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Con sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, la IV Sezione penale della Cassazione ha affermato che se c'è una formale e dettagliata delega di funzioni all'interno dell'azienda, il rappresentante legale non risponde penalmente per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Ciò non vuol dire però che il dovere di vigilanza del datore di lavoro venga meno tout court, si trasferisce solo su di un ambito più "alto".
La Suprema Corte ha chiarito che la delega di funzioni è disciplinata dall'articolo 17 del Testo unico sulla Sicurezza del lavoro che afferma che in capo al vertice o alla proprietà dell'azienda rimane sempre una responsabilità di "fascia alta" che si attua attraverso il controllo del corretto svolgimento delle mansioni da parte del delegato e l'adozione di un modello organizzativo e di gestione adeguato al funzionamento dell'impresa. I giudici evidenziano come il dovere di controllare "non può identificarsi con una azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante". In definitiva, "l'obbligo del delegante è distinto da quello del delegato [esso attiene alla] correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.
Come previsto dall’Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed all’installazione di impianti sottoscritto il 3 giugno 2010, a decorrere dal 1° marzo 2011 i minimi retributivi dovranno essere adeguati ai nuovi importi così come di seguito riportato:
|
Livelli |
Minimi a giugno 2010 |
Incrementi dal 1/3/2011 |
Minimi dal 1° marzo 2011 |
| 1 |
1.158,10 |
25,00 |
1.183,10 |
| 2 |
1.270,88 |
29,25 |
1.300,13 |
| 3 |
1.399,75 |
34,50 |
1.434,25 |
| 4 |
1.458,05 |
36,50 |
1.494,55 |
| 5 |
1.557,56 |
40,00 |
1.597,56 |
| 6 |
1.663,10 |
44,25 |
1.707,35 |
|
7 |
1.784,83 |
47,50 |
1.832,33 |
| 8 |
1.937,14 |
52,50 |
1.989,64 |
| 9 |
2.138,02 |
61,50 |
2.199,52 |
Qui di seguito si riportano gli adempimenti conseguenti all’accordo di rinnovo del 16 settembre 2010, riguardanti:
A) i settori informatico-servizi innovativi relativi alla retribuzione del mese di Febbraio 2011.
1) Pagamento seconda tranche “Una tantum”
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato, unitamente alla retribuzione di febbraio 2011, un importo – una tantum – di € 160,00 a titolo di arretrati retributivi a copertura del periodo 01.01.2010 – 31.08.2010, commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 01.01.2010 – 31.08.2010 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. I periodi di lavoro superiori a 15 giorni verranno considerati come mese intero. Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali di legge, diretti e indiretti, non utile ai fini del TFR, senza che possa costituire base di ricalcolo per gli istituti già liquidati nei rispettivi periodi di competenza.
Si precisa che la data riportata nel verbale di accordo (30 settembre 2010) è frutto di un refuso e pertanto va intesa nella data del 31 agosto 2010.
Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l’importo di cui sopra verrà corrisposto sulla base del lavoro concordato.
2) Elemento di garanzia retributiva
Si ricorda che con la retribuzione del mese di febbraio 2011 verrà corrisposto, ai lavoratori aventi diritto secondo le regole sotto riportate, il nuovo elemento di garanzia retributiva.
“Pertanto nelle aziende che non abbiano in atto la contrattazione aziendale per la definizione di un premio di risultato e non siano in atto accordi collettivi aventi contenuto economico, fatta eccezione per la corresponsione dell’indennità sostituiva del premio di risultato, a decorrere dal 01/01/2011 ai lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno, privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione, siano essi a titolo collettivo o individuale, verrà corrisposto un elemento di garanzia secondo la seguente disciplina.
L’importo dell’elemento di garanzia viene fissato in Euro 150,00, su base annua, ovvero in una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di un trattamento economico aggiuntivo a quello stabilito dal CCNL.
Il suddetto elemento retributivo è stato definito in senso omnicomprensivo, tenendo conto al momento della quantificazione di ogni incidenza e pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti, di alcun genere. Tale elemento è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.
La corresponsione del suddetto elemento retributivo avverrà con la retribuzione del mese di febbraio di ogni singolo anno e dovrà essere considerata di competenza dell’anno in cui avviene il pagamento”.
A chiarimento della normativa sopra riportata si precisa che il trattamento retributivo da prendere in considerazione per verificare se il lavoratore ha diritto o meno alla corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva sarà quello relativo all’anno precedente alla data del 1° gennaio di ogni anno. Pertanto, qualora nell’anno precedente il lavoratore abbia percepito superminimi individuali o collettivi, premi annui o altri compensi soggetti a contribuzione, di importo pari o superiore a € 150,00, l’elemento di garanzia non andrà corrisposto. Diversamente, se sono stati elargiti trattamenti economici, come quelli innanzi precisati, inferiori all’importo dell’elemento di garanzia, lo stesso andrà corrisposto in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo di € 150,00.
Si precisa che eventuali altri trattamenti corrisposti al lavoratori, diversi da quelli prima considerati e non soggetti a contribuzione (ad esempio ticket mensa, comunque fino al valore esente) non devono essere presi in considerazione al fine della verifica della retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno precedente.
3) Malattia – Apprendisti settore grafico-editoriale informatico-servizi innovativi
Si ricorda che il trattamento economico di malattia dovuta all’apprendista da parte dell’azienda è stato elevato al 70% dall’1-1-2011.
4) Previdenza complementare
Si ricorda che dall’1-1-2011 il contributo FONDAPI è stato elevato in via paritetica (azienda/dipendente) all’1,2%.
B) i settori cartario-cartotecnico, grafico-editoriale relativi alla retribuzione del mese di Febbraio 2011.
1) Pagamento seconda tranche “Una tantum”
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato, unitamente alla retribuzione di febbraio 2011, un importo – una tantum – di € 160,00 a titolo di arretrati retributivi a copertura del periodo 01.01.2010 – 31.08.2010, commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 01.01.2010 – 31.08.2010 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. I periodi di lavoro superiori a 15 giorni verranno considerati come mese intero. Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali di legge, diretti e indiretti, non utile ai fini del TFR, senza che possa costituire base di ricalcolo per gli istituti già liquidati nei rispettivi periodi di competenza.
Si precisa che la data riportata nel verbale di accordo (30 settembre 2010) è frutto di un refuso e pertanto va intesa nella data del 31 agosto 2010.
Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l’importo di cui sopra verrà corrisposto sulla base del lavoro concordato.
2) Elemento di garanzia retributiva
Si ricorda che con la retribuzione del mese di febbraio 2011 verrà corrisposto, ai lavoratori aventi diritto secondo le regole sotto riportate, il nuovo elemento di garanzia retributiva.
“Pertanto nelle aziende che non abbiano in atto la contrattazione aziendale per la definizione di un premio di risultato e non siano in atto accordi collettivi aventi contenuto economico, fatta eccezione per la corresponsione dell’indennità sostituiva del premio di risultato, a decorrere dal 01/01/2011 ai lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno, privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione, siano essi a titolo collettivo o individuale, verrà corrisposto un elemento di garanzia secondo la seguente disciplina.
L’importo dell’elemento di garanzia viene fissato in Euro 150,00, su base annua, ovvero in una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di un trattamento economico aggiuntivo a quello stabilito dal CCNL.
Il suddetto elemento retributivo è stato definito in senso omnicomprensivo, tenendo conto al momento della quantificazione di ogni incidenza e pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti, di alcun genere. Tale elemento è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.
La corresponsione del suddetto elemento retributivo avverrà con la retribuzione del mese di febbraio di ogni singolo anno e dovrà essere considerata di competenza dell’anno in cui avviene il pagamento”.
A chiarimento della normativa sopra riportata si precisa che il trattamento retributivo da prendere in considerazione per verificare se il lavoratore ha diritto o meno alla corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva sarà quello relativo all’anno precedente alla data del 1° gennaio di ogni anno. Pertanto, qualora nell’anno precedente il lavoratore abbia percepito superminimi individuali o collettivi, premi annui o altri compensi soggetti a contribuzione, di importo pari o superiore a € 150,00, l’elemento di garanzia non andrà corrisposto. Diversamente, se sono stati elargiti trattamenti economici, come quelli innanzi precisati, inferiori all’importo dell’elemento di garanzia, lo stesso andrà corrisposto in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo di € 150,00.
Si precisa che eventuali altri trattamenti corrisposti al lavoratori, diversi da quelli prima considerati e non soggetti a contribuzione (ad esempio ticket mensa, comunque fino al valore esente) non devono essere presi in considerazione al fine della verifica della retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno precedente.
3) Malattia – Apprendisti settore grafico-editoriale informatico-servizi innovativi
Si ricorda che il trattamento economico di malattia dovuta all’apprendista da parte dell’azienda è stato elevato al 70% dall’1-1-2011.
4) Previdenza complementare
Si ricorda che dall’1-1-2011 il contributo FONDAPI è stato elevato in via paritetica (azienda/dipendente) all’1,2%.
Master di II Livello "Gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo"
Le proposte di formazione sono state elaborate nell'ambito del Master in Gestione dei processi di Sviluppo umano e Organizzativo dell'Ateneo cagliaritano.
Per molte persone già inserite nel lavoro, soprattutto se con ruoli di responsabilità, la frequenza al MAster può rivelarsi impraticabile o comunque, pur in presenza di effettive necessità formative, difficilmente conciliabile con gli impegni professionali. Per affrontare questa esigenza sono state individuate nell'ambito della gestione delle RU e dello sviluppo organizzativo alcune tematiche di particolare interesse per le Organizzazioni.
Ciascuna iniziativa è realizzata da uno staff di docenti universitari e di professionisti, coordinati dal prof. Giorgio Sangiorgi, sulla base di accordi con altri Atenei e con alcune delle più qualificate società di consulenza di livello nazionale.
Per ulteriori informazioni e per confermare la propria adesione alle singole iniziative, si prega di contattare la dott.ssa Monica Luiu risorseumane.master@yahoo.it, tel. 070.6757514.
Segnaliamo l’intervento del Consiglio dei Ministri, in data 28/01/2011, sulla questione relativa alla festività del 17 marzo 2011, in cui si commemorano i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Come è noto, la normativa di riferimento, vale a dire l'art 7 bis del Decreto Legge n. 64/2010 convertito in legge n. 100/2010, ha previsto che " ... il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia, e' dichiarato festa nazionale. .. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste ."
Ieri, il Consiglio dei Ministri è così intervenuto per disciplinare le procedure amministrative richiamate dalla predetta legge, ed ha previsto come nella giornata del 17 marzo si applicheranno le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza. Si può così concludere affermando che il giorno 17 marzo le attività lavorative saranno disciplinate dal regime normativo relativo alle festività.
Il Ministero del lavoro è intervenuto su alcuni importanti argomenti in materia di lavoro, attraverso 4 risposte ad altrettanti Interpelli che di seguito riassumiamo.
Il primo tema, analizzato con Interpello n. 46/2010, ha riguardato la possibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di poter svolgere altra attività lavorativa occasionale. Il Ministero, al riguardo, ha sostanzialmente fornito risposta favorevole, ponendo come unici limiti quelli oggettivi e soggettivi che caratterizzano la materia, così come attualmente disciplinata dal d.lgs n. 276/2003.
