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Edilizia Privata
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►Edilizia: proroga di 10 anni rivaltazione aree edificabili
ANIEM API Sarda  30.01.2012

Un emendamento, approvato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera, nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L. 216/2011 - cd. Decreto “Milleproroghe 2012”, ed attualmente all’esame dell’aula (atto Camera n.4865-A) prevede la proroga a 10 anni del termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree possedute dalle imprese e valutate nel 2005.
In sostanza, viene allungato da 5 a 10 anni il termine per l’utilizzazione edificatoria dei terreni, evitando il rischio di perdita dell’agevolazione fiscale nell’ipotesi di mancato avvio dell’intervento edilizio.
Il differimento del termine a 10 anni assume particolare rilevanza in considerazione dei tempi tecnici per la richiesta dei provvedimenti urbanistici abilitativi dei lavori, nonché della perdurante congiuntura economica avversa, che ha comportato un forte rallentamento delle iniziative in corso.
Tenuto conto che il termine originario dei 5 anni decorreva dall’effettuazione della rivalutazione (nel bilancio relativo all`esercizio in corso al 31 dicembre 2005), il termine per l`avvio dell`intervento edilizio, originariamente fissato al 2010, viene, di fatto, prorogato al 2015.
Di conseguenza, i soggetti che possiedono aree rivalutate, sulle quali non siano ancora state avviate le opere edilizie, possono usufruire di un ulteriore quinquennio senza decadere dall’agevolazione.

 

►Edilizia: esclusa l’autocertificazione sul DURC
ANIEM API Sarda -  23.01.2012

E’ stata diramata nei giorni scorsi una nota da parte del Ministero del lavoro (n.619/2012 http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FE3BC8DC-BBFC-4DE2-8272-58D350B5D396/0/20120116_Nt.pdf ), per fornire alcune precisazioni sul DURC in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2012 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. (Legge 183/2011).
Il provvedimento prevede alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC):l'art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000, in particolare stabilisce che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".
La norma inserita nell'ambito della sezione che disciplina i "certificati" e rispetto ai quali l'art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati – disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all’utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale rimane assolutamente impossibile la soluzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.
La nozione di certificato che emerge dall’art. 40 citato, prosegue il Ministero, fa sempre e comunque riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione.
In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza.
Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l’autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni
Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l’art. 46 lett. p DPR 445/00) ma un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Ciò premesso l’art. 44 bis DPR 445/00 stabilisce semplicemente le modalità di acquisitone e gestione del DURC senza però intaccare in alcun nodo il principio secondo cui le valutazioni tecniche effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore e Casse Edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente su fatti, né su status né tantomeno su qualità personali.
Pertanto il riferimento, nell'ambito del l'art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 71” lascia intendere la possibilità, da parte della PA. di acquisire un DURC (non un’autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti porranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

►Edilizia: indici ISTAT canoni di locazione dicembre 2011
ANIEM API Sarda -  23.01.2012

L’istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha pubblicato l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi relativo al mese di dicembre 2011. http://www.istat.it/it/archivio/30440
Indice generale 104,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente +0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente +3,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti +5,1
Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. ed è di norma utilizzato per l'adeguamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e non.
A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice FOI è il 2010 (la base precedente era 1995=100). Al fine di garantire la comparabilità della serie viene reso disponibile il corrispondente coefficiente di raccordo.

►Edilizia: i documenti da conservare per la detrazione del 36%
ANIEM API Sarda -  23.11.2011

Con il Provvedimento 2 novembre 2011, Prot. n.2011/149646, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c588800048edc0b1b3d6b71dbc47dc7f/Provvedimento+dl+70-2011-+definitivo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c588800048edc0b1b3d6b71dbc47dc7f l’Agenzia delle Entrate individua i documenti che i contribuenti devono conservare ed esibire a richiesta degli Uffici verificatori, ai fini della corretta applicabilità della detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, in vigore fino al 31 dicembre 2012.
Ciò alla luce del nuovo art.1, comma 1, lett. a, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative dell’agevolazione, in vigore dal 14 maggio 2011, che prevede:
- l’eliminazione dell’obbligo di inviare la Comunicazione preventiva dei lavori al Centro operativo di Pescara;
- l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
- l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici verificatori, i documenti stabiliti in un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Proprio in attuazione di quest’ultima disposizione, il citato Provvedimento Prot. n.2011/149646 contiene un elenco riepilogativo della documentazione, relativa all`intervento, che il contribuente deve conservare, ovvero:
1. le abilitazioni amministrative richieste dalla legge vigente in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R., n.445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
2. per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
3. per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, la delibera assembleare di approvazione dell`esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
4. in caso di lavori effettuati dal detentore dell`immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all`esecuzione dei lavori;
5. la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all`Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri [7];
6. le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
7. le ricevute dei bonifici di pagamento.
In merito alle ulteriori novità in materia di detrazione del 36%, si rammenta che il medesimo D.L. 70/2011 ha previsto l’eliminazione dell’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per l`esecuzione dei lavori.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella propria “Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”`, tale semplificazione opera anche per la detrazione del 55% (art.1, commi 344-347, legge 296/2006 e s.m.i.).
Inoltre, l’art.23, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con modifiche, dalla legge 111/2011, ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta, che, dal 1° luglio 2010, viene operata sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%.
Infine, la “Manovra di ferragosto 2011” prevede la facoltà del venditore, nell`ipotesi di cessione di un’abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero, di scegliere tra continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione, ovvero trasferirla all’acquirente.
Tale facoltà viene prevista per le vendite effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge 148/2011, di conversione del D.L. 138/2011.
La disposizione previgente, che stabiliva obbligatoriamente il trasferimento dell`agevolazione all’acquirente, è stata, quindi, applicabile per le cessioni di abitazioni effettuate fino al 16 settembre 2011.
Di seguito la tabella riepilogativa sulle novità intervenute, nel corso del 2011, relative all’applicazione della detrazione del 36%.

►Edilizia: pubblicato Decreto riduzione contributiva 11,50%
ANIEM API Sarda -  17.11.2011

E’ stato pubblicato sulla G.U.n.266 del 15 novembre 2011 il Decreto Ministeriale 13 settembre 2011 che conferma la riduzione contributiva prevista per il settore edile dell’11,50% per l’anno 2011.
In attesa delle istruzioni operative di INPS ed INAIL sull’applicazione del beneficio, pubblichiamo in allegato il suddetto Decreto.
 

 

►Edilizia: costo di costruzione fabbricato residenziale ii trimestre 2011
ANIEM API Sarda -  13.10.2011

L’indice generale Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (base 2005=100) è risultato pari a 117,2 nel mese di aprile 2011, a 117,4 a maggio e a 117,8 a giugno. http://www.istat.it/it/archivio/38385
Rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, gli incrementi sono stati del 3% ad aprile, del 3,2% a maggio e del 3,7% il mese successivo.
La crescita nel periodo considerato è stata più sostenuta per la componente materiali e relativamente più moderata per gli indici relativi a manodopera e trasporti e noli.

► Edilizia: pubblicato in Gazzetta il Regolamento antincendio
ANIEM API Sarda -  03.10.2011

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento Antincendio che disciplina le procedure autorizzative, uniformandole ai recenti strumenti amministrativi, quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie (A, B, C), a seconda delle percentuali di rischio e in relazione a:
- dimensione dell'impresa;
- settore di attività;
- esistenza di specifiche regole tecniche;
- esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Il Decreto entrerà in vigore il 7 ottobre 2011 e con esso vengono abrogati una serie di provvedimenti, tra i quali il D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959 e il D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998.

►Edilizia: probabile proroga della detrazione fiscale del 55%
ANIEM API Sarda -  03.10.2011

In questi giorni il Governo sta mettendo a punto un provvedimento che propone la proroga per tre anni della detrazione fiscale del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con particolare attenzione all’introduzione di tetti di spesa e alla rimodulazione degli incentivi in funzione degli interventi.
Si prevede l’introduzione di tetti di spesa specifici, prima non previsti (non più tot €/mq di pannello solare, non più di tot €/kW per le caldaie ecc.), mentre per alcuni interventi viene proposto l’abbassamento della spesa massima detraibile.
Viene inoltre ripresentata, la proposta circa la detrazione per elettrodomestici ad alta efficienza e pompe di calore, ma con percentuali più basse.
Per alcuni interventi, come finestre e piccole caldaie, è allo studio la riduzione fin da subito al 41% della percentuale di detrazione.

►Edilizia: in Gazzetta la delibera del CIPE su housing sociale
ANIEM API Sarda -  26.09.2011

E’ stata pubblicata sulla GU n. 215 del 15 settembre 2011 la Delibera CIPE del 5 maggio 2011 relativa al Piano casa per l’Housing sociale con cui sono stati approvati gli schemi degli accordi di programma elaborati ad oggi da 14 regioni e dalla provincia autonoma di Trento. http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12231&tmstp=1316428340430
La Delibera prevede un finanziamento globale pari a 2.717.047.523 mld/Euro così composto:
- risorse statali pari a 298.557.516 mil/Euro;
- risorse regionali pari a 273.864.354 mil/Euro;
- altri fondi pubblici pari a 165.569.491 mil/Euro;
- fondi privati pari a 1.979.056.162 mld/Euro.

