CIGS
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - CIGS
La Casa Integrazione Guadagni Straordinaria, di seguito CIGS, è un intervento statale rientrante tra i c.d. ammortizzatori sociali. A differenza del trattamento ordinario Cigo, che interviene in situazioni congiunturali e risolvibili nel breve periodo, la Cigs è finalizzata ad affrontare:
Ambito di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione della CIGS principalmente le imprese industriali (inquadramento INPS) che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Nel computo della soglia numerica dei 15 dipendenti sono da ricomprendere anche gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento, i dirigenti, i lavoratori a termine ed i lavoratori part time.
Un’altra serie di attività produttive svolte da aziende inquadrate in settori diversi da quello industriale (cooperative di produzione e lavoro, aziende del terziario e dei servizi, artigiane ecc.) può fare ricorso alla Cigs per crisi solo quando, la stessa, è strettamente connessa ad uno stato di crisi dell’azienda industriale sua committente che ha, essa stessa, attivato la Cigs.
Lavoratori aventi diritto
Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale:
Causali per le quali si può chiedere l’intervento della CIGS e durata
La CIGS può essere concessa per le seguenti causali:
Misura dell'integrazione salariale
La misura delle integrazioni salariali è stabilita nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 settimanali o il minore orario eventualmente stabilito dal CCNL adottato dall'azienda.
Come avviene per la Cigo, anche per la Cigs è previsto un tetto massimo all’importo dell’integrazione salariale, il c.d. massimale: l'importo corrispondente all'80% della retribuzione oggetto dell'integrazione salariale non può, comunque, essere superiore all'importo del massimale da rivalutare annualmente.
Per il 2007 il massimale è:
Procedure di consultazione sindacale per la concessione della Cigs
L’azienda che intende ricorrere alla CIGS, deve darne comunicazione all’API Sarda utilizzando l’apposito modulo. L’Associazione attiverà, quindi, la procedura di legge con la richiesta dell’esame congiunto all’Assessorato al Lavoro della Regione.
L’esame congiunto è finalizzato:
È opportuno ricordare che, a differenza di quanto avviene per la Cigo, nella Cigs è fatto obbligo al datore di lavoro, ove tecnicamente ed organizzativamente possibile, far effettuare la turnazione del personale sospeso, pena il pagamento di un contributo addizionale rispetto a quello ordinariamente dovuto in caso di ricorso alla Cigs. L’impossibilità di far effettuare la rotazione al personale sospeso deve essere specificatamente indicata nel verbale di consultazione.
Presentazione della domanda
La domanda, redatta sugli appositi modelli, rinvenibilr nel sito dell’Inps ed in quello del Ministero del Lavoro, va inoltrata a cura dell’azienda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 25 del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione e si riferisce ad un periodo massimo di 12 mesi. Alla domanda deve essere allegata copia del Verbale di esame congiunto.
Decreto di concessione
La Cigs viene autorizzata dal Ministero del Lavoro con un apposito decreto di concessione per un periodo massimo, come detto, di 12 mesi. Ciò significa per esempio che in ipotesi di richiesta di Cigs per ristrutturazione aziendale per una durata ipotizzata di 24 mesi, al termine dei primi 12 mesi occorrerà fare nuovamente la procedura, anche se con adempimenti ridotti.
Per maggiori informazioni contattare l'addetto al servizio all'indirizzo e-mail sindacale@apisarda.it.
- una situazione di crisi strutturale di natura economico finanziaria dell’impresa;
- la necessità di una riorganizzazione e/o una ristrutturazione aziendale.
Ambito di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione della CIGS principalmente le imprese industriali (inquadramento INPS) che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Nel computo della soglia numerica dei 15 dipendenti sono da ricomprendere anche gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento, i dirigenti, i lavoratori a termine ed i lavoratori part time.
Un’altra serie di attività produttive svolte da aziende inquadrate in settori diversi da quello industriale (cooperative di produzione e lavoro, aziende del terziario e dei servizi, artigiane ecc.) può fare ricorso alla Cigs per crisi solo quando, la stessa, è strettamente connessa ad uno stato di crisi dell’azienda industriale sua committente che ha, essa stessa, attivato la Cigs.
Lavoratori aventi diritto
Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale:
- gli operai e gli intermedi sia in ipotesi di sospensione a zero ore che di riduzione dell’attività lavorativa;
- gli impiegati, solo nell’ipotesi di sospensione a zero ore.
Causali per le quali si può chiedere l’intervento della CIGS e durata
La CIGS può essere concessa per le seguenti causali:
- per ristrutturazione, riorganizzazione e/o conversione aziendale, per una durata non superiore a 24 mesi, con possibilità di proroga al verificarsi di particolari e tassative condizioni;
- per crisi aziendale, per una durata non superiore a 12 mesi. C’è da sottolineare che per proporre una nuova domanda di Cigs per crisi deve essere trascorso un periodo pari ai 2/3 del precedente periodo di Cigs autorizzato.
Misura dell'integrazione salariale
La misura delle integrazioni salariali è stabilita nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 settimanali o il minore orario eventualmente stabilito dal CCNL adottato dall'azienda.
Come avviene per la Cigo, anche per la Cigs è previsto un tetto massimo all’importo dell’integrazione salariale, il c.d. massimale: l'importo corrispondente all'80% della retribuzione oggetto dell'integrazione salariale non può, comunque, essere superiore all'importo del massimale da rivalutare annualmente.
Per il 2007 il massimale è:
- € 844,06, per retribuzioni fino a € 1.826,07;
- € 1.014,48, per retribuzioni superiori a € 1.826,07.
Procedure di consultazione sindacale per la concessione della Cigs
L’azienda che intende ricorrere alla CIGS, deve darne comunicazione all’API Sarda utilizzando l’apposito modulo. L’Associazione attiverà, quindi, la procedura di legge con la richiesta dell’esame congiunto all’Assessorato al Lavoro della Regione.
L’esame congiunto è finalizzato:
- ad analizzare le ragioni e le condizioni che hanno portato l’azienda alla necessità di utilizzare la CIGS;
- a verificare le condizioni di ripresa della normale attività produttiva;
- all’individuazione dei lavoratori da sospendere;
- a verificare le modalità della rotazione del personale se possibile, ed i criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
È opportuno ricordare che, a differenza di quanto avviene per la Cigo, nella Cigs è fatto obbligo al datore di lavoro, ove tecnicamente ed organizzativamente possibile, far effettuare la turnazione del personale sospeso, pena il pagamento di un contributo addizionale rispetto a quello ordinariamente dovuto in caso di ricorso alla Cigs. L’impossibilità di far effettuare la rotazione al personale sospeso deve essere specificatamente indicata nel verbale di consultazione.
Presentazione della domanda
La domanda, redatta sugli appositi modelli, rinvenibilr nel sito dell’Inps ed in quello del Ministero del Lavoro, va inoltrata a cura dell’azienda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 25 del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione e si riferisce ad un periodo massimo di 12 mesi. Alla domanda deve essere allegata copia del Verbale di esame congiunto.
Decreto di concessione
La Cigs viene autorizzata dal Ministero del Lavoro con un apposito decreto di concessione per un periodo massimo, come detto, di 12 mesi. Ciò significa per esempio che in ipotesi di richiesta di Cigs per ristrutturazione aziendale per una durata ipotizzata di 24 mesi, al termine dei primi 12 mesi occorrerà fare nuovamente la procedura, anche se con adempimenti ridotti.
Per maggiori informazioni contattare l'addetto al servizio all'indirizzo e-mail sindacale@apisarda.it.