Altro tema oggetto dell’Interpello n. 45/2010, ha riguardato la possibilità per alcune aziende di differire a diverso giorno il riposo settimanale domenicale previsto per i lavoratori minorenni. Il Ministero, dopo aver ripercorso le vicende normative, ha dato parere favorevole tenuto conto che l'attività esercitata dall'azienda in questione (produzione di pasta fresca) poteva rientrare nelle eccezioni di legge, le quali consentono che il risposo settimanale del minorenne sia goduto in un giorno settimanale diverso dalla domenica.
Ulteriore argomento su cui il Ministero del Lavoro ha fornito risposta attraverso l’Interpello n. 44/2010, è stato quello riguardante la possibilità di applicare la CIGS alle imprese cooperative. Al riguardo si è specificato come la disciplina della CIGS, di cui alla L. n. 223/1991, si applica soltanto alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti negli ultimi sei mesi e che operano in particolari settori economici (imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi mensa o ristorazione,commerciali, etc.). Conclude così il Ministero dicendo che i predetti limiti di materia, dovranno anche essere presi in considerazione ogni qualvolta si pone il problema dell'estendibilità alle cooperative della CIGS.
Ultimo e importante quesito, ha riguardato la somministrazione, Interpello n. 43/2010. E' stato chiesto in particolare se nel caso di appalti aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro, l'obbligo del versamento della cauzione definitiva, gravante sull'esecutore del contratto, possa considerarsi adempiuto attraverso il versamento delle somme di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 276/2003. Il Ministero, al riguardo, pone una linea di demarcazione normativa. Difatti, la cauzione che viene concessa per le gare di appalto è un atto di buona fede e diligenza che concerne il rapporto tra committente e società appaltatrice. La cauzione di cui all'art. 5 del d.lgs n. 276/2003, invece, riguarda il rapporto retributivo tra agenzia e lavoratore. Ne deriva, che anche negli appalti aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro l'obbligo di cauzione non potrà essere eluso.
Consulta i testi integrali degli interpelli:
Interpello n. 43/2010: Somministrazione di lavoro
Interpello n. 44/2010: CIGS alle imprese cooperative
Interpello n. 45/2010: Riposo settimanale per minorenni
Interpello n. 46/2010: Lavoro accessorio per lavoratori a tempo pieno
Nell’ambito degli interventi di politica attiva per il lavoro previsti nel programma dell’Assessorato alle politiche per il lavoro, è promossa l’attivazione di N. 67 tirocini formativi e di orientamento rivolti a persone disabili, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 68/99, presso aziende private operanti nel territorio provinciale (e aventi in esso sede legale e/o operativa), che si rendano disponibili ad ospitare tirocinanti. Il tirocinio è mirato a favorire la successiva assunzione del tirocinante nella medesima azienda.
Possono partecipare all’iniziativa le seguenti tipologie di aziende:
1. Aziende in obbligo ai sensi della L. 68/99 aventi sede legale e/o operativa nella Provincia di Cagliari (soggetti ospitanti);
2. Aziende non in obbligo che hanno almeno un dipendente a tempo indeterminato operanti nel territorio provinciale (soggetti ospitanti).
L’individuazione dei tirocinanti verrà svolta dai seguenti soggetti:
1. dall’azienda, mediante la segnalazione del nominativo del tirocinante, compilando all’atto della presentazione della manifestazione di interresse l’allegato ( ) al presente Avviso;
2. dal Centro Servizi per il Lavoro, qualora l’azienda non proponga alcun nominativo e richieda la preselezione.
Il tirocinante, in entrambe i casi, deve possedere i seguenti requisiti:
- essere disabile iscritto nell’elenco della legge 68/99 della Provincia di Cagliari (nel caso di segnalazione del nominativo da parte dell’azienda);
- essere disabile iscritto nella graduatoria pubblicata dalla Provincia di Cagliari in data 31/12/2009 (nel caso di preselezione da parte della Provincia);
- essere residente in un Comune della Provincia di Cagliari;
- essere in possesso almeno della licenza di scuola dell’obbligo;
- compatibilità della disabilità alle mansioni da svolgere;
- avere età minima 18 anni compiuti
-
La Provincia di Cagliari, in qualità di “Soggetto Promotore”, si fa carico:
- degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la Responsabilità Civile verso terzi, per ogni tirocinante;
- di corrispondere ai Soggetti Ospitanti (Imprese) un contributo complessivo di Euro 2.400,00 che a sua volta l’azienda provvederà ad erogare al tirocinante in rate mensili da € 400,00 per la durata di 6 mesi;
La Provincia di Cagliari, a cura dei Centri Servizi per il Lavoro (CSL), nomina un tutor e garantisce l’assistenza tecnica per la predisposizione del Progetto Formativo per ogni singolo Tirocinio e per la stesura di tutta la documentazione necessaria all’avvio sia in favore delle aziende che dei tirocinanti e supporta l’azienda nell’individuazione della figura professionale richiesta.
A cura dei CSL, inoltre, è prevista la realizzazione di un Seminario formativo e di orientamento di gruppo della durata di 3 gg., Bilancio di competenze a favore dei tirocinanti.
Le aziende che intendono partecipare al presente bando dovranno far pervenire in busta chiusa recante all'esterno, ben evidenziata, la seguente dicitura: “Progetto “Orientamento&Lavoro Persone con Disabilità” - manifestazione d’interesse ad ospitare tirocinanti ai sensi legge 68/99”; entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31/01/2011, all'Ufficio Protocollo del Settore Lavoro della Provincia di Cagliari, in Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari, con consegna a mano o con raccomandata (non fa fede la data del timbro postale), il plico con la seguente documentazione, pena l’esclusione:
- manifestazione di interesse secondo il modello allegato al presente bando (All. A);
- copia della carta di identità in corso di validità del rappresentante legale dell’azienda;
- autocertificazione del tirocinante (All. B), qualora l’azienda segnali nominativamente il tirocinante;
- copia della carta di identità in corso di validità del tirocinante eventualmente individuato.
Come criterio di selezione prevarrà l'ordine cronologico di ricevimento delle manifestazioni di interesse.
Si segnala la circolare del Ministero del Lavoro pubblicata il giorno 25/11/2010 relativa alle procedure di conciliazione.
Come è noto la Legge n. 183/2010 c.d. “Collegato Lavoro” ha anche modificato la disciplina relativa al tentativo di conciliazione. E’ vero, infatti, che dal 24 novembre, in caso di giudizio, il ricorrente non sarà più obbligato ad esperire il tentativo di conciliazione, che diviene così facoltativo.
Le uniche ipotesi per le quali il tentativo di conciliazione è rimasto obbligatorio riguarda i contratti certificati. Ne deriva che in tali casi le parti dovranno obbligatoriamente tentare la conciliazione presso la sede in cui è avvenuta la certificazione del contratto.
Per il resto, la conciliazione – se voluta – potrà essere esperita presso le sedi sindacali (Associazioni Datoriali; Organizzazioni Sindacali) o la DPL. La circolare in commento apporta alcuni chiarimenti sul funzionamento delle commissioni di conciliazioni presso la DPL e la relativa procedura.
La richiesta del tentativo di conciliazione dovrà essere inviata alla DPL territorialmente competente, tramite raccomandata a.r, per mezzo della procedura certificata, oppure consegnata a mano. Con le stesse modalità dovrà essere consegnata anche alla controparte.
Nel termine di venti giorni dalla ricezione dell’istanza di certificazione la controparte potrà presentare delle memorie di replica.
Nei successivi dieci giorni i funzionari della DPL dovranno convocare le parti per esperire il tentativo. Entro trenta giorni dovrà così concludersi la relativa procedura.
Come è noto, l’articolo 2 del DL n.93/2008, concernente disposizioni urgenti sul potere di acquisto della famiglie, assoggettava all’imposta sostitutiva del 10% le prestazioni di lavoro straordinario relative ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. L’agevolazione, originariamente prevista per il solo anno 2008, è stata prorogata per il 2009 (d.l. n. 185/2009) e per il 2010 (L. n. 191/2009), con esclusivo riferimento alle ipotesi dei premi di produttività. L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e, con la circolare congiunta n. 59/2008 hanno chiarito che la mancata proroga delle disposizioni sullo straordinario, sul supplementare e sulle clausole flessibili del part-time, non precludeva, comunque, l’applicabilità del regime di tassazione laddove le somme, corrisposte anche a tali titoli, fossero riconducibili a incrementi di produttività ovvero agli altri indicatori. L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro sono poi intervenuti con la Circolare in commento, specificando che lo strumento agevolativo ad oggetto, non si applica al lavoro straordinario in quanto tale, ma solo ai casi in cui sia accertata l’esitanza di un nesso eziologico con gli incrementi alla produttività aziendale, tecnica ed innovazione, nonché con l’andamento economico dell’impresa. Il campo di applicazione riguarda l’orario di lavoro straordinario, quello supplementare relativo alle clausole elastiche nei contratti di lavoro part-time, quello notturno, quello reso da dipendenti non particolarmente legati ad orario lavorativo (c.d. forfettario), nonché quello relativo ad altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Occorre precisare, però, che se la Circolare in commento ha esteso il campo di applicazione, ha previsto anche un rigoroso limite, innanzi pre-annunciato, relativo alla produttività aziendale. L’’impresa, infatti, per poter godere del beneficio dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, ha l’onere di dimostrare il nesso esistente tra il lavoro straordinario (o le altre forme temporali sopra viste) e i risultati di impresa, in termini di produttività. La stessa Circolare individua, così, tra i possibili criteri probatori, quello della comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta. L’impresa, altresì, potrà provare l’esistenza del nesso in questione attraverso una propria dichiarazioni attestante il raggiungimento degli obbiettivi legati alla produttività e competitività. La Circolare precisa, infine, che con una propria dichiarazione, l’impresa potrà anche giustificare il ricorso al lavoro notturno, per il perseguimento della maggiore produttività, potendo così godere del regime agevolato in commento. In relazione a quanto sopra, alcune associazioni territoriali, hanno chiesto chiarimenti circa la possibilità di applicare la detassazione agli elementi retributivi previsti dalla Legge, anche nelle ipotesi in cui l’azienda, al momento di entrata in vigore del d.l. 93/2008, avesse già in corso un sistema di turnazione, senza successive modifiche, e/o incremento del numero di lavoratori. Su tale aspetto, la Cofapi ha recentemente promosso l’incontro con tali associazioni territoriali (svoltosi a Bologna) dove si è effettuata una ricognizione su dette circolari e su quelle intervenute in precedenza sulla materia, giungendo alla conclusione che l’applicabilità della detassazione alle aziende, che versano nella situazione sopra descritta, andasse analizzata e risolta caso per caso. Al contempo, la Confederazione si è mossa attraverso un’importante attività di sensibilizzazione e di incontro con il Ministero, è vero infatti che la circolare in commento è anche frutto dell’azione di Confapi. Malgrado ciò, la Circolare non può dirsi pienamente esaustiva in tutti i suoi elementi, da qui la possibilità evidenziata nel corso della riunione, di avanzare un quesito in merito, finalizzato ad una risposta definitiva da parte dell’amministrazione interessata (c.d. interpello). Ciò in quanto, un eventuale risposta negativa alla richiesta di interpello costituirebbe, certamente, una grave preclusione all’applicazione della normativa anche alle situazioni già in essere alla data di entrata in vigore della normativa agevolata. Si è evidenziata in tal senso tra i partecipanti la necessità di ricorrere a tale soluzione, solo qualora dovessero sorgere applicazioni difformi con conseguente contenzioso in merito. Occorre pertanto ricordare come la scrivente Confederazione rimarrà sempre disponibile ad analizzare ogni vicenda che, caso per caso, potrà essere proposta dalla organizzazioni territoriali.