►Edilizia: scuole italiane a rischio sismico
ANIEM API Sarda -  26.09.2011

Edilizia scolastica poco sicura in tutta Italia con la maggior parte delle scuole, circa il 46%, costruite, tra il 1965 e il 1990. Sono dati del Consiglio Nazionale dei Geologi secondo cui ogni giorno 9 milioni di persone, tra docenti, personale amministrativo e alunni, mettono a rischio la propria incolumità.
Su oltre 50.000 scuole presenti in il 95% e' stato costruito, dai dati del Ministero dell'Istruzione, tra il 1900 e il 1990 e, in particolare, il 46% di questi e' stato realizzato tra il 1965 e il 1990. Da qui si evince una totale carenza di sicurezza in merito agli attuali standard normativi sul rischio sismico, primi tra tutti i dettami delle nuove norme tecniche sulle costruzioni del 2008 e le varie circolari ministeriali successive'.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha poi menzionato la mancanza di certificazione di moltissimi istituti scolastici per quanto concerne l'agibilità statica e la loro collocazione in aree a forte rischio sismico.
Per questo e' fondamentale l'avvio di studi di micro zonazione sismica a livello comunale.
Il 57% delle nostre scuole non possiede il certificato di idoneità statica, cioè quel documento che certifica la 'buona salute' dei pilastri, delle travi e di tutte le parti strutturali di un edificio, e il 34% delle stesse e' ubicato in
aree sismiche'.
A tal proposito si ricorda che l’Aniem ha avviato con la Protezione Civile un progetto di messa in sicurezza delle scuole a Modena e a Perugia al momento in fase di sperimentazione.
Lo scopo è quello di individuare un percorso possibile per iniziative diffuse sul territorio di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sui territori classificati a maggior pericolosità sismica, attraverso iniziative di finanza di progetto.

►Edilizia: le differenze tra SCIA e DIA nella guida del Notariato
ANIEM API Sarda -  15.09.2011

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso uno studio sulla disciplina dell'attività edilizia dopo le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo.
HTTP://WWW.NOTARIATO.IT/EN/HIGHLIGHTS/NEWS/ARCHIVE/PDF-NEWS/325-11-C.PDF
Lo studio individua le diverse attività edilizie e le relative normative di riferimento:
attività edilizia totalmente libera: interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione (art. 6, c.1, T.U. D.P.R. 380/2001);
attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori: interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori (art. 6, c.2, 3, 4, T.U. D.P.R. 380/2001);
attività edilizia soggetta a permesso di costruire: interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso (artt. da 10 a 21 del T.U. D.P.R. 380/2001);
attività edilizia soggetta a super-D.I.A.: interventi edilizi per i quali si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001 e art. 5, c.2, lett c, D.L. 70/2011);
attività edilizia soggetta a S.C.I.A.: tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-D.I.A (artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001 e art. 5, c.2, lett b e lett c, D.L. 70/2011).
Infine è riportata una tabella di confronto tra il procedimento per il rilascio della DIA (tuttora applicabile alla super-DIA) e la nuova SCIA.

►Edilizia: riduzione contributiva dell’11,50%
ANIEM API Sarda -  15.09.2011

Si ricorda che, relativamente all’applicazione dello sconto dell’11,50% in edilizia, l’art. 1, comma 51, della legge n. 247/2007 statuisce che, decorsi 30 giorni dal termine (31 luglio di ciascun anno) per l’emanazione del decreto interministeriale di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, le imprese edili possono utilizzare la riduzione contributiva nella misura fissata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Grazie al meccanismo automatico di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, le imprese interessate potranno calcolare l’importo del beneficio già con riferimento al mese di settembre 2011 da applicare sulle denunce del mese di ottobre.
Il testo del decreto risulta essere in attesa di registrazione della Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta.

►Edilizia: studi di settore non retroattivi
ANIEM API Sarda  30.06.2011

L’Agenzia delle Entrate con circolare 28/E del 21 giugno 2011 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f5885600474e9e19ba6efa640363981f/Cir28e+del+21+06+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f5885600474e9e19ba6efa640363981f)ha precisato la differenza tra studi evoluti e studi integrati da correttivi anticongiunturali. (paragrafo 9 – da pag. 46)
In particolare, in fase di accertamento è possibile l’utilizzo degli studi di settore evoluti con riferimento a periodi di imposta precedenti. L’uso retroattivo deve risultare più favorevole ed essere richiesto dal contribuente.
La situazione è differente però per i periodi di imposta 2008 e 2009, caratterizzati dal forte impatto della crisi economica, a causa della quale si sono resi spesso necessari interventi e manovre anticongiunturali.
In questi casi, spiegano le Entrate, l’uso retroattivo è ammesso solo se gli studi sono stati approvati in evoluzione e se non comprendono gli interventi correttivi anticongiunturali.
Diversamente, l’uso riferito a periodi di imposta precedenti non è consentito. In presenza di correttivi anticongiunturali non è infatti possibile stimare correttamente la capacità di produrre ricavi o compensi del contribuente per annualità diverse da quelle per le quali gli studi sono stati appositamente costruiti.
In virtù di queste considerazioni, per gli studi TG69U e UG69U non è ammesso l’uso retroattivo. Il settore edile, colpito in modo profondo dalla crisi, è stato infatti destinatario di aggiustamenti e misure per rendere attendibili le proiezioni sugli introiti realizzati dalle imprese dopo la mutata situazione economica.

►Edilizia: vademecum sulla cedolare secca
ANIEM API Sarda  30.06.2011

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente la circolare n. 26/E del 1 giugno 2011 con la quale si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo, cd. cedolare secca per le locazioni di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed

L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si legge nella premessa del documento, (di seguito decreto legislativo) concernente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67 ed entrato in vigore il 7 aprile 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.
La possibilità di optare per il regime facoltativo di imposizione è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni. L’opzione comporta l’assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella forma della cedolare secca.
Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario.
L’opzione da parte del locatore dell’immobile per il regime della cedolare secca esclude l’applicazione per il periodo di durata dell’opzione:
• dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato;
• dell’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2 % del canone pattuito;
• dell’imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
La cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
In linea generale, l’opzione per la cedolare secca consente al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato; l’opzione da parte del locatore per l’accesso a detto regime esplica, tuttavia, effetti anche nei confronti del conduttore che non è più tenuto, per il periodo di durata dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.
Per il periodo di durata dell’opzione, inoltre, è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone.
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l’applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento.
L’aliquota è ridotta al 19 per cento per i contratti a canone concordato disciplinati dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i contratti contemplati nell’articolo 8 della medesima legge relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.
Si ricorda inoltre che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, sono state definite, in forza dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23/2011, le modalità di esercizio dell’opzione, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca.

►Edilizia: pubblicato in Gazzetta il decreto caro materiali
ANIEM API Sarda -  26.04.2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011 e` stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 marzo 2011
(http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-18&task=dettaglio&numgu=89&redaz=11A04721&tmstp=1303464597429 con il quale, ai sensi dell’art.133, comma 6 del Codice dei Pubblici Contratti, il Ministero ha individuato le variazioni percentuali annuali relative all’anno 2010 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni.
Ricordiamo che l'art. 133 del Decreto 163/2006 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero rilevi con proprio Decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
In particolare, con il D.M. in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 133, comma 4 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006, ha rilevato che i prezzi dei materiali da costruzione più significativi dell’anno 2010, rispetto all’anno 2009, non hanno subito variazioni percentuali, in aumento od in diminuzione, superiori al 10%.
Quanto alla determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2010, il decreto specifica che, per le imprese che hanno presentato offerta nel 2008, occorra far riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali rilevate nell’Allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 aprile 2010.
Sempre in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2010, per le imprese che hanno presentato offerta nel 2007, viene rilevato che, ai fini della determinazione delle compensazioni, occorre fare riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali rilevati sia nell’Allegato 1 che nell`Allegato 2 del D.M. 9 aprile 2010.
Per quanto riguarda, poi, le offerte antecedenti al 2007, la compensazione, sempre in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2010, andrà quantificata tenendo conto, in funzione dell’anno di presentazione dell`offerta, oltre che dei dati riportati negli Allegati 1 e 2 del D.M. 9 aprile 2010, anche dei valori rilevati nelle Tabelle allegate ai vari Decreti Ministeriali emanati negli anni precedenti.
Si ritiene utile, rammentare che il citato Decreto Ministeriale 9 aprile 2010 riporta i prezzi medi dei prodotti da costruzione che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% e le relative variazioni percentuali, in riferimento sia all’anno 2009 rispetto al 2008 (Allegato 1), sia all’anno 2008 rispetto al 2007 (Allegato 2).
Si ricorda inoltre che, come disposto dall’articolo 133, comma 6-bis del Codice dei Contratti Pubblici, l’appaltatore, a pena di decadenza, ha 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale per presentare istanza di compensazione alla Stazione Appaltante, e che tale termine scadrà il prossimo 17 giugno. Qui le tabelle degli allegati.

►Edilizia: firmato l’accordo quadro nazionale sull’imposta del 10% sulle componenti della retribuzione
ANIEM API Sarda -  04.04.2011

L’Aniem ha siglato, in data 25/3/2011, con le altre parti sociali nazionali dell`edilizia, l’accordo quadro con il quale si è dato atto che gli accordi siglati al livello territoriale, in base alla circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio scorso, si riferiscono a tutte le imprese che applicano i relativi contratti collettivi territoriali.
Si rammenta a tal proposito che, tali accordi recepiscono integralmente le voci della retribuzione, contenute nei contratti collettivi nazionali di settore, che potranno essere oggetto nell’anno 2011 dell’agevolazione fiscale del 10%, in quanto legate ad incrementi della produttività.

