.
Tariffe per il 2010 e disposizioni per l'Abruzzo
Il GSE ha comunicato sul proprio sito internet le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010, calcolate decurtando il 4% dai valori base previsti dall'art. 6, comma 2 del D.M. 19/02/2007. Per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del D.M. 28/07/2005, con domanda di ammissione agli incentivi inoltrata entro il 15/02/2006 (per i quali si applica l'aggiornamento ISTAT delle tariffe), per l'anno 2010 la tariffa base aggiornata è pari a 0,4879 Euro/kWh per lo scambio sul posto ed a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete.
In proposito il decreto in commento prevede che la decurtazione delle tariffe per l'anno 2010 non sia applicata agli impianti ubicati nei territori terremotati dell'Abruzzo. Inoltre per detti impianti il periodo di diritto alle tariffe è considerato al netto dei periodi di fermo conseguenti all'evento sismico.
Il Consiglio dei Ministri, ottenuti i previsti pareri, ha approvato ieri in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
L’obiettivo previsto è quello di cominciare i primi lavori nei cantieri nel 2013 e la produzione di energia elettro-nucleare al 2020, consentendo una maggior sicurezza degli approvvigionamenti energetici, una minore dipendenza dalle importazioni e prezzi allineati a quelli europei.
Il decreto definisce criteri generali, procedure, vincoli e benefici per la realizzazione degli impianti nucleari, individua i criteri generali per l’idoneità dei territori ad ospitare un impianto, prevede che siano le imprese interessate a indicare i siti, che dovranno rispettare le caratteristiche previste dalla normativa.
Il processo di autorizzazione si basa sull’”autorizzazione unica” per la realizzazione e l’esercizio di ogni singolo impianto, che prevede un massiccio coinvolgimento delle regioni interessate.
Il decreto stabilisce che vengano riconosciuti benefici economici per le popolazioni, le imprese e gli enti locali dei territori interessati dalla realizzazione di impianti nucleari. Tali benefici sono a carico dei soggetti coinvolti nella costruzione e nell’esercizio degli impianti. Concretamente i benefici consentiranno la riduzione della spesa energetica dei consumatori finali del territorio interessato, della Tarsu, dell’addizionale Irpef, dell’Irpeg e dell’Ici.
Con un emendamento presentato in fase di conversione del D.L. 194/2009 (Decreto Milleproroghe) viene riproposta la richiesta di prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
L’emendamento prevede anche l’estensione della detrazione alle spese “per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna”.
Di seguito si riporta il testo integrale dell’emendamento.«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''». Ricordiamo che la proposta è stata finora respinta (emendamenti in tal senso sono stati bocciati in sede di approvazione della Finanziaria 2010), ma il Governo ha dato la sua disponibilità al mantenimento della detrazione.
Sull’applicazione del beneficio fiscale è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate precisando che la detrazione del 55% non è cumulabile con altri eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla comunità europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
L’Inail comunica la proroga in via eccezionale, al 28 febbraio c.a. del termine per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. Alleghiamo la relativa circolare.
Segnaliamo la pubblicazione, del Decreto Min. Ambiente 17 dicembre 2009 GU 13 gennaio n. 9 SO 10 titolato “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.
Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, che viene per brevità definito con l’acronimo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema si pone come obiettivi :
- la semplificazione delle procedure e gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti;
- la lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali
La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.
Il provvedimento, in vigore dal 14 gennaio 2010 , consta di 12 articoli e 4 allegati:
• Allegato IA (art. 3 c. 3): Procedura di iscrizione a SISTRI.
• Allegato IB (art. 3, c. 6 lettera c): Procedura per l’installazione dei dispositivi black box;
• Allegato II (art. 4, c. 3): Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati;
• Allegato III (art. 5 c. 1): esemplificazione grafica delle schede SISTRI.
Le novità introdotte sono molteplici e di fatto riguardano quasi la totalità delle imprese.
Di seguito cercheremo di riassumere per quanto possibile gli obblighi e gli adempimenti che andranno in vigore, soffermandoci soprattutto su quelli più imminenti che riguardano le modalità di adesione e il ritiro dei dispositivi elettronici (USB e Black Box)
Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI
IL Decreto Ministeriale individua le categorie di soggetti tenuti ad aderire, prendendo come riferimenti per la classificazione la tipologia dei rifiuti prodotti e il n° di occupati nell’azienda. In base a questi parametri individua poi un ordine di gradualità temporale per l’applicazione del SISTRI.
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
- i Comuni, Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
- -i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- -i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- i trasportatori professionali e le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- gli operatori del trasporto intermodale
- i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
I soggetti non obbligati possono se vogliono in maniera facoltativa comunque aderire al sistema, e tra questi ricordiamo:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
- i trasportatori e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006
Modalità di iscrizione al SISTRI
L'iscrizione va effettuata attraverso una delle seguenti modalità:
- online: www.sistri.it, il portale è attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- a mezzo via Fax n° verde: 800 05 08 63. Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- numero Verde: 800 00 38 36. Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo dalle h: 06.00 alle h:22.00 tutti i giorni della settimana.
Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda
All’atto della comunicazione dei dati, l’utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.
Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno, via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato, la comunicazione di aver ricevuto i dati e l’indicazione del numero pratica assegnato a seguito dell’avvenuta iscrizione al sistema SISTRI.
La fase di iscrizione prevede il rispetto di un calendario che come già anticipato precedentemente, dividerà le aziende in base alla tipologia dei rifiuti trattatati e al numero di occupati. Le temporalità previste sono:
- dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010 per i seguenti soggetti:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari;
• i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• i trasportatori professionali di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 per i seguenti soggetti
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;
Per i soggetti che intendano aderire su base volontaria, l’iscrizione potrà avvenire dal 12 agosto 2010.
Modalità di consegna dispositivi elettronici
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:
per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:
il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.
Canone annuale di iscrizione SISTRI
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema. I canoni sono differenziati in base alla tipologia dei rifiuti prodotti e in base ai soggetti (produttori, trasportatori, smaltitori scc,). Il canone annuale andrà poi versato entro il 31 gennaio di ogni anno. L’allegato II del decreto, riporta i contributi ripartiti per categoria.
Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
- presso qualsiasi Ufficio Postale,mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
- presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare,nella causale di versamento occorrerà indicare: contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
- presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario; l’importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Operatività del sistema
Il provvedimento prevede che il SISTRI sia operativo entro il :
- 13 luglio 2010 (primo gruppo) per:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari;
• per i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
- 12 agosto 2010 (secondo gruppo) per:
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;
Inoltre, è previsto un regime transitorio (art. 12) che individua una serie di adempimenti ed in particolare:
entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, ed obbligati all’iscrizione al SISTRI, comunicano al SISTRI stesso – tramite l’apposita scheda – le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedenti all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.
entro un mese successivo all’operatività di SISTRI i soggetti del primo e del secondo gruppo, in base alle rispettive scadenze, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli art. 190 (registro di carico e scarico) e 193 (F.I.R.) del D.Lgs. n. 152/2006.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.sistri.it.
Copia delle linee guida per l’applicazione del Sistri sono scaricabili direttamente dal sito www.sistri.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Ambiente.
Con la nota Inail 331/2010, l’Inail ha aggiornato il modello di autocertificazione per l’ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile.
Con un’ulteriore nota, lo stesso Istituto ha fornito indicazioni operative sulla riduzione del tasso di premio per le imprese che abbiamo eseguito, nel corso del 2009, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, in aggiunta ai parametri previsti dalla normativa vigente. Le aziende, che dovranno risultare operative da almeno un biennio, potranno conseguire una riduzione del tasso in misura fissa pari al :
- 5% per le grandi aziende (con oltre 500 lavoratori);
- 10% per le altre aziende.
Sul portale Inail e` possibile trovare le istruzioni, nonché il nuovo modulo di domanda, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.
Le imprese, oltre a risultare in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, dovranno aver effettuato un intervento tra quelli indicati nella sezione A modulo di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli elencati nelle restanti sezioni, di cui almeno uno nell`ambito della formazione e della informazione dei lavoratori.
E’ stato pubblicato nel S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio u.s. il Decreto 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.Contestualmente alla pubblicazione del Decreto sono stati firmati 2 Protocolli di attuazione, rispettivamente con il Comando Generale dei Carabinieri e con Unioncamere.
Il provvedimento, in vigore dal 14 gennaio 2010, consta di 12 articoli e 3 allegati:
• Allegato IA (art. 3 c. 3): Procedura di iscrizione a SISTRI.
• Allegato IB (art. 3, c. 6 lettera c): Procedura per l’installazione dei dispositivi black box;
• Allegato II (art. 4, c. 3): Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati;
• Allegato III (art. 5 c. 1): esemplificazione grafica delle schede SISTRI.
Si dispone che l’entrata in vigore della piena operatività del sistema avvenga (art. 1):
Entro il 12 luglio 2010 per:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari;
• per i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
Entro il 10 agosto 2010 per:
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;
Per i soggetti di cui all’art. 1 comma 4 del suddetto decreto l’adesione a SISTRI può essere fatta su base volontaria (es. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con meno di 10 dipendenti, imprese che raccolgono e trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi).
Inoltre, è previsto un regime transitorio (art. 12):
• Entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, comunicano al SISTRI – tramite l’apposita scheda – le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.
• Entro un mese successivo all’operatività di SISTRI i soggetti del primo e del secondo gruppo, in base alle rispettive scadenze, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli art. 190 (registro di carico e scarico) e 193 (F.I.R.) del D.Lgs. n. 152/2006.
Infine, si allega quanto divulgato dal Ministero dell’Ambiente al fine di garantire una informazione chiara sugli adempimenti e uniformare le modalità di comunicazione delle imprese:
• Linee guida che descrivono le modalità operative del sistema;
• Prospetto sintetico che presenta una overview del SISTRI.