Visualizza qui il testo integrale della Circolare
La circolare del Ministero del Lavoro intervenuta sulla disciplina concernente il lavoro sommerso, alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 4. della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), sottolinea come un elemento di assoluta novità è rappresentato dalla statuizione normativa sul presupposto del lavoro sommerso, consistente nella mancata comunicazione preventiva al “Centro per l’impiego”. La condotta viene così definita in modo più tassativo, facendo venire meno il precedente riferimento ai lavoratori “non risultanti dalla scritture obbligatorie”. La circolare in commento, altresì, ha evidenziato il nuovo ambito di applicazione della maxisanzione. È vero, infatti, che la maxisanzione si applicherà per i soli lavoratori subordinati assunti da datori privati (non pubblici), senza che sia stata effettuata la preventiva comunicazione. Per le altre tipologie di lavoro subordinato, per cui siano previsti altri adempimenti, diversi dalla comunicazione al Centro per l’Impiego, la maxisanzione verrà applicata solo se si accerta il mancato adempimento dei relativi obblighi (ad esempio: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL dell’attività delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio). Per quanto concerne l’instaurazione del rapporto di lavoro, la circolare in commento spiega come nei casi in cui l’attività di vigilanza rilevi che alcuni lavoratori regolarmente assunti come autonomi e/o parasubordinati, in realtà, svolgono l’attività in maniera subordinata, la maxisanzione non troverà applicazione, considerato che la fattispecie non è riconducibile al lavoro sommerso, ma solo al problema della qualificazione del contratto di lavoro (purché non si voglia dolosamente occultare la natura del rapporto lavorativo). Per le stesse motivazioni, non è applicabile la maxisanzione al datore di lavoro che regolarizzi la prestazione del lavoratore, attraverso la comunicazione al Centro per l’Impiego nella fase antecedente il primo controllo ispettivo. Il datore di lavoro, inoltre, potrà essere esentato dalla maxisanzione, se procederà ad adempire spontaneamente gli obblighi che lo riguardano, entro 12 giorni dal termine fissato per l’adempimento delle scadenze contributive. Pertanto, l’esibizione della documentazione sulla regolarità degli obblighi contributivi, in caso di accertamento ispettivo, potrà fungere da scriminante con conseguente dis-applicazione della maxisanzione. La circolare contempla, altresì, un’apposita disciplina per particolari fattispecie; risulta interessante soffermasi sulla disciplina prevista per il settore del turismo e per i lavoratori a domicilio. Con riferimento al settore del turismo è previsto che il datore di lavoro che non possegga alcuni dati anagrafici dei lavoratori potrà integrare la preventiva comunicazione entro tre giorni successivi a quello dell’instaurazione del rapporto. Per quanto infine concerne il lavoro domestico, il datore di lavoro non conoscerà l’applicazione dalla maxisanzione solo se i lavoratori siano stati assunti in un concreto contesto familiare; viceversa troverà applicazione la sanzione massima, poiché si rientrerebbe a tutti gli effetti nel lavoro sommerso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 novembre u.s. ha reso noto il documento che contiene le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato con l’obiettivo di superare le difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, resa definitivamente obbligatoria dall’art. 28 del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro. Il 31 dicembre 2010 è la data di decorrenza di tale obbligo a partire dalla quale i datori di lavoro dovranno dare avvio all’adeguamento della valutazione secondo quanto prescritto. La finalità del documento è quello di indirizzare le attività dei datori di lavoro, loro consulenti e organi di vigilanza sul percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, come parte integrante della valutazione dei rischi e delineare un protocollo che possa essere gestito dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo (ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).
Il modello introdotto si articola in due fasi progressive:
1. Una necessaria di valutazione preliminare che consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili afferenti a fattori di contesto o di contenuto del lavoro quali ad esempio gli indici infortunistici; le assenze per malattia; il turnover; l’entità dei procedimenti e delle sanzioni; le segnalazioni del medico competente. Tale attività viene fatta attraverso liste di controllo gestite direttamente dal datore di lavoro, con il supporto dei suoi ausiliari.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi.
2. Una valutazione approfondita eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. Quest’ultima, a differenza della precedente, si basa sulla valutazione della percezione soggettiva delle proprie condizioni di lavoro da parte dei lavoratori e richiede il ricorso a strumenti di investigazione adeguati quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, che consentano di capire la posizione dei lavoratori rispetto ai quei fattori prima valutati solo oggettivamente.
In relazione alla seconda fase di valutazione vengono fornite differenziate indicazioni in relazione alla dimensione aziendale:
• Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori;
• Nelle aziende fino a cinque lavoratori è possibile una generale semplificazione di tale fase prevedendo direttamente l’utilizzo di semplici riunioni informali con i lavoratori interessati.
Infine, il documento nella sua parte finale fa salve le valutazioni del rischio da stress-lavoro correlato effettuate coerentemente ai contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, salvo aggiornamenti della stessa valutazione - in base a quanto prescritto - nelle ipotesi previste dal Testo Unico in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008).
Con la firma del verbale di accordo del 14 ottobre 2010, concernente i contenuti normativi, UNIONALIMENTARI-CONFAPI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno completato il processo di rinnovo del CCNL 17 aprile 2008 per le piccole e medie industrie alimentari, la cui prima tappa si è concretizzata il 16 settembre scorso, con la sottoscrizione dell’intesa sui contenuti economici.
UNIONALIMENTARI Circolare Illustrativa Accordo14 ottobre 2010.pdf
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL, UILM-UIL prevede che:
“Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1º novembre e fino al 30 novembre 2010, comunicheranno che in occasione del rinnovo del c.c.n.l. i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di marzo 2011.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di gennaio 2011, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 febbraio 2011.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali di FIM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende su un c/c bancario intestato a FIM e UILM.”
Unitamente alla presente vengono quindi allegati:
1) copia comunicato aziendale da affiggere e che dovrà rimanere esposto per il periodo 1 novembre – 30 novembre 2010.
2) copia del modulo, che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato, che deve essere consegnato con la retribuzione corrisposta nel mese di Gennaio 2011 (dicembre 2010) e successivamente riconsegnato all’Azienda entro il 15 gennaio 2011.
Visualizza qui il comunicato aziendale
Visualizza qui la copia del modulo per il lavoratore
Elaborata da la tabella relativa al costo del lavoro al 30/6/2010 per le azienda che applicano il CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI.
Con Determinazione n. 6653/1097 del 5 ottobre 2010 è stato approvato l'Avviso per la presentazione delle domande di aiuti per consentire l’agevolabilità delle spese sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda di accesso ai benefici dei Bandi PIA "Industria, Artigianato e Servizi" e "Turismo" (annualità 2010)
In attesa della pubblicazione dei Bandi PIA “Industria, Artigianato e Servizi” e “Turismo” 2010 (prevista entro ottobre) per la selezione delle iniziative imprenditoriali, è possibile, dallo scorso 6 ottobre, presentare una specifica domanda di aiuti da parte delle Pmi e le Grandi Imprese nell’ambito dei settori ammessi dal Regolamento e dalle Direttive.
Destinatari degli interventi sono le imprese che intendano perseguire obiettivi coerenti con le finalità previste dalle Direttive di attuazione e che, intendano realizzare un Piano di sviluppo aziendale. In particolare attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in piani specifici singolarmente ammissibili, il PIA consente alle imprese di richiedere contributi finanziari per:
- la realizzazione di investimenti produttivi;
- l’acquisizione di servizi reali;
- la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico;
- lo svolgimento di attività di formazione continua.
La domanda di aiuti presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta, sottoscritta con firma digitale deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agevolazioni.unicreditbancadiroma@actaliscertymail.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ API Sarda Ufficio Economico, tel. 070/211501, fax 0702115145.
Il giorno 16 settembre 2010 è stato siglato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle PMI della Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi.
Nella stessa data le Parti Sociali hanno definito l’intesa per l’incremento dei minimi tabellari del CCNL del 17 aprile 2008 valevoli per le aziende del settore alimentare e della panificazione.
Rinnovo Contrattuale CCNL UNIGEC UNIMATICA
Il giorno 16 settembre 2010 è stato siglato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle PMI della Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi.
Nel documento allegato si riportano i contenuti dell’accordo di rinnovo, riguardanti i settori cartario-cartotecnico, grafico-editoriale.
Allegato: Rinnovo Contrattuale CCNL UNIGEC UNIMATICA.doc
Rinnovo Contrattuale UNIONALIMENTARI CONFAPI
UnionAlimentari-CONFAPI e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil nella giornata di ieri, 16 settembre 2010, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del C.C.N.L. per i lavoratori della piccola e media industria del settore alimentare, scaduto il 31 dicembre 2009.
L’accordo raggiunto nella giornata di giovedì 16 settembre 2010, verte sui contenuti economici del CCNL, per dare immediata risposta alle esigenze di adeguamento salariale, mentre i contenuti di carattere normativo, già oggetto di confronto approfondito e di una sostanziale intesa, saranno ratificati il prossimo 14 ottobre. Le parti hanno convenuto di dare applicazione all’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2010, stabilendo identico arco di vigenza sia per la parte economica che per quella normativa, coprendo pertanto il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2013. L’aumento medio a regime dei minimi tabellari è pari a euro 142,00 lordi mensili, calcolato sul parametro convenzionale 137, ed è suddiviso in 4 tranches pari a 45,44 euro lordi decorrenti dal 01.05.2010; 42,60 euro lordi decorrenti dal 01.05.2011; 28,40 euro lordi decorrenti dal 01.01.2012 e 25,56 euro lordi decorrenti dal 01.01.2013 (vedasi Accordo allegato).
Per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 è prevista l’erogazione, con la retribuzione di dicembre 2010, di un importo Una Tantum di valore indifferenziato pari a Euro 181,76. Per il periodo maggio - agosto 2010 saranno, invece, corrisposti gli arretrati differenziati per livello.
Per lo specifico settore della panificazione industriale le parti hanno concordato gli stessi incrementi retributivi e le stesse cadenze previste per le aziende alimentari. Ribadita la distanza di 7 mesi rispetto al CCNL delle imprese alimentari maggiori, il CCNL Unionalimentari-Confapi evidenzia una minore onerosità determinata principalmente da un montante retributivo che per i tre anni di vigenza si colloca a 3.896 Euro.
Nel prossimo incontro, già fissato per il 14 ottobre, le parti contrattuali definiranno gli ulteriori contenuti oggetto del negoziato, che riguarderanno:
- l'introduzione sperimentale della contrattazione territoriale di secondo livello che consentirà, ove ci saranno
- le condizioni per realizzarla, di affinare ulteriormente le Relazioni Industriali, siglando accordi ancora più specifici e adeguati alle peculiarità aziendali, territoriali, distrettuali e di settore, al fine di perseguire incrementi di produttività e migliori trattamenti retributivi legati a risultati e tali da consentire l’applicazione dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge;
- istituzione di un fondo destinato all’Assistenza Sanitaria Integrativa, che sarà attuato in ambito confederale equindi intercategoriale;
- interventi di Welfare integrativo, anch’essi da attuale a livello confederale;
- modifiche alla normativa dell’Apprendistato Professionalizzante, per rilanciarne la convenienza e l’utilizzo;
- chiarimento delle dinamiche retributive nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (CIG, CIGS ecc.).