 

►Edilizia: circolare inail sul DURC
ANIEM API Sarda -  04.04.2011

L’INAIL con una circolare del 24/3 n. 22 in seguito all’emanazione del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, ha provveduto ad illustrare alcune delle disposizioni in esso contenute riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva.
Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici
Preliminarmente occorre ricordare che il Regolamento entrerà in vigore l’8 giugno 2011. Nell’ambito del titolo II – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva - il legislatore ha riservato alla materia del DURC una specifica trattazione contenuta nell’articolo 6.
1. Definizione di durc
L’articolo 6, comma 1, del Regolamento fornisce la definizione di DURC, specificando che per tale si intende “il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.
Da tale definizione, che riprende quella contenuta nella circolare a testo congiunto INAIL n. 38/2005 e INPS n. 92/2005, discende che la verifica della regolarità interessa ciascun “operatore economico”.
Al riguardo, si rinvia all’articolo 3, comma 22, del Codice il quale precisa che con il termine “operatore economico” si intende fare riferimento “all'imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi.”
Tale espressione è riferita a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili .
1.2 Ambito applicativo del durc nei contratti pubblici
L’articolo 6, comma 2 del Regolamento, nell’ambito dell’applicazione del DURC nei contratti pubblici, stabilisce che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
Tale previsione conferma gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC.
1.3 Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del durc
L’articolo 6, comma 3, del Regolamento, elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”
b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.
In base alla circolare ministeriale n. 35/2010, si conferma che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.
Per quanto riguarda l’attestazione della regolarità, sempre con riferimento alla suddetta tipologia di richiesta, si applica il criterio dello “scostamento non grave” che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro. L’applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia “grave” in base ai succitati parametri.
1.4 Altri casi in cui vi è obbligo del durc
Fermo restando che le tipologie di richiesta indicate al paragrafo 1.3 vanno utilizzate anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici24, l’articolo 6, comma 5, del Regolamento stabilisce che il DURC debba essere richiesto:
- per la valutazione dei lavori di cui all’articolo del Regolamento per il rilascio dell’attestazione SOA;
- per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nei suddetti casi, la richiesta di DURC va effettuata selezionando la tipologia corrispondente.
1.5 Soggetti tenuti a richiedere il durc
Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 10, del decreto legge n. 185/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.
L’articolo 6, comma 3, del Regolamento, specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle “amministrazioni aggiudicatrici”.
Per questi soggetti, tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l’abilitazione per l’accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.
Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici.
Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l’utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 28, del Codice.
Il Regolamento, infine, specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l’operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell’attestazione.
Anche in tali casi, si ritiene che la SOA o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il DURC agli enti.
2. Validità temporale del durc
In ordine alla validità temporale del DURC nei contratti pubblici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5/2008 aveva ritenuto, in via interpretativa, che il certificato avesse validità mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti contributivi nei confronti di INPS e Casse edili.
Successivamente, con determinazione n. 1/2010, l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), recependo anche recenti orientamenti giurisprudenziali, aveva ritenuto, in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, che per la fase di partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione, al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia.
Sulla scorta di tale determinazione, il Ministero, con circolare n. 35/2010, ha infine specificato che ha validità trimestrale il DURC emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione all’albo dei fornitori.
Pertanto, a seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:
1. della verifica della dichiarazione sostitutiva
2. dell’aggiudicazione
3. della stipula del contratto
4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
5. dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto
6. dell’attestazione SOA
7. dell’iscrizione all’albo fornitori.
Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato.
Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.
Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.
Il Ministero, infatti, nella circolare n. 35/2010 ha stabilito che “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto”.
In sostanza, per tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti. La finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori.
Al di fuori del caso descritto, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.
Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni).
Si rammenta, infine, che per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato.
Tale verifica viene effettuata a condizione che l’impresa dichiari di applicare il contratto dell’edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei CCNL dell’edilizia. Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico.
Pertanto, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un DURC per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l’esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli sia la tipologia dell’impresa sia il CCNL applicato (entrambi riportati sul certificato).
Le novità introducono anche l’aggiornamento del sito dedicato alla gestione di richieste e rilascio del DURC.
La nuova versione, specifica l’INAIL, sarà disponibile dal 28 marzo prossimo. A tal fine il sistema resta chiuso dalle ore 23 del 24 marzo alle ore 9 del 28 marzo.


 

►Edilizia: circolare INPS sulla riduzione dell’11,50%
ANIEM API Sarda -  03.02.2011

L’INPS con circolare del 20/11/2011 n. 7, ha fornito le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal D.M. Lavoro/Economia del 4/10/2010 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2010) il quale ha confermato, per l’anno 2010, la riduzione contributiva dell’11,50%, a favore delle imprese edili (individuate con codice ISTAT dal 45.11 al 45.45.2 ).
Per ottenere l’agevolazione datori di lavoro debbono possedere il DURC anche con riferimento alle casse edili e non devono riportare condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Per rendere tale dichiarazione i datori di lavoro dovranno utilizzare il modello predisposto dall’INPS.
Tra le caratteristiche principali del beneficio, si ritiene utile ricordare che la riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010 e non può essere calcolata sulla contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4 della Legge n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonché al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20%.
La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori per i quali è possibile usufruire di specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di inserimento o reinserimento.
Le operazioni di recupero dello sgravio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, quindi entro il 16 aprile, che cadendo di sabato andrà posticipata al 18 aprile.
Si ricorda che la legge 247/07 ha recentemente introdotto un particolare meccanismo operativo: se entro il 31 luglio dell’anno interessato il DM previsto non viene emanato, decorsi 30 gg. – quindi dopo il 31 agosto – le imprese edili possono comunque applicare la riduzione contributiva stabilita per l’anno antecedente, salvo il conguaglio nei confronti degli enti preposti Inps ed Inail.
Tale situazione si realizza sia nel caso in cui il decreto stabilisca una misura diversa da quella praticata dalle aziende, sia laddove il previsto provvedimento non venga emanato entro il 15 dicembre.
In quest’ultimo caso le aziende si vedrebbero costrette all’integrale restituzione dell’agevolazione fruita.
 

►Edilizia: detrazione fiscale del 36% anche per il box pertinenziale
ANIEM API Sarda -  03.02.2011

Con la risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non perde la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale chi acquista il box con un bonifico eseguito lo stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell’atto (da cui deve ovviamente evincersi che l'immobile è stato acquistato al servizio dell’abitazione).
Per l'acquisto di un garage pertinenziale si ha diritto, ha precisato quindi l’Agenzia, alla detrazione fiscale del 36% prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali (estesa anche all’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi per la loro realizzazione - articolo 1, legge 449/1997).
Il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa, condizione necessaria per usufruire dell'agevolazione fiscale, può risultare anche da un contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, nel caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto definitivo di acquisto (risoluzione 38/E del 2008 e circolare 55/E del 2002).
Se il pagamento è effettuato prima dell’atto notarile, ma in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box; non è possibile, pertanto, usufruire della detrazione poiché non è riscontrabile l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale.
 

►Edilizia: le guide sulle ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico
ANIEM API Sarda -  03.02.2011

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le due guide in materia di ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico.
Per quanto attiene la prima "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", il cui aggiornamento risale a dicembre 2010, l'Agenzia ha fornito un quadro aggiornato alla legge finanziaria 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Con al guida, l'Agenzia ha ricordato che l'agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
Non ha più scadenza la possibilità di fruire:
- dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata;
- della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale;
- dell'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Con la guida sulle “Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", anch’essa aggiornata a dicembre 2010, l'Agenzia ha descritto i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
L'Agenzia ha, inoltre, ricordato come la normativa in materia di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico sia stata più volte modificata, soprattutto per ciò che attiene alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni, ad esempio:
- è stato introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta);
- è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

►Edilizia: C.C.N.L. 2° tranche di aumento per operai ed impiegati dal 1° gennaio 2011
ANIEM API Sarda -  19.01.2011

Con la retribuzione del mese di gennaio dovrà essere erogata ai lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il CCNL ANIEM CONFAPI la seconda tranche di Aumento prevista dall’accordo di rinnovo del CCNL edili affini sottoscritto lo scorso 12 maggio.
Si allegano le nuove tabelle retributive.
 

►Edilizia: chiarimenti INPS sulla validità del DURC
ANIEM API Sarda -  06.12.2010

L’Inps con la circolare n. 145 del 17.11.2010 è intervenuta in materia di validità temporale del Durc nell’ambito degli appalti pubblici e dei lavori privati in edilizia, fornendo ulteriori conferme e precisazioni a quanto già evidenziato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 35 del 08.10.2010 con la quale si riconosceva che nell’ambito degli appalti pubblici il Durc ha validità trimestrale, coerentemente con quanto già sostenuto dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n.1 del 12.01.2010
L'Istituto previdenziale ha esaminato, in particolare, alcune situazioni nelle quali è richiesta alle aziende la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva:
1. contratti pubblici;
2. attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia;
3. benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Contratti Pubblici Come già precisato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n.1/2010, l’INPS ribadisce che, nell’ambito dei contratti pubblici, il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato:
- procedure di selezione del contraente. In tali casi il DURC deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e ha validità trimestrale limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto. Fermo restando il vincolo dell'utilizzo del DURC nell'ambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della partecipazione anche ai fini dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, (sempre che sia stato emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell'aggiudicazione e/o stipula del contratto). Nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso.
- di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione. Per queste fasi sussiste l'obbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, ha validità trimestrale relativamente a ciascun contratto. Allo stesso modo, il DURC ha validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
- acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia. Per tali acquisti la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
Attestazione Soa, Iscrizione Albo Fornitori e Lavori Privati in Edilizia Per quanto concerne l'utilizzo del DURC in caso di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia, il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nell'ambito dell'intero periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato ai fini dell'inizio di più lavori.
Benefici Normativi In riferimento ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, tutti i datori di lavoro che intendono fruire dei benefici normativi e contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge, devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC. In questi casi l'attestazione di regolarità ha validità mensile.
 