I documenti sono disponibili e scaricabili sul portale SISTRI, attivo da oggi. www.sistri.it
Facendo seguito alla Circolare n. 94 del 10 novembre u.s., è stata emanata nella G.U. n. 91 del 24 novembre u.s. la Legge 20/11/2009 n. 166 di conversione del D.L. n. 135/2009 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).
Il provvedimento riconferma le scadenze già previste dall’ Art. 5 del D.L. 135/2009, e dispone che entro il 31 dicembre 2009:
• i produttori di AEE devono comunicare al Registro nazionale Raee i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008;
• i produttori di AEE devono confermare/rettificare i dati relativi al 2006 comunicati al momento dell’iscrizione;
• i Sistemi collettivi devono comunicare al Registro i dati relativi al peso delle Aee raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l’Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
La modalità per la presentazione dei dati è quella prevista dall’art. 3 del Regolamento approvato con il DM 185/2007 che disciplina le modalità di iscrizione al Registro, ovvero tramite il portale delle Camere di Commercio
Con la circolare n. 30 del 29 Ottobre u.s., il Ministero del Lavoro ha precisato gli adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 90 comma 11 del decreto legislativo 2009 n.106. La norma prevede che per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 Euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il provvedimento interessa la fase di presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, fase in cui il T.U. sulla sicurezza impone al committente o al responsabile dei lavori (che può essere incaricato dal committente) di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima di procedere all’affidamento dei lavori e, contestualmente all’affidamento, di designare il coordinatore per la progettazione.
Il Ministero chiarisce che, nella richiamata ipotesi di opere non complesse, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assumerà anche i compiti affidati dalla legge al coordinatore per la progettazione, senza eccezioni o limitazioni. La norma contenuta nell’art. 90, infatti, “persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione”.
Il Consiglio dei Ministri del 9 ottobre u.s. ha approvato uno schema di regolamento modificativo dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali (Dlgs. n.42/2004) che prevede un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità su beni immobili vincolati ove “comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici…..”.
In particolare, il regolamento si propone un generale snellimento delle procedure: i tempi per il rilascio dell’autorizzazione potrebbero ridursi dagli attuali 105 giorni (40 giorni la verifica dell’ente locale, 45 la Soprintendenza e 20 per l’emanazione del provvedimento definitivo) a 60 giorni.
Tra gli interventi di lieve entità (elencato in un allegato al provvedimento) rientrano l’installazione di antenne paraboliche, pannelli solari e fotovoltaici, oltre che l’adeguamento alle misure antisismiche, ma anche gli incrementi volumetrici fino al 10% e non oltre i 100 metri cubi, le demolizioni e ricostruzioni nel rispetto della sagoma e della volumetria precedente, gli interventi su porte, finestre e coperture, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, pensiline e gazebo.
Nelle disposizioni rientrano altresì i lavori pubblici di piccola entità, come arredi urbani, adeguamento della viabilità e allacci alla rete elettrica e telefonica su pali di altezza non superiore ai 6 metri.
Con nota dn.8601 del 21.09.2009 l’INAIL ha aggiornato le regole sullo sconto dei premi dopo le novità introdotte dalla legge 81/2008.
Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, la valorizzazione degli interventi svolti, il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa sulla sicurezza.
Modifiche sono state apportate anche agli allegati per facilitare le aziende nella compilazione.
E’ entrato in vigore il 10 settembre scorso l`obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente (CQC) per la guida dei mezzi adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate. E’ divenuta pertanto operativa la disposizione contenuta nell’art. 14 del D.lgs. 286/2005 (integrata da successivi decreti) che introduce la CQC quale documento attestante la capacità di guida, la conoscenza delle tecniche di trasporto merci a garanzia della sicurezza stradale e del lavoro nonché delle normative in materia di protezione ambientale e di autotrasporto merci. Per l’acquisizione della Carta è necessaria la frequenza ad un corso di formazione presso autoscuole o altri soggetti autorizzati ed il superamento di un esame finale. Sono stati esentati dall’obbligo di formazione i residenti in Italia che alla data dell`entrata in vigore dei decreti attuativi (ossia 20/4/2007) erano già titolari della patente di guida idonea all`uso dell`autoveicolo e del CAP (Certificato abilitazione professionale trasporto merci).
Il titolo è obbligatorio per i conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto professionale di persone o di cose nonché per i conducenti di Stati non appartenenti all`Unione europea, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un`impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano La mancanza del titolo comporta l`applicazione di sanzioni pecuniarie ed amministrative.
Il possesso della CQC non è vincolante per i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45Km/h, per i veicoli utilizzati per il trasporto merci a fini privati e non commerciali, per i veicoli che trasportano materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell`esercizio della propria attività a condizione che la guida del veicolo non costituisca l`attività principale del conduttore.