Il giorno 19 luglio 2010 è stato siglato il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore legno mobili arredamento, sughero e forestazione siglato tra UNITAL Confapi e Filca CISL, Feneal UIL, Fillea CGIL.
L’Accordo siglato con tutte le Organizzazioni Sindacali, nei fatti ha recepito il nuovo sistema Contrattuale sia per la parte della durata dei contratti che per la disciplina dei livelli di negoziazione. Si è ritenuto utile rinforzare il ruolo di coordinamento nazionale del Comitato Paritetico Nazionale al fine di potenziare le politiche del settore legno.
Per la parte economica si è trovato un punto di equilibrio tra le richieste avanzate e le difficoltà economiche che si stanno attraversando, introducendo un sistema di riconoscimento salariale per quei lavoratori con il solo salario sindacale e senza premi aggiuntivi, è stata inoltre disciplinata l’ipotesi di attivare una forma di assistenza sanitaria integrativa a vantaggio dei lavoratori subordinandola però ad una effettiva realizzazione degli strumenti operativi che allo stato attuale appaiono di complessa realizzazione. Si è inteso inoltre riconoscere una maggior tutela in materia di previdenza complementare (pensione integrativa)
Infine si è disciplinato la procedura dei provvedimenti disciplinari che, a differenza di altri contratti, nel testo di UNITAL mancava.
Riportiamo di seguito le tabelle degli aumenti contrattuali con le relative tranche.
CCNL LEGNO - CONFAPI
AUMENTI RETRIBUTIVI
| Ex cat. | Categoria | Param. |
Incremento totale | 1° tranche 01/06/10 | 2° tranche 01/03/11 | 3° tranche 01/09/12 | Verifica Incr. Tot. |
| AS | AD3 | 215 | € 194,19 | € 43,69 | € 75,25 | € 75,25 | € 194,19 |
| AS | AD2 | 200 | € 180,64 | € 40,64 | € 70,00 | € 70,00 | € 180,64 |
| AD1 | 185 | € 167,09 | € 37,59 | € 64,75 | € 64,75 | € 167,09 | |
| AC4 | 170 | € 153,55 | € 34,55 | € 59,50 | € 59,50 | € 153,55 | |
| B | AC3 | 155 | € 140,00 | € 31,50 | € 54,25 | € 54,25 | € 140,00 |
| B | AC2 | 155 | € 140,00 | € 31,50 | € 54,25 | € 54,25 | € 140,00 |
| AC1 | 142 | € 128,26 | € 28,86 | € 49,70 | € 49,70 | € 128,26 | |
| B | AS3 | 155 | € 140,00 | € 31,50 | € 54,25 | € 54,25 | € 140,00 |
| AS2 | 140 | € 126,45 | € 28,45 | € 49,00 | € 49,00 | € 126,45 | |
| C | AS1 | 134 | € 121,03 | € 27,23 | € 46,90 | € 46,90 | € 121,03 |
| AE3 | 126,5 | € 114,26 | € 25,71 | € 44,28 | € 44,28 | € 114,26 | |
| D | AE2 | 119 | € 107,48 | € 24,18 | € 41,65 | € 41,65 | € 107,48 |
| E | AE1 | 100 | € 90,32 | € 20,32 | € 35,00 | € 35,00 | € 90,32 |
CCNL LEGNO - CONFAPI
NUOVI MINIMI TABELLARI PER LIVELLO
| Ex cat. | Categoria | Param. |
Minimo Tabellare al 31/05/2010 | Minimo Tabellare dal 01/06/2010 | Minimo Tabellare dal 01/03/2011 | Minimo Tabellare dal 01/09/2012 | Verifica Incr. Tot. |
| AS | AD3 | 215 | € 1.465,37 | € 1.509,06 | € 1.584,31 | € 1.659,56 | € 194,19 |
| AS | AD2 | 200 | € 1.363,14 | € 1.403,78 | € 1.473,78 | € 1.543,78 | € 180,64 |
| AD1 | 185 | € 1.260,90 | € 1.298,49 | € 1.363,24 | € 1.427,99 | € 167,09 | |
| AC4 | 170 | € 1.158,67 | € 1.193,22 | € 1.252,72 | € 1.312,22 | € 153,55 | |
| B | AC3 | 155 | € 1.056,43 | € 1.087,93 | € 1.142,18 | € 1.196,43 | € 140,00 |
| B | AC2 | 155 | € 1.056,43 | € 1.087,93 | € 1.142,18 | € 1.196,43 | € 140,00 |
| AC1 | 142 | € 967,83 | € 996,69 | € 1.046,39 | € 1.096,09 | € 128,26 | |
| B | AS3 | 155 | € 1.056,43 | € 1.087,93 | € 1.142,18 | € 1.196,43 | € 140,00 |
| AS2 | 140 | € 954,19 | € 982,64 | € 1.031,64 | € 1.080,64 | € 126,45 | |
| C | AS1 | 134 | € 913,30 | € 940,53 | € 987,43 | € 1.034,33 | € 121,03 |
| AE3 | 126,5 | € 862,19 | € 887,90 | € 932,17 | € 976,45 | € 114,26 | |
| D | AE2 | 119 | € 811,07 | € 835,25 | € 876,90 | € 918,55 | € 107,48 |
| E | AE1 | 100 | € 681,57 | € 701,89 | € 736,89 | € 771,89 | € 90,32 |
Per le aziende terziste nel Mezzogiorno e quelle identificate al Protocollo n. 7 del CCNL, gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze: 1 dicembre 2010, 1° ottobre 2011, 1° ottobre 2012.
Visualizza la circolare completa.
Siglato in data 22 luglio 2010 l’intero accordo per il rinnovo del CCNL UNIONTESSILE CONFAPI 08/07/08 per il settore Tessile - Abbigliamento – ed il rinnovo della sola parte economica per gli altri CCNL di settore.
SETTORE TESSILE – ABBIGLIAMENTO - MODA
Nella giornata del 22 luglio 2010, le Delegazioni sindacali di Uniontessile Confapi e di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uilta-Uil, hanno siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL 08.07.2008, scaduto il 31 marzo 2010.
Con l’intesa raggiunta, che stabilisce che il contratto decorre dall’1 aprile 2010 e scadrà il 31 marzo 2013 si è data attuazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali in ordine alla durata triennale del contratto, sono stati concordati l’entità ed i tempi degli aumenti retributivi e si sono introdotte innovazioni nella normativa e negli istituti contrattuali.
Di rilevante importanza l’introduzione della bilateralità di settore in un quadro confederale.
Gli aumenti decorrono dal mese di luglio 2010 e sono i seguenti:
| Livelli | 1/7/2010 | 1/04/2011 |
1/04/2012 |
| 8 | 25,34 | 50,67 | 53,21 |
| 7 | 23,20 | 46,41 | 48,72 |
| 6 | 22,40 | 44,80 | 47,04 |
| 5 | 21,07 | 42,14 | 44,24 |
| 4 | 20,54 | 41,07 | 43,13 |
| 3bis | 20,00 | 40,00 | 42,00 |
| 3 | 19,47 | 38.94 | 40,88 |
| 2bis | 18,67 | 37,34 | 39,20 |
| 2 | 18,40 | 36,80 | 38,64 |
| 1 | 11.07 | 22,13 | 24,24 |
Di conseguenza l’elemento retributivo nazionale – ERN – assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:
| Livelli | Minimi al 1/12/2009 | Minimi dal 1 luglio 2010 |
Minimi dal 1 aprile 2011 | Minimi dal 1 aprile 2012 |
| 8 | 1822,30 | 1847,64 | 1898,31 | 1951,52 |
| 7 | 1727,03 | 1750,23 | 1796,64 | 1845,36 |
| 6 | 1614,07 | 1636,47 | 1681,27 | 1728,31 |
| 5 | 1511,22 | 1532,29 | 1574,43 | 1618,67 |
| 4 | 1428,36 | 1448,90 | 1489,97 | 1533,10 |
| 3bis | 1397,29 | 1417,29 | 1457,29 | 1499,29 |
| 3 | 1366,23 | 1385,70 | 1424,64 | 1465,52 |
| 2bis | 1329,80 | 1348,47 | 1385,81 | 1425,01 |
| 2 | 1298,48 | 1316,88 | 1353,68 | 1392,32 |
| 1 | 1072,82 | 1083,89 | 1106,02 | 1130,26 |
Per le aziende terziste nel Mezzogiorno e quelle identificate al Protocollo n. 7 del CCNL, gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze: 1 dicembre 2010, 1° ottobre 2011, 1° ottobre 2012.
Visualizza la circolare completa.
È stato rilasciato in tutto il territorio nazionale il servizio per le aziende di Invio telematico delle domande di autorizzazione alla CIG Ordinaria.
Il servizio permette di inviare tramite Internet le richieste di Cassa Integrazione Ordinaria che riguardano sia il settore Industria che il settore Edilizia. L’acquisizione della domanda avviene in modalità on-line.
Ciò comporta dei vantaggi per le aziende e i consulenti che possono compilare telematicamente i Modelli IGI 15 e conservarli in formato digitale senza la necessità di dovere installare programmi scaricati dall’esterno.
È possibile inoltre effettuare direttamente dei controlli di congruenza sui dati immessi utilizzando le anagrafiche dell'Istituto disponibili in linea.
Le aziende/consulenti troveranno la nuova funzionalità tra i “Servizi per aziende e consulenti” del portale Internet, sotto la voce CIG, con la denominazione “Acquisizione OnLine Domande CIGO”.
L’Assessorato Regionale dell'Artigianato, con determinazione n. 633 del 15/06/2010, ha autorizzato l’avvio anticipato degli investimenti, ai sensi dell’art. 5 del bando 2009, a favore di 250 imprese che hanno presentato progetti per usufruire dei contributi previsti dalla “legge 51”.
L’autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese previste nel Piano di Investimenti, è stata concessa con riserva di una verifica particolareggiata, delle condizioni di ammissibilità stabilite dal bando.
Vai al sito:
http://www.regione.sardegna.it/
L'INPS fa presente che potranno essere trasmesse via internet, sia singolarmente che tramite i flussi XML, le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2009.
L’applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti, all’interno della sezione Servizi on line del sito www.inps.it.
Sono autorizzati all’utilizzo dell’applicazione gli utenti abilitati alla trasmissione dei flussi DM/UNIEMENS o dei DMAG.
L'INPS puntualizza che:
- il beneficio segue una logica di “cassa” con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009;
- nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2009, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
- laddove, nel corso del 2009, sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2008, ai fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto;
- nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, incorporazione) - che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. – con estinzione del soggetto incorporato, le richiesta di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro;
- nei casi in cui, successivamente al pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (es. cessione di azienda o ramo di azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - senza l’estinzione del soggetto cedente - sarà quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di accesso allo sgravio dovrà essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto;
- le aziende – che, nel corso del 2009, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l’attività - potranno, comunque, richiedere l’incentivo;
con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 in materia di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% - entro cui può operare lo sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo;
- le imprese di somministrazione di lavoro ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003, pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
le società capogruppo – ove delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alla medesime società;
- l’indirizzo email del datore di lavoro è un campo obbligatorio e, quindi, deve essere obbligatoriamente inserito sia nella domanda inviate tramite form on line che con file XML;
- nella domande inviate tramite file XML, per lo sgravio del datore di lavoro e lo sgravio del lavoratore, non deve essere indicato il numero dei lavoratori.