►Edilizia: all’esame del Senato il DDL sulla stabilità
ANIEM API Sarda -  06.12.2010

Il 19 novembre 2010 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il DDL di stabilità e di bilancio. Il provvedimento è ora all’esame del Senato.
Illustriamo di seguito le novità più rilevanti del provvedimento per il settore edile.

Fisco (articolo 1, commi 17-22). Aumentano le sanzioni, anche quelle dovute alle diverse ipotesi di ravvedimento operoso. Ampliati i poteri del Fisco in tema di accertamento parziale.
Detrazione 55%: Conferma fino al 31.12.2011 per la riqualificazione edifici (articolo 1, comma 47-bis), confermata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente. Prevista la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo.
Ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 25). Previsto un credito d’imposta in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca (nel limite di spesa di 100 milioni). Il credito spetta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà successivamente stabilita con un apposito decreto interministeriale.
Detassazione premi di produttività (articolo 1, comma 47). Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008). Il lavoratore dipendente può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (10%) in luogo dell’Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario.
Fondo pagamenti dei comuni alle imprese (articolo 1, commi 58 e 59). Prevista l’istituzione di un Fondo per rendere più rapidi i pagamenti da parte delle amministrazioni comunali alle imprese fornitrici. Il fondo, dotato di 60 milioni di euro per il 2011, è finalizzato al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
Fondi Fas (articolo 1, comma 5). Viene rimodulata la quota di 1,5 miliardi per il 2012 delle risorse Fas (Fondo aree sottosviluppate) da destinare a interventi di edilizia sanitaria pubblica. Si specifica che l’85% di questi soldi dovranno essere dirottati al Sud e il restante 15% alle regioni del Centro Nord.
Leasing immobiliare (articolo 1, commi 15-16). Si interviene sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili. Intanto, si prevede che l’utilizzatore del bene (che cioè paga il canone alla società di leasing) sia responsabile in solido per il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (vale a dire la società di leasing). L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa. A partire dal 1° gennaio 2011 poi le imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare sono sostituite da un’imposta unica sostitutiva, determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfettario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, con modalità decise dal Fisco entro il 15 gennaio 2011.
Regime Iva per le cessioni di immobili (articolo 1, comma 85). Si interviene sul regime Iva per le cessioni di fabbricati: viene disposta l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta. In particolare viene stabilito che non sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione.

►Edilizia: pubblicato in Gazzetta il Decreto sui prezzi dei materiali da costruzioni
ANIEM API Sarda -  15.11.2010

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010 il decreto che attribuisce le risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzioni sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture Matteoli il 30 settembre 2010.
Il decreto ripartisce complessivamente 179,5 milioni di euro ( 1,79 milioni di euro alla piccola impresa, 7,9 milioni di euro alla media e 169,8 milioni alla grande impresa in funzione della classifica di attestazione SOA) corrispondente all’importo delle richieste (per compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione registrati nell’anno 2008) avanzate dalle imprese alle stazioni appaltanti e accolte dal Ministero.
Scopo del decreto è quello di ripartire i fondi per compensare i più significati aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione registrati nell’anno 2008 e per i quali le amministrazioni non avevano potuto reperire le risorse nelle somme previste nei quadri economici dei progetti, neanche mediante una rimodulazione della programmazione.
Con la pubblicazione in Gazzetta delle risorse il Ministero delle Infrastrutture è autorizzato a trasferire le risorse alle stazioni appaltanti per il successivo pagamento alle imprese.

►Edilizia: benefici per l’assunzione di lavoratori disoccupati
ANIEM API Sarda -  15.11.2010

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto del Ministero del Lavoro del 26/7/2010 relativo agli incentivi a favore dei datori di lavoro del settore edile che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dal 1/1/2010 al 31/12/2010 Il DM stabilisce un mese di tempo dalla pubblicazione del decreto (quindi entro il 2/12/2010) per richiedere il beneficio previsto dalla Finanziaria (art. 2 comma 151 della Legge 191/2009).
L’incentivo compete, oltre che nell’ipotesi sopra indicata, anche, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell’anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato dopo il 1 gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Non spetta, invece, se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale ed anche nel caso in cui, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, oppure ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.
Una ulteriore causa di esclusione dall’incentivo si verifica se tra chi assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia coincidenza sostanziale degli assetti proprietari, oppure intercorrano rapporti di controllo. In tali circostanze, il beneficio compete ugualmente se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.
Per l’anno 2010, le risorse stanziate sono pari a 12 milioni di euro; nel caso di insufficienza delle stesse, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Diversamente, per i contratti stipulati prima della pubblicazione del Decreto interministeriale in oggetto, la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla pubblicazione.
In definitiva sono tre le scadenze da rispettare: la prima al 30/11 per tutte le assunzioni effettuate dal 1/11 al 31/10, la seconda al 31/12, per le assunzioni effettuate nel mese di novembre e la terza, infine, al 31/1/2011 per le assunzioni effettuate nel mese di dicembre.
L’erogazione del beneficio avviene attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contribuiti previdenziali.

►Edilizia: rinnovo contratto del settore CEMENTO/CALCE/GESSO
ANIEM API Sarda -  09.11.2010

In data odierna l’ANIEM e le Organizzazioni Sindacali, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL cemento/calce/gesso.
A seguito dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali siglato il 22 gennaio 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da tutte le Organizzazioni Sindacali e dalla Associazioni Imprenditoriali, i Contratti Collettivi di Lavoro avranno una durata triennale sia per la parte economica , sia per la parte normativa.
Il nuovo CCNL avrà scadenza il 31/12/2012.
Incrementi retributivi. L’aumento complessivo al parametro 140 è di 132 euro così erogate:
01.01.2010 euro 60,00;
01.03.2011 euro 40,00;
01.01.2012 euro 32,00.

►Edilizia: avviato il servizio telematico per la regolarizzazione degli immobili
ANIEM API Sarda -  09.11.2010

Il direttore dell’Agenzia del Territorio Gabriella Alemanno, con Provvedimento 47477 del 16 settembre scorso, ha comunicato l’attivazione del servizio telematico delle planimetrie catastali fissandone, al contempo, le regole per la consultazione.
Il servizio on line, oltre ad essere utile per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, serve a facilitare l’emersione degli immobili fantasma, come previsto dalla manovra estiva per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. Secondo il Dl 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, i dati catastali diventano fondamentali per i contratti di locazione, compravendita e costituzione di altri diritti reali sugli immobili. Senza il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla loro conformità allo stato di fatto, i contratti sono nulli.
La consultazione telematica da parte dei soggetti abilitati sarà possibile solo per le planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane, con esclusione degli immobili censiti nelle categorie B/3 (prigioni e riformatori), D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), E/5 (fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze).
Sono esclusi anche i fabbricati che, pur non rientrando in queste categorie, hanno la medesima destinazione d’uso nonché le planimetrie relative agli obiettivi sensibili per la sicurezza dello Stato e quelle dichiarate non conformi perché non redatte sulla base delle regole catastali.
L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio, SISTER, per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai tecnici iscritti agli albi di architetti, geometri, ingegneri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici, notai, segretari o delegati delle pubblica amministrazioni abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche.
La consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione con firma digitale di una apposita richiesta attraverso l’accesso al sistema informatico dell’Agenzia del Territorio.
Il soggetto richiedente dichiara di essere un professionista abilitato, incaricato da uno dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile alla redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano o di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile. Adempimenti analoghi per i notai o altri pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti concernenti l’immobile. L’incarico professionale deve essere conservato in originale dal soggetto richiedente per un periodo di 5 anni.
I dati acquisiti per via telematica possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti dalla normativa vigente in materia di riutilizzazione commerciale e protezione dei dati personali. L'Agenzia effettua i controlli volti a verificare l'osservanza degli obblighi, e può sospendere o chiudere il servizio in caso di inadempimento.

►Edilizia : prorogato il termine per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore
ANIEM API Sarda -  09.11.2010

Il Ministero dei Beni Culturali ha pubblicato sul sito www.beniculturali.it la comunicazione avente ad oggetto la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche professionali di Restauratore di beni culturali e di Collaboratore restauratore di beni culturali e per la presentazione delle attestazioni (G.U. n. 74 del 25 settembre 2009, G.U. 75 del 29 settembre 2009, G.U n. 99 del 29 dicembre 2009, G.U. n. 34 del 30 aprile 2010, G.U n. 52 del 2 luglio 2010 serie - Concorsi).
Ha inoltre dato notizia circa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale serie - Concorsi dell’avviso di proroga: il termine per la presentazione delle domande sia per il conseguimento della qualifica professionale di Restauratore di beni culturali sia per quello di Collaboratore restauratore di beni culturali è prorogato al 30 novembre 2010.
Il termine di scadenza per la presentazione delle attestazioni in ordine all’attività di restauro svolta dal richiedente, previsto al comma 6 dell’art. 3 del bando sopraindicato, è prorogato al 31 gennaio 2011.

