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CIGO
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - CIGO

La legge fondamentale sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, di seguito CIGO, è la n. 164/75. La CIGO è un intervento statale rientrante nei c.d. ammortizzatori statali che ha la duplice funzione tanto di garantire anche se in parte il salario ai lavoratori, quanto di sollevare il datore di lavoro dalle conseguenze patrimoniali per prestazioni lavorative non necessarie (in pratica sollevarlo dall’obbligo di erogare comunque la retribuzione anche nell’impossibilità di far effettuare al lavoratore la prestazione lavorativa).

Ambito di applicazione
Sono destinatarie della normativa sulla CIGO tutte le imprese esercenti attività industriale, inquadrate nel settore contributivo Inps Industria, operanti nel territorio nazionale ed anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività similare alle imprese industriali. Esistono, poi, tutta una serie di attività di impresa non rientranti, e quindi escluse, dal campo di applicazione della normativa sulla CIGO, quali: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie e di navigazione interna, le imprese dello spettacolo e soprattutto le imprese artigiane.

Lavoratori aventi diritto
I lavoratori destinatari della CIGO sono: gli operai, gli intermedi, gli impiegati e i quadri. A tali categorie si aggiungono poi: i soci e non soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorativa similare a quella degli operai delle imprese industriali; gli addetti a lavorazioni stagionali o a lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale o a normali periodi di sospensione, limitatamente ai periodi in cui non è prevista la sospensione dell'attività; gli assunti con contratto di inserimento.
Sono esclusi dalla CIGO: i lavoratori a domicilio, i dirigenti e gli apprendisti.
È importante sottolineare che non è prevista alcuna anzianità minima di servizio per poter essere beneficiario dell'intervento ordinario di integrazione salariale.

Cause per le quali si può chiedere l'intervento della CIGO
Gli eventi che possono dar luogo all’attivazione della CIGO (c.d. cause integrabili) riguardano:
a) situazioni di difficoltà aziendale, che comportano la necessità di sospendere o di contrarre l'attività produttiva, legate ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;
b) situazioni temporanee di carenze di commesse di lavoro, dovute a crisi di mercato;
c) eventi di natura meteorologica.

Misura dell'integrazione salariale
La misura delle integrazioni salariali è stabilita nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore sospeso o con orario ridotto per le ore non lavorate comprese tra le 0 e le 40 settimanali o il minore orario eventualmente stabilito dal CCNL adottato dall'azienda.
È previsto un tetto massimo all’importo dell’integrazione salariale, il c.d. massimale: l'importo corrispondente all'80% della retribuzione oggetto dell'integrazione salariale non può, comunque, essere superiore all'importo del massimale da rivalutare annualmente. Per il 2007 il massimale è:
- € 844,06, per retribuzioni fino a € 1.826,07;
- € 1.014,48, per retribuzioni superiori a € 1.826,07.
Modalità di pagamento della CIGO al lavoratore
Una volta intervenuta l'autorizzazione dell'Inps, il datore di lavoro è obbligato ad anticipare per conto dell’Istituto l'importo dell'integrazione salariale. Successivamente opererà il conguaglio con le denunce mensili. Segnaliamo che il datore di lavoro prima che intervenga l’autorizzazione dell’Inps non è obbligato ad anticipare la CIGO.

Durata dell'intervento CIGO
La durata del periodo di CIGO che si può richiedere è di massimo 13 settimane consecutive. Tale periodo può essere prorogato solo in casi eccezionali, sempre per periodi di 13 settimane, fino ad un massimo di 12 mesi (52 settimane). Quando l'azienda usufruisce di 12 mesi consecutivi di CIGO, può proporre una nuova domanda di CIGO per la stessa unità produttiva solo dopo trascorse 52 settimane di attività lavorativa. È opportuno sottolineare che, in ogni caso, l'impresa può usufruire di massimo 52 settimane di CIGO nell'arco del c.d. biennio mobile: vale a dire che dal giorno in cui si intende nuovamente ricorrere alla CIGO, occorre tornare indietro di 104 settimane di calendario e verificare quante settimane di CIGO autorizzate sono state effettivamente utilizzate.
I termini massimi temporali di utilizzo come sopra specificati non trovano applicazione quando il ricorso alla CIGO sia determinato da eventi oggettivamente non evitabili; tali sono considerati quelli determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni all'azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio d'impresa.

Procedure di consultazione sindacale preventive alla presentazione della domanda
La legge n. 164/75 ha introdotto una specifica procedura per l’attivazione della CIGO distinguendo i casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da eventi oggettivamente non evitabili, dai casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva. Nel primo caso l'imprenditore deve comunicare, anche posteriormente al verificarsi dell'evento che ha causato la riduzione o sospensione dell'attività produttiva, alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, la prevedibile durata dell'evento ed il numero dei lavoratori interessati. È prevista su richiesta delle parti sindacali interessate, da presentarsi entro tre giorni da tale comunicazione, la possibilità di un esame congiunto da concludersi entro 5 giorni dalla data della richiesta, al fine di stabilire le modalità per la gestione della sospensione o riduzione dell'attività. Negli altri casi la comunicazione aziendale da inviare alle OO.SS. preventivamente alla richiesta dell'intervento della CIGO sarà più dettagliata della precedente con l'indicazione delle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, la durata, il numero dei lavoratori interessati l'eventuale rotazione del personale sospeso ecc. Sull'aspetto della rotazione è opportuno evidenziare che nella CIGO, a differenza di quanto avviene per la Cig Straordinaria, non è obbligatoria la rotazione del personale sospeso o ad orario ridotto. La comunicazione deve essere inoltrata dall'azienda, anche per il tramite della associazione datoriale cui eventualmente aderisce, alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria. Anche in questo caso è possibile attivare un esame congiunto, sempre a richiesta di una delle parti interessate, da esaurirsi entro 25 giorni (10 per le aziende con meno di 50 dipendenti) dalla data della richiesta. In ogni caso l'accordo sindacale non è comunque condizione indispensabile per l'ottenimento della CIGO. Ciò trova conferma anche nel modello IGI15 che chiede solo se è stata attivata la procedura di consultazione sindacale e l'eventuale esito raggiunto.
Di tutta la procedura e delle sue comunicazioni obbligatorie si fa carico l’Api Sarda non appena riceve il mandato dall’azienda (utilizzando l’apposito modulo di attivazione procedura CIGO).

Per maggiori informazioni contattare l'addetto al servizio all'indirizzo e-mail sindacale@apisarda.it.