Si comunica che a partire dal 14 giugno 2010 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono aperti i termini per la presentazione delle domande, da parte dei Consorzi Fidi, relative al Fondo regionale di cogaranzia e controgaranzia a favore delle piccole e medie imprese della Sardegna.
Il Fondo, istituito con delibera del 16 dicembre 2009 dalla Giunta regionale, prevede una dotazione iniziale pari a € 238,2 milioni, la cui gestione è stata affidata alla SFIRS Spa.
L’intervento del Fondo è finalizzato a sostenere l’aggregazione dei consorzi fidi nonché a favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti:
avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione;
essere iscritte al Registro delle imprese;
non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dal regime di aiuti “de minimis” o non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà.
Sono ammissibili, con particolari e specifiche limitazioni, le imprese operanti in tutti i settori.
Le domande dovranno riguardare i seguenti interventi:
controgaranzie per garanzie concesse dai garanti su finanziamenti o rifinanziamenti accordati dalle banche finanziatrici e società di leasing nei sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione al Fondo;
cogaranzie per finanziamenti o rifinanziamenti non ancora concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing alla data di presentazione della domanda.
In particolare sono ammissibili alla cogaranzia e alla controgaranzia del Fondo, le garanzie rilasciate dai garanti alle PMI su rifinanziamenti, nuovi finanziamenti e investimenti , fino ad un importo massimo di:
- euro 1.500.000,00 per singola impresa, nell’ipotesi di applicazione del regime “de minimis”;
- euro 2.500.000,00 per singola impresa, nell’ipotesi di realizzazione dell’intervento in condizioni che escludono l’esistenza di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione 2008/C155/02 della Commissione.
Le richieste di ammissione, predisposte sulla relativa modulistica, devono essere presentate dal garante alla Sfirs SpA, soggetto gestore dell’intervento, al seguente indirizzo:
Sfirs SpA
via Santa Margherita, 4
09124 Cagliari
Eventuali chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti presso la sede della Sfirs oppure per telefono allo 070 679791, via fax allo 070 663212 o tramite e-mail, scrivendo all’indirizzo fondogaranzia@sfirs.it
Consulta i documenti: http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=20319
Il FAPI - Fondo Formazione PMI, Fondo interprofessionale costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, e UIL indice un concorso per l'assegnazione di borse di studio e premi per i dipendenti ed i figli dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo al fine di promuovere lo sviluppo e le competenze dell’individuo e l’investimento sul capitale umano nelle aziende.
Il bando prevede il finanziamento di due azioni differenziate per destinatari:
1. tredici borse di studio da destinare a diplomati nelle scuole secondarie superiori, dell’importo di € 3.000,00 (tremila euro) ciascuna, al lordo di eventuali oneri di legge, di cui almeno tre riservate a donne ed almeno una riservata a chi, sostenuto l’esame di Stato, attualmente frequenta il primo anno di Università o Istruzione Superiore. Possono partecipare al concorso quanti risultino diplomati presso una scuola secondaria superiore (liceo, istituto tecnico o professionale che fornisce un diploma o una qualifica) italiana negli anni solari 2008, 2009, 2010.
2. tredici premi di laurea da destinare a laureati per tesi ad autore unico sulle tematiche di interesse del Fondo di seguito esplicitate, dell’importo di € 3.000,00 (tremila euro) ciascuna, al lordo di eventuali oneri di legge (cfr. art.3), di cui almeno tre riservate a donne. Possono partecipare al concorso quanti abbiano conseguito presso un'Università Italiana una laurea specialistica, magistrale o quinquennale negli anni solari 2008, 2009, 2010.
Le candidature devono essere presentate direttamente dai destinatari sopra specificati, anche su segnalazione dell’imprenditore, nelle modalità indicate nel Bando.
Visualizza qui il Testo integrale del Bando.
Sottoscritto l’Accordo di Rinnovo per il Settore Metalmeccanico
Il 3 giugno 2010 UNIONMECCANICA-CONFAPI ha sottoscritto l’Ipotesi di Accordo con FIM-CISL e UILM-UIL per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Evidenziamo di seguito i primi adempimenti previsti per le aziende:
- erogazione dal 1° giugno 2010 della prima tranche di aumento dei minimi tabellari;
- erogazione della prima tranche di un importo, a copertura del periodo 1° febbraio 2010 – 31 maggio 2010, con la retribuzione relativa al mese di giugno 2010;
- conferma dell’erogazione di un elemento perequativo a giugno 2010, pari a 260 euro, per i lavoratori che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.
L’Accordo di rinnovo prevede quanto segue.
Decorrenza e durata
Il nuovo Ccnl decorre dal 1° giugno 2010 e scadrà il 31 maggio del 2013, per una durata complessiva di 36 mesi.
Minimi tabellari
Per i minimi tabellari è previsto un incremento suddiviso in quattro rate, di cui la prima decorre dal 1° giugno 2010.
L’accordo prevede un incremento dei minimi tabellari, pari a 122,00 euro per la 5ª categoria, con quattro scadenze:
- euro 29,00 a decorrere dal 1° giugno 2010;
- euro 40,00 a decorrere dal 1° marzo 2011;
- euro 42,00 a decorrere dal 1° marzo 2012;
- euro 11,00 a decorrere dal 1° febbraio 2013.
L’incremento viene erogato secondo la seguente tabella:
INCREMENTO DEI MINIMI PER CATEGORIA
| Categoria |
dal 1°/6/''10 |
dal 1°/3/'11 |
dal 1°/3/'12 |
dal 1°/2/'13 |
TOTALE |
| 1ª | 18,13 | 25,00 | 26,25 | 6,87 | 76,25 |
| 2ª | 21,21 | 29,25 | 30,71 | 8,04 | 89,21 |
| 3ª | 25,01 | 34,50 | 36,23 | 9,49 | 105,23 |
| 4ª | 26,46 | 36,50 | 38,33 | 10,04 | 111,33 |
| 5ª | 29,00 | 40,00 | 42,00 | 11,00 | 122,00 |
| 6ª | 32,08 | 44,25 | 46,46 | 12,17 | 134,96 |
| 7ª | 34,44 | 47,50 | 49,88 | 13,06 | 144,88 |
| 8ª | 38,06 | 52,50 | 55,13 | 14,44 | 160,13 |
| 9ª | 44,59 | 61,50 | 64,58 | 16,91 | 187,58 |
L’assorbimento di eventuali superminimi potrà essere effettuato secondo le regole generali.
Copertura del periodo 1° febbraio 2010-31 maggio 2010
A copertura del periodo 1° febbraio 2010-31 maggio 2010 sarà erogato, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 giugno 2010, verrà riconosciuto un importo, da erogare in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione dei mesi di giugno 2010 e settembre 2010, determinato secondo la tabella seguente:
| Categoria | 1^ tranche | 2^ tranche |
| 1ª | 36,25 | 36,25 |
| 2ª | 42,42 | 42,42 |
| 3ª | 50,03 | 50,03 |
| 4ª | 52,93 | 52,93 |
| 5ª | 58,00 | 58,00 |
| 6ª | 64,16 | 64,16 |
| 7ª | 68,88 | 68,88 |
| 8ª | 76,13 | 76,13 |
| 9ª | 89,18 | 89,18 |
L’importo sarà utile al calcolo del Tfr, ma non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati (ad es., maggiorazioni per il lavoro straordinario, ferie godute, indennità malattia etc.). L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° febbraio 2010 – 31 maggio 2010 e, per i lavoratori part-time, va riproporzionato all’orario individuale. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L'erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad es.: servizio militare, aspettativa, cassa integrazione, congedo parentale etc.). Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° febbraio 2010 - 31 maggio 2010, con pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto competente ed integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate dovranno comunicare alle relative Agenzie somministratrici l’importo spettante a tali lavoratori, da calcolare secondo le regole suddette.
Elemento perequativo
L’elemento perequativo sarà incrementato di 195,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2011: l’importo da corrispondere annualmente sarà quindi di 455,00 euro. L’erogazione di quest’anno (da corrispondere con la retribuzione relativa a questo mese di giugno) resta confermata nell’attuale importo di 260,00 euro.
Restano altresì confermate le condizioni di spettanza dell’elemento stesso, già stabilite nell’accordo di rinnovo del 24 gennaio 2006.
Contrattazione di secondo livello
E’ stato concordato di definire specifiche “Linee Guida” per favorire la diffusione, con carattere non vincolante, della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati nelle piccole e medie imprese. Inoltre, verrà avviata una fase sperimentale di contrattazione territoriale, avente contenuto economico e normativo e comunque non cogente per le imprese localizzate nei territori oggetto della sperimentazione, che saranno individuati esclusivamente sulla base della disponibilità espressa dalla sezione locale di Unionmeccanica; tali imprese potranno infatti optare tra:
- l’adesione alla contrattazione territoriale;
- il mantenimento o la stipula di un contratto aziendale;
- l’esclusione da qualsiasi contrattazione di secondo livello, con eventuale pagamento dell’elemento perequativo ai lavoratori aventi diritto.
I contenuti economici degli accordi territoriali dovranno avere caratteristiche di variabilità e di non determinabilità a priori, utili ad usufruire dei benefici derivanti da norme di legge in materia di defiscalizzazione e/o di decontribuzione secondo le disposizioni in materia.
Welfare e bilateralità
Viene introdotta, a partire dal 2011, una contribuzione straordinaria per favorire l’avvio della bilateralità e di interventi per prestazioni di welfare, da definire attraverso un’apposita Commissione paritetica, che dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 2012.
Tale bilateralità dovrà avere caratteristiche tali da aver assicurati gli incentivi fiscali previsti dalle norme vigenti.
La contribuzione straordinaria a carico azienda sarà limitata agli anni 2011 e 2012 e prevede il versamento di un importo pari a 2,00 euro mensili per ciascun lavoratore in forza, con versamento a gennaio dell'anno successivo, rispettivamente 2012 e 2013.
Previdenza integrativa
L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, attualmente pari all’1,20%, sarà elevata all’ 1,60% a decorrere dal 1° gennaio 2013, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’aliquota aumenterà all’1,60% anche per gli apprendisti.
Diritto allo studio
A partire dal 1° gennaio 2012, saranno concesse ulteriori 40 ore annue di permesso retribuito ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo triennio per il conferimento di un diploma di scuola media superiore, purché attinente alle mansioni svolte, per non più di tre anni nel corso del rapporto di lavoro e cumulabili con quanto previsto dalle norme attualmente in vigore.
Sarà inoltre costituita una Commissione per la revisione sistematica della disciplina contrattuale in materia di diritto allo studio.
Contratto a tempo determinato, a tempo parziale, apprendistato, reperibilità norme in materia di ambiente e sicurezza del lavoro
La disciplina degli istituti in questione viene armonizzata con le disposizioni di legge e gli Accordi interconfederali nel frattempo intervenuti. Ulteriori approfondimenti saranno oggetto di specifica circolare.
Quota contribuzione “una tantum”
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1º novembre e fino al 31 novembre 2010, comunicheranno che in occasione del rinnovo del c.c.n.l. i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di marzo 2011.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di gennaio 2011, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 febbraio 2011.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali di FIM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende su un c/c bancario intestato a FIM e UILM e che sarà successivamente indicato.