►Edilizia: imminente la pubblicazione in Gazzetta del Decreto sullo sgravio dell’11,50%
ANIEM API Sarda -  18.10.2010

E’ in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, per poi essere pubblicato in Gazzetta, il decreto interministeriale che concede lo sgravio contributivo dell’11,50% alle imprese del settore edile.
Il beneficio interessa tutti i datori di lavori che svolgono attività edile, anche se in economia, sul territorio nazionale.
Nel merito, la disciplina prevede l’applicazione del beneficio agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (escluso quindi chi lavora a part-time) nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività edile.
Per utilizzare lo sgravio i datori di lavoro devono:
- essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio del DURC anche da parte delle Casse Edili;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Si rammenta che tale beneficio inizialmente istituito per soddisfare esigenze contingenti è stato reso strutturale con la legge 247/2007.

►Lapideo-Estrattivo: rinnovo contratto del settore
ANIEM API Sarda -  14.10.2010

Lo scorso 5 Ottobre l’ANIEM e le Organizzazioni Sindacali, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL lapideo/estrattivo.
A seguito dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali siglato il 22 gennaio 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da tutte le Organizzazioni Sindacali e dalla Associazioni Imprenditoriali, i Contratti Collettivi di Lavoro avranno una durata triennale sia per la parte economica , sia per la parte normativa.
Di seguito un’illustrazione sui contenuti dell’intesa.
Decorrenza. Il nuovo CCNL ha decorrenza 1° aprile 2010 – 31 Marzo 2013.
Incrementi retributivi. L’aumento complessivo al 5° livello è di 120,00 Euro, erogato in quattro rate , 40,00€ al 1° ottobre 2010, 34,00€ al 1° maggio 2011, 34,00€ al 1° marzo 2012 e 12,00€ al 1° gennaio 2013.
Contrattazione di Secondo Livello: gli accordi aziendali o territoriali avranno durata triennale; le richieste di rinnovo saranno presentate in tempo utile per l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi in essere; gli effetti economici avranno decorrenza non anteriore al 30 giugno 2011.
Elemento di garanzia retributiva: viene riconosciuto l’elemento di garanzia retributiva ai lavoratori delle aziende prive di accordi di secondo livello, pari a 150,00€ annue, a partire dal 2011 che saranno erogati con la retribuzione di giugno.
Previdenza complementare: per i lavoratori aderenti a FONDAPI la quota di contribuzione paritetica è elevata all’1,40% a partire dal 1° gennaio 2011.
Orario: la durata media dell’orario di lavoro effettivamente prestato viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi per quanto concerne i lavoratori mobili (autisti adibiti a trasporti esterni).
Banca ore: Su richiesta del lavoratore, le ore accantonate in banca ore potranno essere fruite entro i sei mesi dell’anno successivo.
Congedi: è stata inserita una nuova regolamentazione per i casi di grave handicap del figlio.
Assistenza sanitaria integrativa: si concretizza l’avvio della sanità integrativa nel settore. L’adesione al fondo avrà carattere volontario e la relativa contribuzione mensile sarà ripartita tra l’azienda (6,00€) e il lavoratore (2,00€).

►Edilizia: riconosciuta al DURC nel settore appalti pubblici la validità trimestrale, ma per un lavoro alla volta
ANIEM API Sarda -  13.10.2010

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il documento obbligatorio per le imprese che partecipano ad appalti pubblici e privati. Nuove precisazioni sul suo utilizzo sono state fornite dal Ministero del Lavoro ha fornito con la circolare n. 35/2010 8 ottobre 2010.
Le nuove indicazioni si riferiscono alla validità temporale del DURC nei diversi casi di contratto di appalto.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, la validità del Durc viene fissata a tre mesi, per un utilizzo esclusivo in riferimento alla specifica procedura di appalto ( in base alla più recente Giurisprudenza e alla stessa determinazione della AVCP).
In più il DURC potrà essere utilizzato per la domanda di partecipazione, per l'attestazione di avanzamento, per lo stato finale e la regolare esecuzione.
In riferimento al settore edile, la durata trimestrale vale anche per le attestazioni SOA, per le iscrizioni all'albo fornitori e ai fini del pagamento del SAL per cui è stato presentato. Unica avvertenza: il DURC dovrà essere richiesto per ciascuna di queste operazioni.
Nel settore degli appalti privati il DURC rilasciato ha sì validità trimestrale, ma può essere utilizzato per l'intero periodo di validità anche in merito all'esecuzione di più lavori.
Nel caso in cui si voglia fruire dei benefici normativi e contributivi il documento avrà invece ancora validità mensile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
Queste decisioni del Ministero del Lavoro portano ad un'importante semplificazione amministrativa per le imprese.
Novità infine anche sul fronte dei controlli: il termine per le ispezioni alle imprese che superano il tetto del 3% di lavoratori part-time è stato spostato dalla Commissione nazionale delle casse edili da ottobre 2010 a gennaio 2011. Una proroga necessaria per migliorare l'operatività delle casse edili che allo stato attuale non sono in grado di gestire i dati necessari per le verifiche.

►Edilizia: circolare Ministero del lavoro sui lavori in quota
ANIEM API Sarda -  04.10.2010

Con la Circolare n. 29/2010 il Ministero del Lavoro ha fornito importanti delucidazioni sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota attraverso risposte a numerosi quesiti posti dagli operatori sull’impiego di ponteggi metallici fissi.
I 9 quesiti posti al Ministero, hanno riguardato in particolare il contenuto e la durata delle autorizzazioni dei ponteggi fino all’utilizzo degli stessi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture, l’impiego di ponteggi come mezzi di protezione collettiva, gli apparecchi dì sollevamento materiali montati su un ponteggio, le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio, gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, etc.
Inoltre, il Ministero ha indicato importanti suggerimenti di carattere operativo circa la struttura dei ponteggi, la presenza di apparecchi di sollevamento montate sulle strutture.
In ultimo è stato precisato dal Ministero che spetta al titolare della licenza l’obbligo di richiedere il rinnovo della stessa e non all'impresa utilizzatrice. Quest’ultima, pertanto, può continuare ad utilizzare i ponteggi anche dopo il termine della validità di dieci anni della licenza.

►Edilizia: denuncia malattia professionale
ANIEM API Sarda -  04.10.2010

L’Inail, con la circolare n. 36/10, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal D.M. 30 luglio 2010 all’art. 53, comma 5 del T.U. n. 1124/65 ricordando che esplicitamente che per la mancata presentazione da parte del datore di lavoro del certificato medico di malattia professionale è prevista una sanzione amministrativa che va da 1.290 a 7.745 euro.
La circolare in oggetto, specifica in particolare, che il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo d’invio del certificato medico nel caso in cui abbia già provveduto ad inviare, in via telematica, la denuncia di malattia professionale.
Di converso, l’Inail potrà richiedere al datore di lavoro l’invio del relativo certificato medico qualora lo stesso non sia stato inviato all’Istituto direttamente dal lavoratore o dal medico certificatore.

►Edilizia: prorogate a gennaio 2011 le sanzioni per le imprese che superano il 3% di lavoratori part time
ANIEM API Sarda -  04.10.2010

Rinviata a gennaio 2011, inizialmente prevista per il 1 ottobre 2010, la scadenza fissata da una delibera, emanata prima della pausa estiva, dalla Commissione nazionale delle Casse edili, per attivare i controlli sulle imprese che superano il tetto del 3% di lavoratori part-time.
Tale delibera considera elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il superamento da parte dell’impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part-time stabilite dai contratti collettivi del settore.
Chi supererà il tetto del 3% di lavoratori assunti con contratto part - time si vedrà negare il Durc, necessario per partecipare alle gare e obbligatorio anche per i lavori privati
La proroga, concordata all’unanimità con le associazioni datoriali e sindacati, durante una riunione svoltasi lo scorso 23/9, si è resa necessaria per migliorare l’operatività delle casse edili che allo stato attuale non sono in grado di gestire i dati necessari per le verifiche.
Il consiglio di amministrazione convocato per il 29 settembre, dovrà decidere le modalità operative delle nuove norme, fissate fin dal 2008 all’interno di tutti i contratti di lavoro del settore. Non è esclusa la previsione di una formula che stabilisca una fase di sperimentazione con decorrenza dal primo del mese prossimo ma che faccia scattare le sanzioni da gennaio.
Una sorta di periodo di adattamento che consentirebbe nello stesso tempo alle casse edili di dotarsi dei sistemi informatici necessari.
Altra questione che andrà chiarita, in occasione della predetta riunione, è quella relativa all’ambito di applicazione soggettivo delle nuove determinazioni. Nel corso della riunione del 23 settembre scorso, è emersa la volontà di estendere gli obblighi a tutte le imprese, con decorrenza successiva alla data del Ccnl di riferimento (2008), e non più a partire solo dal 27 luglio.

►Edilizia Privata: la SCIA si applica anche all’edilizia
ANIEM API Sarda -  22.09.2010

Il Governo ha comunicato i chiarimenti sull’applicabilità all’edilizia della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
"La nota - firmata dal capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia, che il 30 agosto scorso aveva posto un quesito - precisa lo stesso Chinè - è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia ed esprime, quindi, la posizione del governo ".
Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che sino ad ora stava creando dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.
Nella nota del Ministero viene precisato che la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
Sulla base delle precedenti premesse il Ministero, nella citata nota precisa che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base del fatto che assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali.
Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).
La nota, per ultimo, con riferimento alla materia edilizia, chiarisce i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:
• in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia;
• per le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.

►Edilizia Privata: in settimana i primi chiarimenti del Governo sull’applicabilità in edilizia della SCIA
ANIEM API Sarda -  20.09.2010

Dovrebbe arrivare in settimana un primo chiarimento del Governo sull’applicazione all’edilizia della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).
L’istituto, introdotto dalla manovra finanziaria di luglio (articolo 49, comma 4-bis del Dl 78/2010, come convertito dalla Legge n.122/2010), consente l’avvio dell`attivita’ subito dopo aver auto-certificato il possesso di requisiti e presupposti.
Il problema principale deriva dalla generalità della norma (sostituisce l’articolo 19 della legge 241/1990) che peraltro, non modificando esplicitamente il testo unico edilizia (Dpr 380/2001) ha gettato nel caos gli uffici edilizia privata di tutti i comuni.
A tal proposito gli uffici del ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, padre della norma insieme al titolare della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, sono stati sommersi di quesiti e richieste di chiarimenti ed il Governo sta lavorando per dare un chiarimento, coordinato tra i vari ministeri interessati.

►Edilizia : il ricorso amministrativo non blocca il DURC
ANIEM API Sarda -  29.06.2010

Il ricorso senza risposta non blocca il rilascio del Durc in quanto fino al rigetto espresso della pretesa del contribuente l'azienda deve essere considerata regolare.
La mancanza di una decisione tempestiva sul ricorso amministrativo presentato contro le pretese contributive dell'Inps, in sede ispettiva o su accertamenti d'ufficio, non blocca più il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Questo il chiarimento fornito dal ministero del Lavoro sulla corretta applicazione della risposta a interpello 64 del 31 luglio 2009 in merito al rilascio del Durc in presenza di contenzioso amministrativo dopo l'inutile decorso del termine assegnato dalla legge per la decisone del ricorso, con conseguente formazione del silenzio.
Il richiamo all'articolo 6 del Dpr 1199/1971, secondo cui il silenzio maturato alla scadenza del termine per decidere il ricorso amministrativo ha valenza implicita di rigetto, era stato inteso come vincolo limitativo al rilascio del Durc, per l'impossibilità dell'Istituto previdenziale a certificare la regolarità contributiva dell'impresa ricorrente, pure a fronte della permanenza in istruttoria del ricorso ancora da decidere.
Con nota del 18/6/10 il Ministero precisa quindi che la previsione normativa dell’art. 8 comma 2 lettera a) del Dm 24/10/07 va considerata pienamente operativa fino alla decisione espressa del ricorso amministrativo previdenziale, in pendenza del quale la regolarità dovrebbe essere sempre dichiarata e il Durc, dunque rilasciato.

►Edilizia: le modifiche al Codice dei Beni Culturali
ANIEM API Sarda -  16.06.2010

E’ stato approvato, giovedì 10 giugno, dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il DPR recante il regolamento che disciplina il provvedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità nelle aree o sugli immobili dichiarati di interesse paesaggistico, in attuazione dell’art. 146 comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.l.g. n. 42/2004).
La finalità del provvedimento espressa nella relazione illustrativa è quella di ridurre la congestione degli uffici degli enti locali i quali a causa della vastità dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico in Italia, ricevono ogni anno migliaia di richieste di autorizzazione riguardanti per il 75% interventi di lieve entità.
Un apposito DM dei Beni Culturali potrà successivamente apportare modifiche all’elenco dei interventi agevolati in base a motivazioni ed esigenze di natura esclusivamente tecnica.
Tra interventi agevolati attualmente previsti si segnalano quelli più salienti: l’incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc, interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma precedenti, aperture o modifiche di porte o finestre, interventi sulle finiture esterne (intonaci, tinteggiature, rivestimenti), realizzazione o modifica di balconi, cornicioni, ringhiere, rifacimento del tetto, interventi antisismici, realizzazione autorimesse con volume non superiore a 50 mc, cancelli, recinzioni, muri di cinta, ma anche posizionamento di parabole satellitari, pannelli solari, pozzi e strutture sportive o turistiche rimovibili.
Per quanto attiene allo snellimento burocratico il regolamento stabilisce che, l’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione semplificata, sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato su uno schema tipo.
Il professionista dovrà attestare la conformità dell’intervento alla disciplina del paesaggio e alla vigente disciplina urbanistica. Per rendere l’iter amministrativo ulteriormente rapido ed efficiente, viene previsto che l’istanza debba essere presentata in via telematica, ove possibile.
Qualora gli interventi richiesti siano invece riferiti ad attività industriali o artigianali, la presentazione della domanda e della relativa documentazione dovrà avvenire attraverso lo sportello unico per le attività produttive, se istituto.
L’amministrazione competente dovrà quindi verificare in primis se l’intervento richiesto è soggetto ad autorizzazione ordinaria o semplificata (ossia rientra tra quelli di lieve entità) o è esonerato.
La conclusione del procedimento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell’istanza.
Per gli interventi minori, quindi, i termini sono ridotti del 40% rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali pari a 105 giorni (40 gg. presso l’ente locale + 45 gg. per il parere vincolante del soprintendente + 20 gg. per il provvedimento definitivo).
In caso di non conformità dell’intervento progettato alle norme edilizie ed urbanistiche, la pubblica amministrazione comunicherà al richiedente il diniego entro 30 gg. dalla ricezione della domanda.
Il regolamento sarà immediatamente applicabile al momento della sua entrata in vigore nelle regioni a statuto ordinario mentre quelle a statuto speciale dovranno adottare entro 180 gg. I provvedimenti necessari a modificare la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità alle disposizioni del DPR.

►Edilizia: riapertura dei termini per l’accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio scorso è stato pubblicato il decreto 2 marzo 2010, con il quale il Ministero delle Infrastrutture ha disposto la "Riapertura dei termini per l’invio delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di cui all’articolo 1, comma 11 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162".
Si ricorda, infatti, che, al fine di far fronte alle eccezionali variazioni dei prezzi di alcuni materiali da costruzione intervenute nel corso del 2008, con la norma sopra citata era stata disposta l’istituzione di un Fondo ad hoc presso il Ministero delle Infrastrutture, con una dotazione di 300.000 milioni di euro per il 2009, al quale le stazioni appaltanti potevano chiedere di accedere, per fronteggiare le istanze di compensazione avanzate dalle imprese, in caso di insufficienza di risorse proprie utilizzabili (somme disponibili nel quadro economico, ribassi d’asta o rimodulazione dei lavori).
Con successivo decreto 19 agosto 2009 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo e, in particolare, è stato disposto l’obbligo per le Amministrazioni di allegare alle richieste di accesso la documentazione giustificativa prodotta dalle imprese a corredo dell’istanza di compensazione, e la necessità di inoltrare le stesse, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, termine questo che scadeva il 16 dicembre 2009.
Al fine di evitare che in molti casi questo non potesse essere rispettato per motivazioni di carattere meramente formale, con il decreto 2 marzo 2010 il Ministero ha ritenuto di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, al fine di evitare potenziali disparità di trattamento tra i diversi soggetti interessati dal provvedimento.
Le nuove istanze dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto medesimo, termine che scadrà il prossimo 27 giugno. Ovviamente, la riapertura dei termini riguarda le nuove richieste di accesso che le Amministrazioni ritengano di formulare e non anche quelle già validamente presentate entro il precedente termine del 16 dicembre 2009, per le quali non sussiste un obbligo di ripresentazione.
Si evidenzia che il decreto ribadisce l’obbligo per le Amministrazioni richiedenti di allegare alle istanze di accesso al Fondo la documentazione giustificativa prodotta dalle imprese; pertanto, s’invitano tutti coloro che non avessero ancora provveduto a trasmettere tale documentazione alle proprie stazioni appaltanti ad attivarsi tempestivamente, in vista dell’imminente scadenza.

►Edilizia Privata: D.L.78/2010 su compravendite e locazioni di immobili sconosciuti al catasto
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

Tra le novità dell’ultima versione del Decreto Legge 78/2010, con cui è stata varata la manovra da 24,9 miliardi per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, risulta di particolare interesse quella relativa alle compravendite e locazioni di immobili sconosciuti al Catasto.
Dal primo luglio i dati catastali diventano fondamentali per contratti di locazione e costituzione di diritti reali sugli immobili.
In base all’articolo 19 comma 14 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato già esistente devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.
Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Una simile formulazione elimina quindi la nullità dell’atto nel caso in cui ci sia discordanza tra registri catastali e immobiliari. La regolarizzazione potrà quindi avvenire anche dopo il rogito.
Anche per la registrazione dei contratti di locazione, scritti o verbali, inseriti nel comma 15, deve essere riportata l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La loro mancata o errata indicazione è considerata rilevante per l’applicazione dell’imposta di registro ed é punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.
Per quanto riguarda la sanatoria catastale, l’Agenzia del Territorio il 30 settembre terminerà i rilievi degli edifici sconosciuti al Catasto. Entro il 31 dicembre i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili non censiti devono presentare una dichiarazione di aggiornamento. La dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza o cambio di destinazione.
I dati saranno a disposizione dei Comuni, che potranno avviare gli accertamenti sulla regolarità urbanistica e edilizia per individuare eventuali casi di abusivismo. Dal primo gennaio 2011, inoltre, l’Agenzia del Territorio avrà a disposizione il telerilevamento per un monitoraggio costante.

►Edilizia: Firmato il rinnovo del CCNL ANIEM CONFAPI
Ufficio ANIEM API Sarda - 25.05.2010

Il 12 maggio l’ANIEM CONFAPI e le Organizzazioni Sindacali, Feneal-UIL, FIlca-CISL e Fillea-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Edili.

Si ricorda, tra l’altro, che a seguito dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali siglato il 22 gennaio 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da tutte le Organizzazioni Sindacali e dalla Associazioni Imprenditoriali, i Contratti Collettivi di Lavoro avranno una durata triennale sia per la parte economica , sia per la parte normativa.

Si riportano di seguito i contenuti principali del nuovo CCNL e le nuove tabelle retributive aggiornate con i nuovi importi.

Decorrenza. Il nuovo CCNL ha decorrenza 1° aprile 2010 – 31 Dicembre 2012.
Incrementi retributivi. L’aumento complessivo al 1° livello è di 90,00 Euro, erogato in tre rate , 31,00€ al 1° aprile 2010, 30,00€ al 1° gennaio 2011 e 29,00€ al 1° gennaio 2012.
Contrattazione Territoriale – E.V.R.
. Per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello è stato introdotto l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.), in sostituzione del vecchio elemento economico territoriale (E.E.T.), al fine di attivare un meccanismo di adeguamento dei salari maggiormente ancorato all’andamento congiunturale del settore a livello territoriale.
L’E.V.R. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà alcuna incidenza sugli altri istituti della retribuzione previsti dal contratto ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Verrà riconosciuto a consuntivo e sarà erogato in quote mensili.
Il Contratto ha fissato il tetto dell’EVR, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, nel 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, l’operatività è stabilita dall’art.39 del rinnovato CCNL. Le parti sociali territoriali provvederanno, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011, alla determinazione dell’EVR.
Stabilito a livello territoriale la percentuale dell’incremento, annualmente le parti dovranno calcolare l’EVR sulla base di valutazioni effettuate su cinque indicatori, di cui tre definiti a livello nazionale e 2 determinati a livello territoriale sulla base di quelli elencati nell’art.39 del nuovo CCNL.
L’accordo prevede che le parti sociali territoriali, verifichino l’andamento del settore attraverso i suddetti indicatori e provvedano al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell’individuazione del triennio sarà preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.
Ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura variabile tra lo 0 e il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell’ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell’ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra l’ 70% e il 100%. Nel caso della totalità degli indicatori positivi l’EVR sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito a livello territoriale.
Nelle imprese che hanno in corso procedure di CGI.S l’EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l’erogazione dell’EVR.
A decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l’ETT ed entra in vigore in nuovo istituto dell’EVR.
Anche la contrattazione territoriale avrà validità triennale come previsto dall’Accordo sulla riforma degli assetti contrattuali.
Ferie. Ai lavoratori, concordando preventivamente con l’azienda il periodo, è data la facoltà di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell’arco dei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Resta l’obbligo di fruire di due settimane consecutive nell’anno di maturazione delle stesse, ciò anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti.
Lavori usuranti. Nelle more della predisposizione dello studio della commissione paritetica già prevista dall’art.41 del CCNL 1°luglio 2008, il contributo dello 0,10% da calcolarsi sulle retribuzioni degli operai , sarà accantonato a decorrere dal 1° ottobre 2010, per il 50% presso un fondo “Lavori usuranti e pesanti” da istituirsi presso le Edilcasse. Tale contributo sarà ripristinato nella misura totale dello 0,10 a decorrere dal 1° ottobre 2012.
Contratto a tempo parziale. Nel confermare quanto disposto dall’art.96bis del CCNL 1° luglio 2008, il nuovo contratto stabilisce che le eccedenze di contratti a tempo parziali impediscono il rilascio del DURC; tale norma avrà valore da momento in cui sarà recepita da tutte le edilcasse/casse esili partecipanti al sistema della CNCE.
Protocollo RLST. E’ stato aggiunto all’art.89 il punto E) relativo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale. Tale articolato riporta le novità legislativa contenute nel D.Leg.vo 81/08, così come modificato dal d.Leg.vo 106/09 che, in particolare, stabilisce il principio che ogni provincia debba avere un RLST.
L’articolo stabilisce l’assoluta autonomia del RLST rispetto ai Comitati paritetici territoriali, rafforzando la collaborazione tra i sue sistemi al fine di garantire una migliore attuazione dei compiti riconosciuti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Vengono stabiliti due principi fondamentali: dalla mutualizzazione dei costi relativi al RLST sono esonerate le imprese che hanno eletto al proprio interno il rappresentate per la sicurezza dei lavoratori (RLSA); il RLST potrà esercitare la propria attività esclusivamente nelle realtà produttive in cui non sia stato eletto il RSLA.
Il RLST dovrà essere in possesso di adeguate cognizioni tecniche/pratiche/operative in materia di sicurezza e prevenzione o abbia maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni.
Previdenza Integrativa. A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori sono elevate all’1,10%.
Completamento sistema Edilcasse. Sull’esigenza di un ulteriore sviluppo del sistema bilaterale Aniem, il nuovo CCNL prevede un impegno congiunto per garantire la presenza di enti bilaterali sull’intero territorio nazionale ed un’integrale e corretta applicazione del sistema contrattuale per le piccole e medie imprese.
Avviso Comune sugli ammortizzatori sociali. La crisi che sta investendo anche il settore delle costruzioni ha portato le parti sociali a firmare l’avviso comune che propone un sistema di sostengo ai lavoratori dell’edilizia attraverso il supporto degli enti paritetici.
L’obiettivo è quello di introdurre un’indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziali per riduzioni di personale o per fine/mancanza di lavoro: tale indennità potrà essere attuata nel momento in cui sia ridotta l’attuale aliquota contributiva della Cigo.
A tal fine le parti hanno concordato di richiedere al Governo una riduzione di due punti del contributo Cigo.

Protocollo sul costo del lavoro. Nel corso delle trattative è stata evidenziata l’esigenza di definire ulteriori forme di decontribuzione dei salari trovando la disponibilità delle Organizzazioni Sindacali ad attivare comuni iniziative in tale prospettiva.
Protocollo sulla formazione e sulla sicurezza. Un’adeguata attività di formazione concorre sin modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nel settore delle costruzioni. E’ in quest’ottica che si pose il protocollo sulla formazione, valorizzando ed incentivando la specifica attività dei CPT. Gli interventi formativi, informativi e di addestramento in materia di sicurezza, se realizzati nei luoghi di lavoro, dovranno essere effettuati dall’impresa in collaborazione con il CPT; diversamente, se realizzati al di fuori del cantiere, dovranno essere attuati dalla scuola edile in collaborazione con l’impresa.
Istituzione della Borsa Lavoro. È lo strumento individuato dalle parti sociali per valorizzare i lavoratori nel processo produttivo del settore, attraverso la formazione, il contrasto al lavoro nero, il caporalato e l’intermediazione passiva ella manodopera. E’ stata prevista un’agevolazione (demandata alla contrattazione territoriale) per le imprese che assumono lavoratori iscritti negli elenchi previsti dall’accordo.
L’istituzione della borsa lavoro è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente ccnl.
Protocollo sull’intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli enti paritetici nazionali e territoriali. In considerazione degli importanti compiti assegnati agli enti bilaterali le parti sociali nazionali hanno delineato un sistema finalizzato a migliorare l’operato degli stessi attraverso interventi mirati alla razionalizzazione sul piano dei costi, dell’efficienza del sistema e del rispetto integrale delle regole contrattuali.
Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva. In relazione a quanto disposto dal Testo Unico Sicurezza, nonché dall’Avviso Comune del 17 maggio 2007 (indici di congruità si è intervenuti per un complessivo controllo della regolarità di tutte le imprese coinvolte nell’appalto, che operino nel pubblico o nel privato, attraverso un incrocio dei dati con gli enti preposti. E’ stata prevista la progettazione di un sistema informatico nazionale che, tenendo conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, permetta la creazione di una banca dati territoriale di settore in cui verranno inserite tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell’impresa nonché all’intera filiera e di tutti i lavoratori interessati, unitamente all’importo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d’opera.
Il sistema sarà alimentato attraverso le denuncie mensili articolate per cantiere e comprensive delle ore svolte dai propri lavoratori.
La banca dati dovrà permette alle singole edilcasse di controllare la congruità complessiva del valore dell’opera totale, secondo procedure che saranno definite dalla parti nazionali.
Le stesse parti nazionali hanno ritenuto necessario, ferma restando l’autonoma attività di controllo, la costituzione di una apposita commissione provinciale di coordinamento (partecipata dalla dpl, dall’asl, dall’inps, dall’inail nonché dagli enti paritetici di settore) in cui sia prevista una seduta concertativa preventiva per definire un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti all’interno dei cantieri
 

►Edilizia: le compensazioni previste dal Decreto costo materiali
Ufficio Ambiente API Sarda - 24.05.2010

Sulla G. U. n. 103 del 5 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 aprile 2010 con il quale, ai sensi dell`art.133, comma 6 del Codice dei Pubblici Contratti, di cui al d.lgs. n. 163/2006, sono state rilevate le variazione percentuali annuali relative all`anno 2009 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, ai fini della determinazione delle relative compensazioni. Le variazioni del 2009 rispetto al 2008 evidenziano, per la prima volta, compensazioni negative, tali da configurare un meccanismo di rimborso delle imprese a favore delle stazioni appaltanti.
Anche in considerazione dei crediti ancora vantati dalle imprese relativi a precedenti compensazioni dei materiali, il Ministero sta valutando una soluzione che possa prevedere un equilibrio tra le rispettive posizioni.
Si evidenzia, peraltro, che, come disposto dall`articolo 133, comma 6-bis del Codice Appalti, l`appaltatore, a pena di decadenza, ha 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale per presentare istanza di compensazione alla Stazione Appaltante: tale termine scadrà quindi il prossimo 4 luglio.