Con Determinazione n. 2770-373 del 03/05/2010, il Centro Regionale di Programmazione comunica che il termine per la realizzazione degli investimenti ammessi relativi ai Bandi PIA 2008 “Industria, Artigianato e Servizi”, e “Turismo e Posadas” è stata fissato al 31 dicembre 2010.
Il termine di scadenza è riferito alla realizzazione di almeno il 30% degli investimenti ammessi e di presentazione della relativa richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale. In particolare si riferisce a tutte quelle imprese la cui scadenza dei nove mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria è antecedente al 31 dicembre 2010.
Il 30 aprile u.s. si è svolto l’incontro in sede plenaria tra Unionmeccanica FIM e UILM (presente un osservatore della FIOM), per il rinnovo del CCNL Unionmeccanica-Confapi in scadenza al 31 gennaio 2010. Unionmeccanica ha presentato alcune proposte di modifica della parte normativa, rimandando ad altro incontro ogni determinazione circa le proposte di rinnovo dei minimi contrattuali e dell’importo dell’elemento perequativo. La trattativa, riepilogata nella nota del Presidente Unionmeccanica, è stata aggiornata a martedì 11 maggio presso la sede della Confapi.
In allegato: Nota del Presidente Nardi
Il 16 aprile u.s. si è svolto l’incontro programmato tra Unionchimica- Confapi e le Segreterie di Filctem Femca e Uilcem per una verifica sullo stato di attuazione del CCNL unificato sottoscritto il 17/12/2009 e per l’avvio della trattativa volta al rinnovo dei minimi contrattuali scaduti al 31/12/2009. Esaminate le difficoltà delle aziende del comparto, le trattative per la parte economica, di durata triennale e per il periodo 2010-2013, dovrebbero procedere in via unitaria. Fissato il nuovo incontro per il 4 maggio.
In allegato: Nota Segreteria Unionchimica.
Con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 è stato introdotto – in via sperimentale per il triennio 2008 – 2010 uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate. Per il 2009 il beneficio trova la sua regolamentazione nel Decreto 17 dicembre 2009.
L’INPS con la circolare n. 39/2010 fornisce chiarimenti e precisazioni e indica, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009.
Rispetto all’anno 2008, due sono le novità:
• scomparsa del cosiddetto “click day”;
• abbattimento dal 3% a 2,5% del tetto della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio.
Misura dello sgravio
Entro il tetto della retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
• entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
• totale sulla quota del lavoratore.
Il recupero delle somme spettanti potrà avvenire solo dopo l’avvenuta ricezione del provvedimento di ammissione.
L’incentivo riguarda sia la quota di contribuzione del datore di lavoro (al massimo 25 punti) che quella dei dipendenti; per questi ultimi il risparmio corrisponde all’intera quota a proprio carico, oltre alla copertura pensionistica.
I datori di lavoro non in regola con le norme contributive e contrattuali non potranno usufruire dell’incentivo.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.
Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Come presentare la domanda
Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'Inps, anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.
La domanda deve contenere: a) i dati identificativi dell'azienda;b) la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;d)l'importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell'anno 2009 - per le quali si chiede l'ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi; e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell'aliquota a suo carico; f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi. La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
Con successivo messaggio saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze secondo lo schema allegato () e saranno, altresì, messe a disposizione la guida operativa e le specifiche tecniche.
Aziende escluse
Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Per la presentazione al Ministero del Lavoro delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e dei Contratti di Solidarietà è necessario produrre apposita procura.
Il Ministero del lavoro fa presente che il responsabile aziendale, o chi ne svolge le attività, dovrà sottoscrivere apposita delega che autorizza il referente (consulente, collaboratore o dipendente) ad effettuare tutte le operazioni connesse alla presentazione di ogni istanza indicando gli atti per i quali tale delega è stata conferita. Alla citata delega dovrà essere allegata copia di un documento valido del delegante.
Per facilitare la compilazione di detto atto di delega, è stato predisposto apposito modello che dovrà essere compilato per ogni istanza.
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/03/2010, n. 9 - Modello di Delega
L’Agenzia regionale per il lavoro partecipa in qualità di partner per l’Italia al Progetto EQUIJOBS ES/08/LLP-LdV/TOI/149006, finanziato dal programma comunitario Leonardo da Vinci – Misure per il Trasferimento di Innovazione – approvato nell’ambito del nuovo programma quadro LLP (Lifelong Learning Programme).
Il progetto mira a favorire l’inserimento lavorativo delle donne in settori a maggiore presenza maschile, tramite il trasferimento di buone pratiche e la realizzazione di attività formative pilota nei paesi partner rivolte a donne residenti in aree rurali.
A questo fine SELEZIONA tramite avviso pubblico a manifestare interesse, le beneficiarie del percorso formativo in “Operatrice edile specializzata nell’uso dei materiali naturali per intonaci, pitture e Rifiniture”.
Pubblichiamo in allegato l’avviso pubblico a manifestare interesse, il programma formativo, il facsimile di domanda e il modulo di autocertificazione.
La provincia di Nuoro intende promuovere l’attivazione di n.120 Tirocini Formativi e di Orientamento (di cui 20 destinati ai disabili ex l. n. 68/99 iscritti nelle liste provinciali con grado di invalidità pari o superiore al 67%) presso datori di lavoro operanti nel territorio provinciale, a prescindere dal settore di attività, con incentivo per i primi 5 (cinque) mesi a favore dei datori di lavoro che si rendano disponibili ad ospitare Tirocinanti.
La Provincia di Nuoro, in qualità di “Soggetto Promotore”, si fa carico:
- degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la Responsabilità Civile verso terzi, per ogni tirocinante, a titolo di rimborso a favore dei Soggetti Ospitanti (Datori di lavoro);
- di corrispondere ai Soggetti Ospitanti (Datori di lavoro) un contributo di Euro 1.500,00 (Euro 300,00 per 5 mesi) per ogni Tirocinio attivato e che diventano di Euro 2.000,00 (Euro 400,00 per 5 mesi) nel caso di disabili ex lege n. 68/99, iscritti nelle liste provinciali con grado di invalidità pari o superiore al 67%.
I contributi previsti dal predetto bando saranno concessi dalla Provincia, mediante procedura a “sportello”, sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L’assegnazione delle agevolazioni terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande e avverrà in due tranches di € 900.00 e di € 600.00, oppure di € 1200.00 e di € 800.00 nel caso di soggetti di cui alla L. 68/99.
Il Soggetto Ospitante dovrà erogare:
- mensilmente, al Tirocinante, il contributo concesso dalla Provincia, sotto forma di borsa di frequenza, integrandola con risorse proprie pari a Euro 200,00 mensili – pari a Euro 100,00 per i disabili ex lege n.68/99;
- il rimborso spese di viaggio, qualora il Tirocinante risieda in un Comune diverso da quello della sede dell’Impresa ospitante.
L’ammontare del succitato premio o borsa di frequenza è pari all’importo massimo mensile di € 500,00 lordi.
I Tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:
- essere residenti nei Comuni della Provincia di Nuoro;
- essere disoccupati o inoccupati;
- essere regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche dei Centri Servizi per il Lavoro di Nuoro, Sorgono, Macomer o Siniscola
Devono essere in regola inoltre con l’assolvimento dell’obbligo scolastico ai sensi della legge 31. dicembre 1962, n. 859 e s. m. i..
I Tirocinanti potranno essere individuati dall’azienda già all’atto della domanda o essere individuati tramite apposite procedure di preselezione, dai Centri Servizi per il Lavoro e/o dal Servizio Inserimento Mirato (S.I.M.) per i disabili ex lege n. 68/99, sulla base del profilo professionale indicato dall’azienda stessa.
Allegato A - Domanda per ospitare tirocinanti.pdf
Allegato A Domanda Definitiva.doc
Allegato B - Autocertificazione tirocinante.pdf
Autocertificazione tirocinante definitiva Allegato B.doc
Sono stati pubblicati, con la Circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di quello di mobilità e di disoccupazione e della retribuzione mensile di riferimento, in relazione all'aumento alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, nonché l'aumento dell'assegno per le attività socialmente utili, relativi all'anno 2010.
Si è svolto il 1° marzo u.s. il terzo incontro di trattativa in sede plenaria per il rinnovo del CCNL a cui erano presenti Fim, Fiom, Uilm.
Gli incontri proseguiranno, su richiesta di Unionmeccanica condivisa da Fim e Uilm, in sede tecnica con appuntamenti già calendarizzati.
Il primo è stato programmato per il giorno 2 marzo, i successivi si terranno nelle giornate del 10, 18 e 19 marzo pp.vv..
Firmato da Confapi e confederazioni dei lavoratori CGIL, CISL e UIL l'accordo interconfederale per l'apprendistato professionalizzante all'interno delle Pmi, riconoscendo le capacità formative delle aziende
Sottoscritto l'accordo quadro interconfederale sull'apprendistato professionalizzante nelle Pmi da parte di Confapi e confederazioni dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, con l'introduzione di molte novità nella gestione dell'apprendistato professionalizzante in azienda.
Le imprese che applicano contratti di lavoro Confapi, potranno svolgere la formazione direttamente in azienda, con il riconoscimenti del ruolo educativo assunto dal tutor aziendale e dal processo lavorativo in sé.
L'ente bilaterale, comunque, vigilerà sulla qualità del piano formativo e sulla sua correttezza, collaborando con l'azienda formatrice nell'attuazione del piano stesso e nella valutazione degli obiettivi raggiunti.
Previo il benestare di Confapi, la Pmi formatrice potrà certificare la qualifica dell'apprendista che ha svolto il periodo di formazione.
Codici tributo invariati per versare l’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate ai dipendenti in relazione a incrementi di produttività. La tassazione agevolata, introdotta inizialmente in via sperimentale per il secondo semestre dell’anno 2008, poi prorogata per tutto il 2009 dal decreto legge n. 185/2008, è stata ulteriormente estesa al 2010 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Il beneficio consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale del 10%.
I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite F24 restano quelli già istituiti con la risoluzione n. 287/E dell’8 luglio 2008.
La finanziaria regionale (legge n. 5 del 28 dicembre 2009) ha introdotto un credito d’imposta pari al 20% dei contributi previdenziali obbligatori versati nel 2009.
Accedono al credito d’imposta 2010 le imprese che:
1) non abbiano più di 15 dipendenti alla data del 31 agosto 2009;
2) risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 agosto 2009;
3) abbiano uno o più dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, per i quali abbiano versato nell’ anno 2009 i contributi previdenziali obbligatori. (rientrano nel computo anche i dipendenti assunti da imprese artigiane con contratto di apprendistato finalizzato all’ottenimento di una qualifica professionale);
4) si impegnino a non ridurre, o incrementino, nel corso del 2010, il numero dei dipendenti assunti nelle unità operative presenti in Sardegna alla data del 31 agosto 2009;
5) osservino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti;
6) operino in alcuni settori e quindi in alcune determinate sezioni della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007 visualizzabili qui.
Ammontare del credito
Il credito d’imposta è pari al 20% dell’importo versato nell’anno 2009 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il personale dipendente che lavora nelle sedi operative presenti in Sardegna.
Il credito d’imposta non può essere cumulato con eventuali ammortizzatori sociali.
Maggiorazioni
L’agevolazione è maggiorata di un importo pari a 1.500 euro per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata in Sardegna nel corso del 2010, che incrementi la base occupazionale in forze nelle sedi operative ubicate nell’isola al 31 agosto 2009.
La maggiorazione è di 2000 euro se il nuovo assunto (che deve comunque avere le caratteristiche appena descritte) ha completato il percorso formativo previsto dal programma Master and back.
Come presentare la richiesta
Le richieste di accesso al credito d’imposta dovranno essere inoltrate in via telematica tramite una procedura informatica che sarà a breve online sul sito di Sardegna Entrate.
Potranno presentare la richiesta sia il rappresentante legale della società interessata che gli intermediari (commercialisti e consulenti del lavoro).
Chi intende compilare il modulo elettronico deve preventivamente registrarsi al sito di Sardegna Entrate secondo le modalità previste dalla Guida alla Registrazione.
I contribuenti, gli intermediari e i rappresentanti legali che vorranno inoltrare le richieste dovranno inoltre dotarsi di posta elettronica certificata e di firma digitale.
Lo scorso 5 gennaio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono dettate le modalità per la concessione di un credito d'imposta per le attività promozionali del sistema agroalimentare italiano all’estero.
Possono fruire delle agevolazioni i seguenti soggetti:
a) imprese di produzione di prodotti di cui all'allegati I del Trattato istitutivo della comunità europea,anche costituite in forma cooperativa;
b) piccole e medie imprese di produzione di prodotti agroalimentari non ricompresi nell'allegato I, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi
c) altre imprese, diverse dalle piccole e medie imprese, anche organizzate in cooperative agricole, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'allegato I
Alle piccole e medie imprese di produzione di prodotti agroalimentari non ricompresi nell'allegato I è concesso un credito d'imposta pari al 50% delle spese eccedenti la media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti:
- spese per la locazione, installazione e gestione dello stand e spese per servizi forniti da consulenti esterni per l'assistenza tecnica in occasione della prima partecipazione ad una fiera o esposizione.
Ai restanti soggetti è concesso un credito d'imposta pari al 50% delle seguenti spese eccedenti la media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti (alle imprese diverse dalle PMI che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'allegato I il credito è concesso nei limiti del de minimis):
- investimenti in attività dirette in altri stati membri o paesi terzi intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità purché non rivolte al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa
I richiedenti inoltrano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esamina le istanze in ordine cronologico e le finanzia fino ad esaurimento delle risorse.
Entro i prossimi 30 giorni il Ministero approverà il modello da utilizzare per l'istanza e fisserà i termini per la presentazione della stessa.
Consulta i documenti:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rafforzato e reso maggiormente fruibile il sistema on-line per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e per i contratti di solidarietà.
Il sistema consente di:
1. ridurre/eliminare il cartaceo;
2. potenziare la velocità dell’invio e della ricezione delle domande
3. acquisire la certezza di inoltro;
4. utilizzare un canale comunicativo con gli uffici competenti con riferimento alla domanda inoltrata.
I requisiti soggettivi in possesso di chi fruisce del sistema devono essere:
1. l’autorizzazione dell’azienda richiedente a svolgere le funzioni di "referente" per la domanda;
2. il possesso di un indirizzo e-mail nonché di una smart card per la firma digitale.
In alternativa può essere richiesta un’utenza e password specifica per questa procedura (cfr. il modulo di richiesta).
Per quanto concerne i requisiti tecnici, si rende necessaria la disponibilità di un computer collegato ad internet, di uno scanner e di una stampante.
Per poter appieno conoscere le modalità operative della procedura in questione, è possibile consultare:
1. Il manuale completo (aggiornato al 29/10/2009) – per i primi utilizzi;
2. La guida rapida (aggiornata al 29/10/2009) – per chi già ha dimestichezza con lo strumento della CIGS – on line.
Nell’ipotesi di problematiche di carattere tecnico, è possibile contattare l’help-desk di primo livello al numero 06 46834036 o alla e-mail helpdeskcigsonline@lavoro.gov.it
Viceversa, per problemi o chiarimenti relativi alla procedura amministrativa, si può inviare una e-mail a cigsonline@lavoro.gov.it .
L’Inps, con la Circolare n. 116/09, ha precisato che le modalità di calcolo dei limiti temporali previsti per l’accesso alla Cassa Integrazione ordinaria “si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile ed affini”.
È stata quindi recepita l’stanza sollevata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali nel corso degli Stati Generali delle Costruzioni. L’inps ha sostanzialmente confermato che, per il calcolo dei limiti temporali di cui alla Legge n. 427/75, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un`intera settimana; si può considerare usufruita una settimana solo se la sospensione del lavoro interessa sei giorni lavorativi o cinque in caso di settimana corta.
La disposizione è applicabile “ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale che comporta una contrazione del ciclo produttivo.” Resta quindi esclusa l’estensione all’ipotesi di cassa integrazione salariale per eventi meteorologici.
Il contratto di solidarietà c.d. difensivo è finalizzato al mantenimento della occupazione mediante la riduzione dell'orario al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale.
Con una recente nota in risposta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, il Ministero del Lavoro si è pronunciato estendendo anche alle imprese con meno di 15 dipendenti la facoltà di ricorrere al contratto di solidarietà difensivo quando sia finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La precisazione interviene a seguito del D.l. n. 78/2009 e dalla Legge n.33/2009 (conversione del d.l. n.5/2009 sulle misure anticrisi), che hanno introdotto un aumento dell'integrazione salariale per il prossimo biennio ed hanno determinato il contributo e le condizioni per l'accesso ai contratti di solidarietà.
In particolare l'art. 7 ter, comma 9, lett. d della legge n.33/2009 ha integrato la previsione contenuta nella legge n.236/1993 consentendo, quindi, di ampliare "la platea dei possibili fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale, garantendo la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà anche ad imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n.223/1991".
L’impresa con meno di 15 dipendenti che, per evitare licenziamenti, stipuli contratti di solidarietà, previa sottoscrizione di apposito accordo sindacale, ha inoltre diritto ad un contributo economico, pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario, per un periodo massimo di 2 anni.
Il contratto di solidarietà c.d. difensivo è finalizzato al mantenimento della occupazione mediante la riduzione dell'orario al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale.
Con una recente nota in risposta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, il Ministero del Lavoro si è pronunciato estendendo anche alle imprese con meno di 15 dipendenti la facoltà di ricorrere al contratto di solidarietà difensivo quando sia finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La precisazione interviene a seguito del D.l. n. 78/2009 e dalla Legge n.33/2009 (conversione del d.l. n.5/2009 sulle misure anticrisi), che hanno introdotto un aumento dell'integrazione salariale per il prossimo biennio ed hanno determinato il contributo e le condizioni per l'accesso ai contratti di solidarietà.
In particolare l'art. 7 ter, comma 9, lett. d della legge n.33/2009 ha integrato la previsione contenuta nella legge n.236/1993 consentendo, quindi, di ampliare "la platea dei possibili fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale, garantendo la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà anche ad imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n.223/1991".
L’impresa con meno di 15 dipendenti che, per evitare licenziamenti, stipuli contratti di solidarietà, previa sottoscrizione di apposito accordo sindacale, ha inoltre diritto ad un contributo economico, pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario, per un periodo massimo di 2 anni.
Il programma Master and Back prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la partecipazione a percorsi di rientro finalizzati al ritorno in Sardegna e all'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati sardi che abbiano concluso un percorso formativo di eccellenza al di fuori del territorio regionale in Italia e all'estero.
Opportunità per le imprese
Le imprese interessate, che seguendo le regole stabilite dall’Avviso 2009 – Percorsi di rientro, si candideranno ad assumere con contratto di lavoro subordinato della durata di 12 oppure 18 oppure 24 mesi, un giovane in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso medesimo, potranno contare su un contributo pari al costo complessivo annuale lordo previsto in applicazione del contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore di riferimento, per un periodo pari alla durata del contratto ovvero, solo ed esclusivamente in caso di assunzione a tempo indeterminato, per un periodo di 36 mesi.
In caso di assunzione con contratto di lavoro parasubordinato, il contributo spettante all’azienda sarà pari ad €12.000,00 semestrali, per un periodo minimo di 2 semestri e massimo di 4 semestri, di cui almeno l’85% da destinarsi a retribuzione lorda.
Prima fase:
l’incontro domanda-offerta
Il primo atto del procedimento che porta all'attivazione di un percorso di rientro è quello dell'incontro tra la domanda e l'offerta.
L'Agenzia regionale per il lavoro a questo fine mette a disposizione le Vetrine Percorsi di Rientro: la Vetrina candidati e la Vetrina organismi ospitanti. Il giovane candidato che vuole inserire il proprio profilo nella Vetrina, deve compilare e spedire l’allegato A del bando, inserendo tutte le informazioni relative al suo percorso formativo e professionale e quelle caratteristiche che giudica importanti per una valutazione da parte di futuri organismi ospitanti.
Gli organismi ospitanti (aziende) devono fare altrettanto, compilando e spedendo l’allegato B del bando, che contiene tutte le informazioni indispensabili per la valutazione del futuro organismo ospitante da parte dei candidati ed una breve descrizione del o dei profili professionali per i quali intende attivare il percorso di rientro.
I dati inseriti nelle due vetrine saranno pubblicati dall'Agenzia regionale per il lavoro sulle pagine web del sito della Regione dedicate al Programma Master and Back.
I candidati potranno prendere visione delle informazioni più rilevanti degli organismi ospitanti e questi ultimi potranno selezionare i candidati in possesso delle caratteristiche più adatte alle loro esigenze.
Le richieste di pubblicazione sulle vetrine devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 dell’11 dicembre 2009 presso la sede dell’Agenzia Regionale per il lavoro in Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari.
Seconda fase:
la domanda congiunta
La richiesta di finanziamento di un percorso di rientro deve essere fatta in modo congiunto dall'organismo ospitante e dal candidato con la compilazione dell’Allegato D del bando per la richiesta di attivazione di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato presso un organismo ospitante privato.
La domanda congiunta di finanziamento deve pervenire, a pena di esclusione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulle vetrine dei dati relativi a entrambi i soggetti istanti entro e non oltre le ore 13.00 dell’31 marzo 2010 presso la sede dell’Agenzia Regionale per il lavoro in Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari.
Il finanziamento dei percorsi di rientro avverrà sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande congiunte di finanziamento valutate positivamente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Master & Back - Avviso 2009.pdf
Allegato A - Richiesta_vetrina_candidato.pdf
Allegato B - Richiesta_vetrina_organismo.pdf
Allegato D - domanda congiunta percorsi rientro CONTRATTI.pdf
Allegato E - Dichiarazione_De_ minimis.pdf
Per ogni ulteriore informazione:
www.regione.sardegna.it/masterandback/
Email masterandback.back@regione.sardegna.it
Numero verde 800478386
Il programma Master and Back prevede, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE), l'erogazione di contributi a fondo perduto per la partecipazione a percorsi di rientro finalizzati al ritorno in Sardegna e all'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati sardi che abbiano concluso un percorso formativo di eccellenza al di fuori del territorio regionale.in Italia e all'estero.
Opportunità per le imprese
Le imprese interessate, che seguendo le regole stabilite dall’Avviso 2009 – Percorsi di rientro, si candideranno ad assumere con contratto di lavoro subordinato della durata di 12 oppure 18 oppure 24 mesi, un giovane in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso medesimo, potranno contare su un contributo pari al costo complessivo annuale lordo previsto in applicazione del contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore di riferimento, per un periodo pari alla durata del contratto ovvero, solo ed esclusivamente in caso di assunzione a tempo indeterminato, per un periodo di 36 mesi.