►Edilizia: il testo unificato sulla qualificazione per l’accesso al settore
Ufficio Ambiente API Sarda - 24.05.2010

L’VIII Commissione della Camera ha ultimato l’esame del d.d.l. sulla “disciplina dell’attività professionale di costruttore edile”.
E’ stato predisposto un nuovo testo unificato, aggiornato con gli emendamenti approvati, composto da 16 articoli, nel quale si prevede, in particolare:
• l’istituzione della Sezione speciale Edilizia presso ciascuna Camera di commercio;
• l’obbligo per ciascuna impresa di designare un responsabile tecnico che non potrà essere soggetto esterno;
• i requisiti di idoneità professionale costituiti alternativamente da titoli di studio, esperienza professionale o frequenza a corsi di approfondimento;
• i requisiti di capacità organizzativa che presuppongono la disponibilità di attrezzatura tecnica per un valore minimo di 30.000 Euro;
• la possibilità per le Regioni di prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese.

►Edilizia: Fiera delle costruzioni a Zurigo
Ufficio ANIEM API Sarda - 17.05.2010

La “Bauen & Modernisieren”, la 41esima fiera della costruzione, della rinnovazione e dell’abitare è in programma a Zurigo dal 2 al 6 settembre prossimo, un’ opportunità per avviare rapporti commerciali con il mondo elvetico.
La segnalazione è estesa a imprese, Consorzi, Associazioni di categoria,, Aziende Speciali delle CCIAA, Regioni e Province italiane.

►Edilizia: nuova proroga per la prova d’idoneità dei restauratori
ANIEM API Sarda -  05.05.2010

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.
E` stato prorogato, inoltre, al 30 settembre 2010, il termine di scadenza per la trasmissione telematica delle attestazioni riguardanti le attività di restauro svolte.
Si ricorda che il rinvio è stato sollecitato dall’Aniem e dalle altre Organizzazioni di Categoria con una lettera inviata al Ministro dei Beni Culturali, Sandro Bondi, nella quale, inoltre, erano state evidenziate ulteriori criticità presenti nella normativa ed era stata richiesta l’apertura di un tavolo congiunto.
L’avviso di proroga è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile.

►Edilizia: accordo Stato ed Enti locali sulla ripartizione dei fondi
ANIEM API Sarda -  05.05.2010

Stato, regioni ed enti locali hanno raggiunto l'accordo politico che consente di sbloccare e, dunque, di utilizzare 350 milioni per la messa in sicurezza delle scuole. I fondi fanno parte di uno stanziamento di oltre 700 milioni varato dal Cipe e rimasto bloccato in attesa del confronto tra le parti.
La rilevazione dei sopralluoghi, in seguito al tavolo di monitoraggio e alla valutazione delle attività che ha compreso rappresentanti di Regioni, Enti locali e amministrazioni centrali, e’ giunta al 70%; al momento sono 1600 gli interventi predisposti per la somma dei 350 milioni di euro messi a disposizione. Dovrebbero successivamente essere deliberati per la messa in sicurezza altri 423 milioni di euro.
La Conferenza unificata del 29 aprile u.s. ha consentito lo sblocco dei 350 milioni per i quali dunque, ora si attende solo la ratifica dal Cipe nella prossima riunione.

►Edilizia: contributi in conto interesse per acquisto prima casa
Ufficio Ambiente API Sarda - 03.05.2010

Approvata dalla Giunta RAS la delibera sui contributi in conto interesse per l’acquisto della prima casa. Sono state riscritte in maniera chiara le regole per accedere all’abbattimento del tasso di interesse per l’acquisto della prima abitazione . Un provvedimento importante, atteso da molti, che premia i giovani e le giovani coppie, sposate o in procinto di farlo, che vogliono acquistare la loro casa.
Tra le novità è stato innalzato l’importo finanziabile, portandolo da 90.000 a 120.000 euro e aumentato la durata dell’ammortamento del mutuo, anche a 25 e 30 anni. sono state aggiornate inoltre le fasce di reddito, ferme dal 2001, al costo della vita. Il bando sarà poi aperto in maniera permanente, consentendo a tutti coloro che ne hanno diritto, di accedere al beneficio. Infine particolare attenzione è stata dedicata a coloro che decidono di acquistare un immobile nei “centri matrice”, ovvero in quei comuni distanti 15 chilometri dal mare con meno di 3.000 abitanti, così come un occhio di riguardo è riservato agli emigrati all’estero che decidono di rientrare nell’isola: a loro potrà essere concesso il massimo del beneficio senza limiti di reddito.

►Edilizia: nuovi studi di settore
ANIEM API Sarda -  14.04.2010

Sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2010 e` stato pubblicato il Decreto del Ministro dell`Economia e Finanze 12 marzo 2010, che, per il comparto dei servizi, approva 24 nuovi Studi di Settore fra i quali l’UG69U (``Costruzioni``), evoluzione del precedente TG69U e primo Studio elaborato su base regionale.
In particolare, in base alla nuova struttura ``regionalizzata`` dello Studio UG69U, le funzioni di ricavo sono specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto dell’incidenza della collocazione territoriale sui costi dei fattori produttivi, organizzativi e sui livelli di qualità dei prodotti. Il livello del reddito per abitante, su base comunale, provinciale e regionale, consente di tener conto della capacità dei contribuenti di produrre ricavi e compensi. Il livello delle quotazioni immobiliari consente di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili.
La revisione trae origine dalla normativa vigente (art.10-bis della legge 146/1998) che impone un aggiornamento degli studi, al massimo ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o dall`ultima revisione: per il settore delle costruzioni, l`ultima revisione risaliva al 2006.

►Edilizia: attesa per il Decreto per l’erogazione dei contributi sulle eco-case
ANIEM API Sarda -  31.03.2010

Il decreto legge varato dal Governo lo scorso 19 marzo prevede, all`articolo 4, l`istituzione di un Fondo per interventi a sostegno della domanda in settori in crisi dell`efficienza energetica, della eco-compatibilità e della sicurezza ed automazione aziendale, con una dotazione pari a 300 milioni per l`anno 2010. Tra gli interventi interessati figurano quelli relativi all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica (classi A e B): il contributo e` pari a 116 Euro al mq, per un importo massimo di 7.000 Euro (per singolo immobile), per la classe A, e a 83 Euro al mq, per un importo massimo di 5.000 Euro (per singolo immobile), per la classe B. La norma prevede che in caso di acquisto di immobile di nuova costruzione ad alta efficienza energetica, per i quali sia stato stipulato il preliminare di compravendita, la concessione dell’agevolazione sia subordinata alla certificazione energetica.
Le modalità di erogazione dei contributi, tuttavia, saranno previste da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
Il Decreto dovrebbe è stato già firmato ed attesa di pubblicazione in Gazzetta.

►Edilizia: la Corte Costituzionale boccia il Piano Casa
ANIEM API Sarda -  31.03.2010

La Corte Costituzionale, con sentenza n.121/2010, ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del d.l. n.112/2008 (convertito nelle legge 133/2008) relative al piano nazionale di edilizia abitativa.
La Corte, che ha riunito i ricorsi presentati da diverse Regioni, ha anzitutto accolto le censure relative all'articolo 11 comma 4 in cui si stabilisce che «decorsi 90 giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati».
Il termine fissato è relativo agli accordi di programma che, in base all'articolo, vengono promossi dal Ministero delle infrastrutture e approvati con decreto dal Presidente del Consiglio previa delibera Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata. Scopo degli accordi, concentrare gli interventi di edilizia abitativa rapportandoli alla effettiva richiesta di case nei singoli contesti territoriali. La Corte ritiene che la norma «vanifica la previsione dell'intesa, in quanto attribuisce a una delle parti «un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa». «Non è legittima», scrive la Consulta citando una propria sentenza del 2007, «la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra».
Incostituzionale anche il comma 9 dell'art. 11, che consente di ricorrere alle modalità di approvazione previste per le infrastrutture strategiche. «In questo modo», si legge nella sentenza, «il legislatore intende garantire la speditezza delle procedure, a discapito però delle competenze costituzionalmente tutelate delle regioni».
Infine la Consulta ha giudicato incostituzionale l'art. 13 comma 2 della legge 133 nella parte relativa alle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Iacp. La Corte ha osservato come la norma incriminata ricalchi «in modo evidente» il contenuto di un'altra disposizione (art.1, comma 598 della legge n.266/2005) dichiarata illegittima con la sentenza n.94/2007. Secondo i giudici delle leggi, la formulazione letterale della norma contrasta con la totale libertà «di cui devono godere le regioni nel condurre le trattative per raggiungere gli accordi».

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