In caso di assunzione con contratto di lavoro parasubordinato, il contributo spettante all’azienda sarà pari ad €12.000,00 semestrali, per un periodo minimo di 2 semestri e massimo di 4 semestri, di cui almeno l’85% da destinarsi a retribuzione lorda.
Prima fase:
l’incontro domanda-offerta
Il primo atto del procedimento che porta all'attivazione di un percorso di rientro è quello dell'incontro tra la domanda e l'offerta.
L'Agenzia regionale per il lavoro a questo fine mette a disposizione le Vetrine Percorsi di Rientro: la Vetrina candidati e la Vetrina organismi ospitanti. Il giovane candidato che vuole inserire il proprio profilo nella Vetrina, deve compilare e spedire l’allegato A del bando, inserendo tutte le informazioni relative al suo percorso formativo e professionale e quelle caratteristiche che giudica importanti per una valutazione da parte di futuri organismi ospitanti.
Gli organismi ospitanti (aziende) devono fare altrettanto, compilando e spedendo l’allegato B del bando, che contiene tutte le informazioni indispensabili per la valutazione del futuro organismo ospitante da parte dei candidati ed una breve descrizione del o dei profili professionali per i quali intende attivare il percorso di rientro.
I dati inseriti nelle due vetrine saranno pubblicati dall'Agenzia regionale per il lavoro sulle pagine web del sito della Regione dedicate al Programma Master and Back.
I candidati potranno prendere visione delle informazioni più rilevanti degli organismi ospitanti e questi ultimi potranno selezionare i candidati in possesso delle caratteristiche più adatte alle loro esigenze.
Le richieste di pubblicazione sulle vetrine devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 dell’11 dicembre 2009 presso la sede dell’Agenzia Regionale per il lavoro in Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari.
Seconda fase:
la domanda congiunta
La richiesta di finanziamento di un percorso di rientro deve essere fatta in modo congiunto dall'organismo ospitante e dal candidato con la compilazione dell’Allegato D del bando per la richiesta di attivazione di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato presso un organismo ospitante privato.
La domanda congiunta di finanziamento deve pervenire, a pena di esclusione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulle vetrine dei dati relativi a entrambi i soggetti istanti entro e non oltre le ore 13.00 dell’31 marzo 2010 presso la sede dell’Agenzia Regionale per il lavoro in Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari.
Il finanziamento dei percorsi di rientro avverrà sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande congiunte di finanziamento valutate positivamente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Master & Back - Avviso 2009.pdf
Allegato A - Richiesta_vetrina_candidato.pdf
Allegato B - Richiesta_vetrina_organismo.pdf
Allegato D - domanda congiunta percorsi rientro CONTRATTI.pdf
Allegato E - Dichiarazione_De_ minimis.pdf
Per ogni ulteriore informazione:
www.regione.sardegna.it/masterandback/
Email masterandback.back@regione.sardegna.it
Numero verde 800478386
Il Comune di Sestu, in collaborazione con il Centro Servizi Lavoro di Assemini in qualità di Soggetto Promotore, avvia N. 10 Tirocini Formativi e di Orientamento con borsa (€ 500,00) e premio all’assunzione (max €3.000,00), di cui 2 riservati a persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99.
Possono presentare richiesta, a partire dalle ore 8:00 del 25/11/2009, tutti i disoccupati e inoccupati ai sensi del D.Lgs 181/2000 e successive modificazioni, residenti nel Comune di Sestu, che abbiano compiuto il 18° anno di età, e che intendono svolgere un’esperienza lavorativa mediante tirocinio formativo e di orientamento presso aziende private e associazioni che abbiano sede operativa nel Comune di Sestu e/o nel territorio della Provincia di Cagliari, con almeno un dipendente a tempo indeterminato nel proprio organico.
Le aziende e gli aspiranti tirocinanti interessati all’attivazione del tirocinio dovranno inviare, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, la richiesta per l’assegnazione nominativa della borsa utilizzando il modulo di richiesta assegnazione borsa a partire dalle ore 8.00 del giorno 25 Novembre 2009. Le richieste dovranno essere indirizzate al Comune di Sestu, Via Scipione, 1 – 09028 SESTU.
Le istanze pervenute saranno istruite in ordine cronologico di invio della richiesta fino ad esaurimento dei fondi disponibili. A tal fine verranno presi in considerazione l’orario e la data riportati e certificati dall’Ufficio postale presso il quale è stata spedita la raccomandata A/R. In caso di richieste attestanti il medesimo orario (se si tratta dell'ultima domanda pervenuta), la borsa sarà assegnata al tirocinante più anziano.
Per tutte le informazioni sull'iniziativa consulta la documentazione sottostante.
Avviso Comune Sestu TIROCINI con BORSA.pdf
Bando Comune Sestu TFO con Borsa.pdf
Modulo di Domanda TFO Comune SESTU.pdf
Con la Circolare n. 82 del 16 giugno 2009 l’INPS ha fornito chiarimenti, alla luce della legge e dei più recenti ed autorevoli orientamenti giurisprudenziali, circa l’indennità di malattia durante periodi di integrazione salariale, sia straordinaria che ordinaria.
In particolare l’Istituto precisa che, per quanto riguarda la
1) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGS si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Si ricorda inoltre che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative indennità a carico dei relativi enti assicuratori ed esulano pertanto dal concetto di malattia di cui alla presente trattazione.
Per quanto concerne, invece, la
2) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
le circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980 e 134368 AGO-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai lavoranti ad orario ridotto spettasse esclusivamente l’indennità di malattia. Tale criterio si fondava sull’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/45 secondo cui “l'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione”.
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro ha evidenziato, tuttavia, che «quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo alla sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della stessa attività), sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista» (Cass. civ. sez. lav. n. 5219 del 13.6.1987).
Pertanto si applicheranno, anche in caso di malattia durante un periodo di Cassa integrazione guadagni ordinaria, gli stessi criteri validi per la CIGS, che di seguito si riepilogano.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Tra gli strumenti di tutela del reddito approntati dal Governo con l’articolo 19 del D.L. 185/08 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito dalla L. 2/09, con le integrazioni dell’articolo 7-ter della L. 33/09, assume particolare rilievo, per la portata innovativa, l’istituto, introdotto in via sperimentale, dell’indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.
Si tratta di una misura volta ad assicurare un sostegno al reddito ad una vasta categoria di lavoratori, fin’ora esclusi dalle più tradizionali forme di tutela (cassa integrazione guadagni, sussidio di disoccupazione).
Con la circolare n. 74 del 26 maggio 2009, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’operatività dello strumento.
L’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo il modello appositamente predisposto.
Per aver diritto all’indennnità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
- monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce glac/m);
- dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008);
- accredito contributivo: come recita l’art 19, comma 2 lettera b) ed e) nell’anno precedente (es. 2008) devono essere accreditati almeno 3 mesi (lettera b) e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi (lettera e). Pertanto, nell’anno precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari ad una contribuzione IVS di 2.764 euro);
- accredito contributivo nell’anno di riferimento: devono essere accreditati presso la relativa gestione separata, nell’anno di riferimento, almeno tre mesi.
La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008 (quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure Parte C – Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10% del reddito da lavoro percepito. (es. per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro).
Domanda
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (All. 1). Nei casi in cui la “fine lavoro” si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se l’evento “fine lavoro” si è verificato successivamente al 30 maggio, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell’evento.
La Provincia del Medio Campidano – Assessorato alle Politiche e Servizi per il Lavoro - nell’ambito dei fondi previsti per gli interventi di Politica Attiva per il Lavoro, intende promuovere l’attivazione di n. 27 Tirocini Formativi e di Orientamento, della durata di mesi 6 (sei), ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997, presso imprese operanti nel territorio regionale che si rendano disponibili ad ospitare tirocinanti.
Possono presentare la manifestazione d’interesse, in qualità di “Soggetti Ospitanti”, aventi natura privata, le imprese che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, espletano la loro attività nel territorio regionale.
La manifestazione di interesse da parte delle imprese, potrà essere presentata a decorrere dal 11/05/2009, in carta semplice e utilizzando i modelli appositamente predisposti e dovrà pervenire entro il 10/06/2009, (non farà fede il timbro postale, ma la data e il numero di protocollo dell’Ente) a mezzo di raccomandata A/R oppure consegnata a mano, al seguente indirizzo: Provincia del Medio Campidano – Assessorato Politiche e Servizi per il Lavoro – Via Carlo Felice, 201 – 09025 Sanluri (VS).
Visualizza e scarica la copia del Bando, il modello per la presentazione della manifestazione d’interesse dell’azienda e l’autocertificazione da compilarsi a cura del tirocinante.
Ogni informazione riguardante l’Avviso potrà essere richiesta presso:
Assessorato Provinciale alle Politiche e Servizi per il Lavoro
Dott.ssa Lorena Cordeddu – tel. 070 9356223
M. Pasqualina Pira – tel. 070 9356226
Referenti:
L. Cordeddu - 0709356223 - lcordeddu@provincia.mediocampidano.it
M. P. Pira - 0709356226 - mpira@provincia.mediocampidano.it
Si apre il 22 aprile 2009 la procedura telematica per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Per fruire del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo i contribuenti interessati devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite soggetti abilitati, il formulario (modello FRS). Il modello, contenente i dati degli investimenti per i quali si richiede l’agevolazione, deve essere presentato dai soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento sia ai progetti d’investimento avviati entro il 28 novembre 2008 sia a quelli avviati successivamente.
Il formulario FRS recepisce le modifiche apportate dal decreto legge “anticrisi” (n. 185/08) e, quindi, sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2008.
L’istanza può essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 22 aprile 2009 utilizzando il software "CREDITOFRS", che sarà reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it dal 16 aprile 2009.
Attenzione: per i progetti già avviati alla data del 28 novembre 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro le ore 24 del 22 maggio 2009.
Modulistica:
In riferimento alle modalità di trasmissione telematica della denuncia di infortunio sul lavoro, l’INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro comunica che, dal 27 marzo 2009, è on-line una nuova versione.
Le innovazioni riguardano, nello specifico, le semplificazioni delle modalità di accesso all’applicazione on-line, l’inserimento del settore lavorativo “Pubblica Amministrazione” e della tipologia di retribuzione “Convenzionale”. A seguito di quanto modificato e dell’aggiornamento delle tabelle di codifica dei dati, sono stati variati gli strumenti utili agli utenti per l’invio off-line dell’adempimento.
Per maggiori chiarimenti e per le specifiche degli aggiornamenti visualizza l’informativa sulle novità o consulta direttamente la pagina di documentazione della denuncia di infortunio presente sul sito internet dell’Istituto dove è, inoltre, disponibile il manuale.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2009 è stato approvato il modello di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. R/IAL).
Il rinnovo dell’istanza può essere presentato in via telematica, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, dai datori di lavoro che hanno già trasmesso all’Agenzia l'istanza e che non sono stati ammessi a beneficiare del credito d’imposta, in tutto o in parte, a seguito dell’esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010.
L’istanza deve essere compilata e trasmessa utilizzando il prodotto di gestione denominato "RINNOVO IAL" reso disponibile sul sito Internet, www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 26 marzo 2009.
Modulistica: